Cassazione 6Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17515/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. (gia’ (OMISSIS) S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 09/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto o in subordine l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 12.12.2005, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pordenone la (OMISSIS) s.r.l. (ora s.p.a.), (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l., chiedendo accertarsi la violazione del diritto di prelazione, previsto dall’articolo 7 dello statuto sociale della (OMISSIS) s.r.l., conseguente all’avvenuta cessione – con scrittura privata del 4.10.2004 – delle quote di partecipazione alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. da parte degli altri soci ad un terzo, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. Gli attori chiedevano di conseguenza – in accoglimento della domanda di retratto da essi proposta – il trasferimento di dette quote in loro favore.

1.1. La causa veniva definita con sentenza n. 518/2008, depositata il 24.6.2008, con la quale il Tribunale di Pordenone respingeva la domanda attorea, compensando le spese di lite.

2. Avverso tale decisione proponevano appello principale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed appello incidentale la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l.. I gravami venivano entrambi rigettati dalla Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 28/2012, depositata il 9.1.2012. 2.1. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure riteneva che le quote in contestazione sarebbero state estinte, per cui non esisterebbero piu’ sul piano giuridico, per effetto della delibera del 28.10.2004, con la quale era stato azzerato il capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l..

2.2. La medesima decisione rigettava, altresi’, per difetto di prova, la domanda subordinata di risarcimento danni proposta dai (OMISSIS).

3. Per la cassazione della sentenza n. 28/2012 hanno proposto, quindi, ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. (ora s.p.a.), di (OMISSIS), di (OMISSIS), della (OMISSIS) s.r.l., della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., affidato a due motivi.

4. I resistenti (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. hanno replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2447, 2468, 2469 e 2482 c.c., nonche’ l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello abbia escluso la possibilita’ di esercizio dei retratto da essi esercitato – conseguente all’avvenuta cessione delle quote di partecipazione alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., da parte degli altri soci ad un terzo, la societa’ (OMISSIS) s.r.l., in violazione del patto di prelazione in loro favore, contenuto nell’articolo 7 dello statuto sociale – per il fatto che dette quote sarebbero state estinte, per cui non esisterebbero piu’ giuridicamente, per effetto della delibera del 28.10.2004, con la quale era stato azzerato il capitate sociale della (OMISSIS) s.r.l..

1.2. A fondamento della censura i ricorrenti pongono la violazione dell’articolo 2469 c.c., e del menzionato articolo 7 di detto statuto, dai quali dovrebbe inferirsi la natura reale del patto di prelazione – come tale opponibile anche all’acquirente ed ai terzi – e la conseguente ammissibilita’ del retratto, avente ad oggetto le partecipazioni sociali inglobanti anche il patrimonio della societa’, e non – come erroneamente ritenuto dal giudice di appello – le singole quote, ritenute estinte per effetto dell’azzeramento del capitale sociale. Queste ultime, a seguito di detto azzeramento, perderebbero, infatti, solo il loro valore nominale, senza che cio’ comporti una modificazione delle quote stesse, nel loro numero e consistenza, e dei diritti dei soci, come espressamente prevede l’articolo 2482 quater c.c..

1.3.. La censura e’ infondata.

1.3.1. Va premesso, a riguardo, che il patto di prelazione, concluso tra i soci di una societa’, per la stessa funzione che gli e’ propria, e’ idoneo a generare obblighi e diritti reciproci in capo parti che lo abbiano stipulato. Da una parte, sussiste – invero – l’obbligo, a carico del socio (o dei soci) che intenda disfarsi del bene (nella specie la partecipazione sociale), cui la prelazione si riferisce, di darne comunicazione agli altri e di preferirli ad ogni altro possibile acquirente, a parita’ di condizioni; dall’altra, si pone il diritto, in capo agli altri soci, di ricevere tale comunicazione e di essere preferiti nell’acquisto.

1.3.1.1. L’evidente carattere pattizio della prelazione comporta che il contratto ha – in via di principio – effetto solo tra le parti, con la conseguenza che le posizioni soggettive scaturenti dall’accordo negoziale non possono riflettersi sui terzi. Le pattuizioni contenute in tale accordo hanno, in altri termini, carattere obbligatorio e non reale. Ne discende che l’eventuale violazione dell’obbligo gravante sulla parte alienante, la quale ceda il bene ad un terzo senza consentire al titolare del diritto di esercitare la prelazione convenzionalmente accordatagli, puo’ giustificare la reazione del titolare della prelazione sul piano risarcitorio, ma non anche mettere in dubbio la validita’ dell’acquisto compiuto dal terzo estraneo al patto, con la conseguente inopponibilita’ dei relativi effetti a chi non sia stato parte dell’accordo.

1.3.1.2. Il patto in questione viene, pertanto, a porsi come un tipico accordo parasociale destinato, in quanto tale, a vincolare i soli soci che lo abbiano stipulato, ma non anche a riflettersi sulla conformazione dell’ente societario. Quel che ne forma oggetto, infatti, e’ un diritto, avente ad oggetto un bene – la quota di partecipazione in societa’ – esistente nel patrimonio personale del socio, agli atti di disposizione del quale la societa’, in quanto persona giuridica titolare di un patrimonio ben distinto da quello dei propri stessi soci, e’, in linea di principio, estranea (cfr., in tal senso, Cass. n. 7614/1996).

1.3.2. A diversa conclusione devesi, invece, pervenire con riguardo alle ipotesi in cui – come e’ accaduto nel caso di specie – il patto di prelazione venga inserito, con apposita clausola, dai soci stipulanti nell’atto costitutivo o nello statuto della stessa societa’.

1.3.2.1. Se quest’inserimento non basta, invero, a privare il patto della sua valenza parasociale, insita nella sua stessa natura, e’ tuttavia innegabile che esso valga, gia’ solo per aver trasformato il patto in una clausola statutaria, a conferirgli anche una caratterizzazione ulteriore, questa si’ di carattere sociale. Non puo’, difatti, revocarsi in dubbio che, con l’inserimento della clausola di prelazione nell’atto costitutivo, si sia inteso attribuire alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell’ente, anche un valore rilevante per la societa’, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l’atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Induce a siffatta conclusione il rilievo che clausole, come quelle di prelazione o di gradimento, sono senza dubbio finalizzate dalla volonta’ dei soci, secondo quanto i medesimi valutino piu’ adatto alle esigenze dell’ente, ad incidere sul rapporto tra l’elemento patrimoniale e quello personale della societa’, accrescendo il peso del secondo rispetto al primo.

1.3.2.2. Ne discende che le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell’orbita piu’ specifica della normativa societaria (Cass. 7614/1996). In tale prospettiva, un consistente indirizzo giurisprudenziale – al quale si ritiene di aderire – si e’ espresso nel senso che la clausola statutaria di prelazione avrebbe “efficacia reale” ed i suoi effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente, trattandosi di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non conformarsi colui che intendesse entrare a far parte di quel medesimo gruppo (cfr. Cass. 7614/1996; 8645/1998; 12797/2012).

1.3.3. E tuttavia, dalla suindicata “efficacia reale” del patto di prelazione, quando e’ trasfuso in una clausola dell’atto costitutivo o dello statuto, non puo’ derivare – come vorrebbero i ricorrenti – il riconoscimento al prelazionario pretermesso del diritto al riscatto del bene, mediante la proposizione di una domanda di retratto.

1.3.3.1. Costituisce, difatti, un’affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui, sul plano generale, la prelazione convenzionale, avendo efficacia obbligatoria, e’ efficace e vincolante per i soli contraenti e non per i terzi estranei. Con la conseguenza che l’acquisto di questi ultimi dal promittente la prelazione, inadempiente al relativo patto, non e’ soggetto a caducazione a seguito della pretesa di riscatto – che, invece, nella prelazione legale e’ prevista espressamente dalla legge (es articolo 732 c.c., Legge n. 590 del 1965, articolo 8, Legge n. 392 del 1978, articoli 38 e 39) – esercitata dal prelazionario, essendo quest’ultimo titolare soltanto, in mancanza di un’espressa previsione normativa di segno contrario, dell’azione personale risarcitoria nei confronti dell’inadempiente (cfr. Cass. 1760/1969; 616/1977; 3466/1988; 19928/2008).

1.3.3.2. Tali principi sono, peraltro, applicabili anche al caso in cui – come e’ accaduto nel caso concreto – il patto di prelazione sia stato inserito, mediante apposita clausola, nell’atto costitutivo o nello statuto di una societa’. Inefficacia reale” di tale patto – che non cessa di rivestire la natura convenzionale attribuibile ai patti parasociali – se comporta, infatti, l’opponibilita’ del medesimo ai terzi, in essi compreso l’acquirente della partecipazione sociale, non vale, invece, a radicare il fondamento di un’azione di retratto, finalizzata all’esercizio di un preteso diritto di riscatto del bene in questione.

1.3.3. Ed invero, secondo una recente pronuncia di questa Corte – alla quale si intende dare seguito – sia l’articolo 2479 c.c., (nel testo anteriore al Decreto Legislativo n. 6 del 2003), sia l’attuale articolo 2469 c.c., (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) non prevedono un diritto di prelazione, ma si limitano a consentire il relativo patto, cosi’ esprimendo il principio di “libera trasferibilita’” delle quote sociali, per cui l’eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina.

Ne consegue che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilita’ nei confronti della societa’ e dei soci titolari del diritto di prelazione – stante la menzionata “efficacia reale” del patto inserito nello statuto sociale -della cessione della partecipazione societaria (che resta, pero’, valida tra le parti stipulanti), nonche’ l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari (cfr. Cass. 12370/2014).

1.4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, ti motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello, in relazione alla domanda subordinata di risarcimento dei danni subiti per la violazione del patto di prelazione convenzionale, abbia affermato che gli istanti avrebbero dovuto fornire la prova dei pregiudizio subito. Per contro, a parere dei ricorrenti, la perdita della possibilita’ di acquisto di una posizione egemone nella societa’ (OMISSIS) s.r.l. determinerebbe, di per se’, l’insorgenza di un pregiudizio risarcibile, sicche’ il danno avrebbe potuto essere liquidato dall’organo giudicante con l’ausilio di una c.t.u., ovvero in via equitativa ex articolo 1226 c.c..

2.2. Il motivo e’ infondato.

2.2.1. Questa Corte ha, invero, recentemente affermato che non sussiste un danno “in re ipsa” in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l’acquisto della partecipazione societaria, poiche’ la stessa assolve – come dianzi detto – ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne discende che grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare un suo specifico interesse all’acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, potendo, solo in tal caso, giustificarsi l’eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’articolo 1226 c.c., in ragione dell’impossibilita’ o notevole difficolta’ di una sua precisa quantificazione (Cass. 12370/2014).

2.2.2. In tale prospettiva va, altresi’, osservato che la consulenza tecnica d’ufficio – con la quale, secondo i ricorrenti, i medesimi avrebbero potuto fornire la prova del danno subito – e’ un mezzo istruttorio (non una vera e propria prova) sottratto alla disponibilita’ delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la vantazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario, o l’integrazione dell’incarico al medesimo a suo tempo conferito. E la motivazione dell’eventuale diniego puo’ anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio, unitariamente considerato, effettuata dal suddetto giudice (Cass. 15219/2007; 9461/2010). Ebbene, nel caso concreto, la Corte di Appello ha correttamente motivato il diniego facendo applicazione del principio – piu’ volte affermato da questa Corte – secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere. Tale mezzo istruttorio, pertanto, presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste, non puo’ essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio delle parti (cfr., ex plurimis. Cass. 2205/1996; 11359/2002; 5422/2002; 212/2006; 12921/2015).

2.2.3 Sicche’, nella specie, in assenza di concreti e specifici elementi di prova, da parte degli odierni ricorrenti, a sostegno della pretesa risarcitoria azionata, la Corte territoriale ha correttamente denegato l’ammissione di una c.t.u. che si sarebbe rivelata meramente esplorativa.

2.3. La censura suesposta va, pertanto, disattesa.

3. Per le ragioni suesposte, il ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deve, di conseguenza, essere integralmente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

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