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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 marzo 2016, n. 9559. In materia di lesioni personali colpose

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 8 marzo 2016, n.9559 Ritenuto in fatto Nel corso di una partita di calcio del campionato, serie ‘eccellenza’, girone Sardegna, D.B.V., calciatore della squadra dell’Alghero, in un’azione di gioco, al fine d’interrompere l’azione avviata da G.A., calciatore della squadra dei Tempio, il quale, attorno al 48° minuto del...

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Corte di Cassazione,s ezione IV, sentenza 18 marzo 2016, n. 11641. In tema di responsabilità omissiva dei medico per la morte dei paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosiddetto “giudizio controfattuale” diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose ed invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento od a ritardarne significativamente la sopravvenienza: tale verifica deve in concreto operarsi, in termini di ragionevole certezza (“alto grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”), secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità statistica pur rivelatrice di “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per l’azione impeditiva dell’evento. Ai fini della responsabilità penale per un reato colposo, non è sufficiente che risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che essa si ponga in rapporto causale con l’evento prodottosi e che questo costituisca “concretizzazione del rischio” che la regola cautelare si prefigga di contrastare: è infatti necessario anche che l’evento risulti “evitabile” dalla condotta diligente che si è mancato di tenere

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 18 marzo 2016, n. 11641 Ritenuto in fatto La parte civile C.L. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte civile nei confronti della sentenza del GUP che aveva mandato B.G. assolto con la formula...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5877. Stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita come di eccezionale intensità, alla luce degli acquisiti dati pluviometrici, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità; la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi – predicabile nel caso di specie – in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 marzo 2016, n. 5877 I fatti La s.r.l. “La Chiocciola di Iseo” convenne dinanzi al Tribunale di Milano il condominio “(omissis) “, il comune di Lissone e le compagnie assicuratrici Helvetia e Sasa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’allagamento (verificatosi in occasione...

LEGGE del 23 marzo 2016, n. 41.
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LEGGE del 23 marzo 2016, n. 41.

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga la seguente legge:                                Art. 1 Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:   «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 15 febbraio 2016, n. 2902. Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l’istituto bancario creditore dall’osservanza dell’onere impostogli dall’art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest’ultima a causa della condotta dell’amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest’ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell’amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l’anticipata revoca della fideiussione).

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 febbraio 2016, n. 2902 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO M. Rosa – Consigliere...