SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 8 marzo 2016, n.9559 Ritenuto in fatto Nel corso di una partita di calcio del campionato, serie ‘eccellenza’, girone Sardegna, D.B.V., calciatore della squadra dell’Alghero, in un’azione di gioco, al fine d’interrompere l’azione avviata da G.A., calciatore della squadra dei Tempio, il quale, attorno al 48° minuto del...
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 marzo 2016, n. 1159. Poiché nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto d’essere articolato in gradi distinti, la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello, indipendentemente da chi l’abbia proposto, ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta dunque, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 21 marzo 2016, n. 1159 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7434 del 2015, proposto da Ce. St. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati An. Pe. e...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 marzo 2016, n. 1164. La nozione europea di impresa include anche l’esercente di una professione intellettuale, con la conseguenza che il relativo Ordine professionale può essere qualificato alla stregua di un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE. In particolare, si è rilevato che un’organizzazione professionale, quando adotta un atto come il codice deontologico, “non esercita né una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà né prerogative tipiche dei pubblici poteri”. Essa “appare come l’organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un’attività economica”
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 22 marzo 2016, n. 1164 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8995 del 2015, proposto da: Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 marzo 2016, n. 12305. Nell’ipotesi prevista dall’art. 469, comma 1-bis c.p.p.(sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto), non sono esclusi poteri di veto analoghi a quelli previsti dal primo comma della disposizione medesima, per l’imputato e il pm. La pronuncia di non doversi procedere, di cui all’art. 469, comma 1-bis, c.p.p., presuppone che tanto l’imputato quanto il pm non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, con conseguente rinuncia alla verifica dibattimentale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 marzo 2016, n. 12305 Ritenuto in fatto Il Tribunale di Asti, con sentenza del 13 aprile 2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.G. per essere il reato a lui ascritto non punibile per particolare tenuità. Il predetto era chiamato a rispondere del reato di...
Corte di Cassazione,s ezione IV, sentenza 18 marzo 2016, n. 11641. In tema di responsabilità omissiva dei medico per la morte dei paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosiddetto “giudizio controfattuale” diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose ed invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento od a ritardarne significativamente la sopravvenienza: tale verifica deve in concreto operarsi, in termini di ragionevole certezza (“alto grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”), secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità statistica pur rivelatrice di “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per l’azione impeditiva dell’evento. Ai fini della responsabilità penale per un reato colposo, non è sufficiente che risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che essa si ponga in rapporto causale con l’evento prodottosi e che questo costituisca “concretizzazione del rischio” che la regola cautelare si prefigga di contrastare: è infatti necessario anche che l’evento risulti “evitabile” dalla condotta diligente che si è mancato di tenere
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 18 marzo 2016, n. 11641 Ritenuto in fatto La parte civile C.L. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte civile nei confronti della sentenza del GUP che aveva mandato B.G. assolto con la formula...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5877. Stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita come di eccezionale intensità, alla luce degli acquisiti dati pluviometrici, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità; la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi – predicabile nel caso di specie – in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 marzo 2016, n. 5877 I fatti La s.r.l. “La Chiocciola di Iseo” convenne dinanzi al Tribunale di Milano il condominio “(omissis) “, il comune di Lissone e le compagnie assicuratrici Helvetia e Sasa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’allagamento (verificatosi in occasione...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 marzo 2016, n. 12377. In tema di locazione, gli incrementi del bene locato, in applicazione dei principio generale dell’accessione, divengono di proprietà dei locatore, proprietario della cosa locata, pur con le specifiche modalità dettate dall’art. 1593 cod. civ., rimanendo, tuttavia, in facoltà delle parti di prevedere apposita clausola derogatrice volta ad escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di quest’ultimo; in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l’accessione, configurandosi il diritto del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir meno dei contratto stesso e con il riespandersi dei principio dell’accessione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 marzo 2016, n. 12377 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3/2/2015 la Corte di appello di Bologna ha riformato quella dei Tribunale di Ravenna in data 24/4/2011, assolvendo Z.P. e Z. D. dal reato di cui agli artt. 110, 392 cod. pen., commesso in data 4/4/2008...
LEGGE del 23 marzo 2016, n. 41.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5889. L’art. 2903 c.c., nello stabilire che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretato (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all’art. 2935 cod. civ.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo; e tale momento va individuato, in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che è il giorno nel quale l’atto diviene opponibile ai terzi
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 24 marzo 2016, n. 5889 Ritenuto in fatto La Cassa di risparmio di Bologna (d’ora in poi CARISBO) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, i coniugi M.M. e P.M.F. per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 2.500.003,50, oltre accessori, e per vedersi accogliere la...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 15 febbraio 2016, n. 2902. Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l’istituto bancario creditore dall’osservanza dell’onere impostogli dall’art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest’ultima a causa della condotta dell’amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest’ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell’amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l’anticipata revoca della fideiussione).
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 febbraio 2016, n. 2902 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO M. Rosa – Consigliere...