banca

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 15 febbraio 2016, n. 2902

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. DI VIRGILIO M. Rosa – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 115-2010 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) SOC.CCOP., (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 119-2010 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) SOC.COOP., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1061/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI, che ha concluso per la manifesta infondatezza ex articolo 360 bis c.p.c. dei motivi primo, secondo, settimo, ottavo e nono, nonche’ la manifesta infondatezza degli altri motivi, sia del ricorso (OMISSIS), sia per i motivi coincidenti per il ricorso (OMISSIS). Condanna aggravata alle spese, il P.G. deposita articolo di dottrina riguardante la condanna aggravata.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- (OMISSIS) il 15.5.1998 ha prestato fideiussione solidale in favore del (OMISSIS) s.p.a. a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contratte nei confronti del predetto istituto bancario dalla s.r.l. (OMISSIS) (di cui il garante era socio e che successivamente e’ stata dichiarata fallita), fino alla concorrenza della somma di lire 270.000.000. Il 24.6.1999 lo stesso (OMISSIS) ha venduto a (OMISSIS) (cugina del venditore) tutti i propri beni immobili (del valore accertato di lire 352.500.000) con atto notarile trascritto il 29.6.1999, per il prezzo pattuito di lire 225.000.000.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia che ha accolto la domanda di simulazione della predetta compravendita proposta dalla s.p.a. (OMISSIS) (il cui credito risultava da decreto ingiuntivo) nonche’ la domanda di revoca ex articolo 2901 c.c. proposta dalla s.p.a. (OMISSIS) (anch’essa creditrice in virtu’ di decreto ingiuntivo), intervenuta nel giudizio promosso dal (OMISSIS) e, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto, altresi’, la domanda di revoca proposta dalla (OMISSIS) soc. coop., intervenuta in primo grado dopo la prima udienza di comparizione.

In estrema sintesi, la corte di merito ha ritenuto sussistenti sia i presupposti della domanda di simulazione – proposta in via principale dal (OMISSIS) – sia quelli della domanda di revoca proposta dalle banche intervenute.

Pronunce ritenute non incompatibili rispetto al medesimo atto in considerazione della diversita’ soggettiva del rapporto processuale. Non era inammissibile, poi, la domanda della (OMISSIS) soc. coop. non operando le preclusioni rispetto alle domande proposte dall’interveniente volontario.

1.1.- Contro la sentenza di appello (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, successivamente riuniti, il primo per nove motivi e la seconda per sette motivi.

Resistono con controricorso la s.p.a. (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS), mentre non ha svolto difese l’altra banca intimata.

Nel termine di cui all’articolo 378 c.p.c. la (OMISSIS) ha depositato memorie.

2.1.- Ricorso di (OMISSIS):

Con il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L.F., articoli 52 e 93 lamentando che la corte di merito abbia rigettato il motivo di appello con il quale aveva dedotto che l’improcedibilita’ della domanda proposta nei confronti della societa’ fallita comporta l’improcedibilita’ anche di quella rivolta contro il condebitore in bonis (fideiussore).

Deduce che, allo stato, neppure esiste un credito, non essendo stato riassunto il giudizio relativo all’opposizione al decreto ingiuntivo contro la procedura fallimentare. L’accessorieta’ della garanzia fideiussoria rende improcedibile anche la domanda contro il fideiussore. La banca opposta neppure ha dedotto di essersi insinuata nel passivo del fallimento della s.r.l. (OMISSIS). La domanda contro i fideiussori – in sintesi – subisce la vis actractiva del fallimento del debitore principale.

Il motivo e’ infondato.

L’autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di piu’ soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito, quindi l’improcedibilita’ della domanda, mentre l’azione nei confronti del coobbligato in “bonis” puo’ procedere con il rito ordinario (Sez. 1, Sentenza n. 14468 del 09/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 4464 del 24/02/2011).

Quanto alla rimanente censura (accertamento del credito) va ribadito che non rileva l’esatto ammontare del credito in relazione al tipo di azione proposta.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1956, 1175 e 1371 c.c.. Lamenta l’erroneita’ della pronuncia impugnata e invoca la giurisprudenza di questa corte secondo la quale in tema di fideiussione prestata in favore di un istituto di credito, la clausola del contratto, con cui il garante dispensi la banca dall’onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (articolo 1956 c.c.), non esonera la medesima banca dal dovere – stabilito in via generale dall’articolo 1375 c.c. – di eseguire il contratto secondo buona fede, da intendersi come impegno di collaborazione e di salvaguardia degli interessi dell’altra parte del contratto, operante al di la’ delle specifiche previsioni negoziali e non derogabile dalla volonta’ privata. Ne consegue che le nuove concessioni di credito non possono essere effettuate dalla banca tralasciando ogni piu’ elementare regola di prudenza ed omettendo quei controlli e quelle cautele che, in materia di esercizio dell’attivita’ creditizia, sono richiesti al fine di ridurre il rischio dell’insolvenza del debitore (Sez. 1, Sentenza n. 1123 del 06/02/1997).

Il motivo e’ infondato perche’ la corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una societa’ a responsabilita’ limitata, esonerando l’istituto bancario creditore dall’osservanza dell’onere impostogli dall’articolo 1956 c.c., non puo’ invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla societa’ benche’ avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilita’ della stessa a causa della condotta dell’amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso non e’ ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, gia’ pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualita’ di socio del fideiussore consente a quest’ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della societa’ (mediante la revoca dell’amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l’anticipata revoca della fideiussione) (Sez. 3, Sentenza n. 8850 del 07/09/1998, in fattispecie anteriore alle modifiche dell’articolo 1956 c.c. introdotte dalla Legge 27 febbraio 1992, articolo 54).

Nel caso concreto, peraltro, e’ accertata (in fatto), da parte dei giudici del merito, la mancanza di consapevolezza da parte della banca del peggioramento delle condizioni della societa’ (pero’ conosciute dal socio).

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’affermata sua consapevolezza del peggioramento della situazione patrimoniale della societa’. Era socio ma privo di poteri rappresentativi. Il motivo e’ inammissibile perche’ veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimita’.

2.4.- Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione circa la prova e l’ammontare del credito vantato dalla banca non avendo la corte di merito dato rilievo all’errata applicazione degli interessi anatocistici. Era necessaria una c.t.u..

Il motivo e’ infondato. Invero, non rileva l’esatto ammontare del credito in relazione al tipo di azione perche’ anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, e’ idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004; e, quanto alla simulazione, Sez. 3, Sentenza n. 5154 del 17/09/1981).

2.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della simulazione. Sarebbero insufficienti gli elementi valorizzati: prezzo pattuito, redditi dell’acquirente (pensionata ma poteva avere risparmi), legame di parentela, trascrizione dell’atto senza ritardo.

Il motivo e’ inammissibile perche’ veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimita’.

Per quel che concerne l’accertamento del carattere simulato della compravendita, la sentenza ha proceduto correttamente a trarre elementi presuntivi attraverso una valutazione complessiva e comparativa delle risultanze istruttorie che non possono essere considerate isolatamente le une dalle altre.

Qui occorre ribadire che in tema di prova presuntiva, e’ incensurabile in sede di legittimita’ l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. 1216/2006; 17596/2003). E, con riferimento al vizio di motivazione, e’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e percio’ in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 21524 del 2011).

2.6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revocatoria. Mancherebbe la prova della partecipatio fraudis e del consilium fraudis.

Il decreto ingiuntivo e’ stato emesso “dopo” la stipula dell’atto.

Anche il sesto motivo e’ inammissibile per le stesse ragioni esposte a proposito del quinto.

2.7.- Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di contraddittorieta’ delle domande proposte da (OMISSIS).

Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’accoglimento sia della domanda di simulazione che di quella revocatoria.

Si tratta di domande proposte da parti diverse ( (OMISSIS) anche simulazione e le altre banche solo revocatoria) ma la pronuncia sarebbe comunque contraddittoria. L’atto o era reale o non lo era e in tal caso non poteva essere dichiarato inefficace.

Le censure possono essere esaminate congiuntamente. Osserva la Corte che la proposizione delle due azioni nello stesso giudizio non e’ vietata, dovendosi peraltro ritenere la seconda proposta in via subordinata alla prima, come del resto e’ avvenuto nella citazione di questo giudizio. Cio’ premesso, va detto che la decisione di esaminare e accogliere una domanda revocatoria nello stesso giudizio in cui era stata dichiarata la simulazione dello stesso atto e’ illogica e priva di senso, perche’ l’accertamento della simulazione fa stato tra tutte le parti del processo, intervenuti compresi, sicche’ non c’e’ ne’ interesse dei creditori alla revocatoria, ne’ possibilita’ di configurare un vizio d’inefficacia relativa in relazione a un atto radicalmente nullo.

Tuttavia il ricorrente non specifica quale possa essere l’interesse residuo delle parti dell’atto impugnato che siano soccombenti rispetto all’azione di simulazione a dolersi del congiunto accoglimento (superfluo) della declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 c.c.. Si’ che le censure sono inammissibili per carenza di interesse.

2.8.- Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 105 e 268 c.p.c. lamentando che la corte di merito abbia ritenuto ammissibile la domanda proposta dalla (OMISSIS) nonostante l’intervento fosse stato spiegato soltanto dopo lo spirare del termine di cui all’articolo 167 c.p.c.. Si trattava di intervento adesivo litisconsortile o autonomo. Il motivo e’ infondato perche’ la corte territoriale ha correttamente applicato il principio per il quale la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell’intervento non sono piu’ consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell’articolo 268 c.p.c., comma 2, opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facolta’ di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che e’ ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle gia’ proposte dalle parti originarie, in quanto attivita’ coessenziale all’intervento stesso (Sez. 3, Sentenza n. 11681 del 26/05/2014). Ricorso di (OMISSIS).

3.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 1956 c.c. lamentando che la corte di merito abbia erroneamente attribuito rilievo alla presunta conoscenza del mutamento della situazione del debitore da parte del fideiussore perche’ la norma citata fa riferimento soltanto alla conoscenza del creditore.

Invoca Cass. 3761/2006.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza da parte del (OMISSIS) del peggioramento delle condizioni della societa’, trattandosi non di amministratore ma di un mero socio.

Si trattava di societa’ di capitali e non di persone.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine ai presupposti della simulazione. La decisione sarebbe fondata su presunzioni insufficienti (ripete argomentazioni comuni all’altro ricorrente).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca dell’atto e, in particolare, in ordine alla preordinazione dell’atto (la vendita era anteriore all’emissione del decreto ingiuntivo). Manca la motivazione sulla consapevolezza del pregiudizio per i creditori.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’eccepita incompatibilita’ delle domande proposte da (OMISSIS).

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla eccepita contraddittorieta’ della decisione relativa alla simulazione con quella relativa alla revoca dell’atto.

Con l’ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 105 e 268 c.p.c. in relazione alla ritenuta ammissibilita’ della domanda proposta dall’interveniente (OMISSIS).

4.- I motivi – esaminabili congiuntamente perche’ in gran parte ripetitivi delle censure formulate dal ricorrente principale e disattese – non meritano accoglimento.

In particolare il primo motivo e’ inammissibile, perche’ non censura l’altra ratio decidendi, autonoma e da solo idonea a giustificare la decisione, che non era stata provata la consapevolezza dell’insolvenza della societa’ in data anteriore all’erogazione del credito. L’inammissibilita’ della censura comporta l’assorbimento del secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in ordine alla conoscenza delle difficolta’ economiche della societa’ da parte del socio.

Il terzo motivo (vizio di motivazione sulla simulazione) e’ inammissibile perche’ veicola censure in fatto sulla consistenza delle prove della simulazione cosi’ come il quarto, relativo alla revocatoria.

Il quinto e il sesto motivo sono infondati per le ragioni esposte in relazione ai motivi corrispondenti del ricorso principale, cosi’ come il settimo motivo, corrispondente al nono motivo del ricorso principale.

I ricorsi – riuniti – devono essere rigettati.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate per ciascun controricorrente, in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

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