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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 marzo 2016, n. 5447. La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 134, poi convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 marzo 2016, n. 5447 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DE GREGORIO Federico...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 marzo 2016, n. 5226. Non sussiste incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 marzo 2016, n. 5226 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere Dott. BALESTRIERI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2016, n. 6218. La liquidazione in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2026 c.c., non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto con la conseguenza che tale può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbia dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile o detto debba ritenersi in re ipsa all’evento in quanto discendente in via diretta e immediata dalla situazione illegittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2016, n. 6218 Svolgimento del processo P.D. conveniva in giudizio Telecom Italia s.p.a. davanti al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, chiedendo che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patiti conseguentemente all’illegittimo distacco dell’utenza telefonica, avvenuto in assenza di morosità. Il tribunale, in...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29 marzo 2016, n. 12679. In tema di responsabilità dei medici ospedalieri, ai sensi dell’art. 7 DPR 27.3.1968, n. 128 il primario può, in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, imporre all’aiuto l’obbligo di informarlo ed ha diritto di intervenire direttamente; tuttavia quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso, l’aiuto non può restare inerte in attesa del suo arrivo ma, essendo titolare di un’autonoma posizione di garanzia, nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell’arte medica per rendere operativo ed efficace l’intervento del predetto primario, se del caso a quest’ultimo sostituendosi. Se allora il primario può imporre un obbligo di informativa anche in assenza ed il potere di immediato intervento nel tempo di riposo o comunque di legittima assenza, dalla struttura logica della richiamata norma deve dedursi che nell’assenza o impedimento del primario, ogni decisione debba essere adottata dall’aiuto, anche quando il primario, doverosamente avvertito, dichiari di voler assumere su di sé la decisione del caso. In tale ipotesi, invero, all’aiuto spetta procedere secondo quanto occorra e non restare inerte nell’attesa dell’arrivo del primario, posto che su di lui cade l’obbligo di attivarsi secondo le regole dell’arte medica, ed egli è costituito nella posizione di garanzia verso il paziente, fino al momento in cui colui che è investito del primariato prenda in sua mano la situazione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 29 marzo 2016, n. 12679 Presidente Claudio D’Isa Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza in data 24.11.2014 dichiarava estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo ascritto a D.V.L. in relazione al decesso di D.F.A.L. , avvenuto presso l’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2016, n. 13001. In tema di arresto, la nozione di quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p., non va intesa rigidamente e, comunque, avendo riguardo esclusivamente al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciò in quanto la previsione dell’arresto di chi sia “sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” trova fondamento nell’esigenza di un legame materiale della persona con il fatto. Deve cioè esistere “una stretta connessione temporale tra il reato e la sorpresa con tracce dello stesso”, sì che l’azione per raggiungere ed arrestare l’autore dell’episodio criminoso possa ritenersi svolta senza soluzione di continuità. La nozione di “inseguimento” ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, quand’anche la stessa si protragga nel tempo, purché non subisca interruzioni dopo la commissione dei reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 31 marzo 2016, n. 13001 Presidente Claudio D’Isa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/04/2015, il Tribunale di Rimini, in sede di giudizio direttissimo, non convalidava, restituendo gli atti al P.M., l’arresto eseguito dal CC della Stazione di Miramare di Rimini nei confronti di M.R.. 2. Avverso...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 23 marzo 2016, n. 12391. Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388 c.p., comma 2, non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione del soggetti, obbligato. L’interesse tutelato dall’art. 388 c.p., comma 2, non è infatti l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. Allorchè si tratti dell’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi sulle modalità di visita del figlio minore del genitore non affidatario, l’elusione, e quindi, come chiarito dalla Corte di legittimità, la frustrazione dell’altrui legittima pretesa, si attua anche attraverso una mera omissione o rifiuto del genitore affidatario del bambino a chè lo stesso trascorra con l’altro genitore il periodo prestabilito

Suprema Corte di  Cassazione sezione VI sentenza del 23 marzo 2016, n. 12391 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente – Dott. CARCANO Domenico – Consigliere – Dott. VILLONI Orlando – Consigliere – Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel....