Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 18 marzo 2016, n. 5447

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7369-2014 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO Raffaele, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BOFFA ARREDAMENTI S.R.L.;

– intimata –

nonche’ da:

BOFFA ARREDAMENTI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati RIZZO AMALIA, NUNZIO RIZZO che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7165/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/03/2013 R.G.N. 9709/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso o rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di NAPOLI con sentenza n. 7165/20 nov. 2012 – sette marzo 2013, in parziale riforma della gravata pronuncia, emessa dal giudice del lavoro di NOLA il 29-09-2011 (che aveva annullato il licenziamento intimato dalla convenuta BOFFA Arredamenti srl il 18-03-2003 all’attore (OMISSIS), con conseguente tutela reale L. n. 300 del 1970, ex articolo 18), per il resto confermata, condannava la societa’ appellante al risarcimento del danno subito dall’attore per effetto dell’illegittimo licenziamento mediante la corresponsione d’indennita’ commisurata alle retribuzioni maturate, sulla base dell’ultima retrazione globale di fatto percepita, oltre accessori, ma detraendo l’aliunde perceptum relativo a quanto percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione dal due febbraio al sei luglio 2004, nonche’ dal primo settembre sino alla data della decisione, quale dipendente della FIMAT srl in liquidazione.

Avverso la sentenza di secondo grado il PARDI ricorreva per cassazione, come da atto notificato il 7/13 marzo 2014 al l.r.p.t. depositato il successivo due aprile, denunciando esclusivamente la violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, avendo il collegio giudicante posto indebitamente un limite temporale all’ammontare dell’indennizzo spettante ex articolo 18 sul presupposto, errato, dello svolgimento di attivita’ lavorativa dal settembre 2004 sino al momento dell’impugnata decisione, la cui esistenza era stata desunta dall’acquisizione, nel corso del procedimento (di appello) di un estratto contributivo rilasciato dall’I.N.P.S.. Secondo il ricorrente dal prodotto documento emergeva che il rapporto di lavoro con la FIMAT srl era cessato il 15 febbraio 2011, cessazione pero’ non considerata dalla Corte distrettuale, che aveva quindi ridotto la dovuta indennita’, cosi’ violando la citata norma di legge, secondo cui il risarcimento da illegittimo licenziamento spettava fino al momento della ordinata reintegra nel posto di lavoro, peraltro al netto dei trattamenti retributivi nelle more eventualmente spettanti.

Pertanto, il (OMISSIS) chiedeva la cassazione della gravata pronuncia nella parte in cui aveva delimitato l’indennizzo ivi riconosciuto ai sensi del citato articolo 18.

BOFFA Arredamenti srl ha resistito all’impugnazione avversaria, come da controricorso, con ricorso incidentale, notificato in data 11-16 aprile 2014, depositato il 28-04-2014, eccependo l’inammissibilita’ del ricorso avversario, anche perche’ con missiva del 25 ottobre 2011 il (OMISSIS) aveva esercitato l’opzione ex piu’ volte citato articolo 18 per 15 mensilita’ in luogo della rintegrazione, ponendo cosi’ fine al rapporto di lavoro ricostituito dal giudice di primo grado.

Il ricorso incidentale e’ stato affidato ad un solo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione su di un fatto decisivo della controversia, avendo pure la sentenza di appello erroneamente ritenuto la genericita’ della lettera di licenziamento, laddove era stata pero’ indicata la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente (responsabile commerciale), con avocazione da parte dell’amministratore della societa’ delle funzioni svolte da ricorrente, trattandosi dunque di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistito nella soppressione del posto di lavoro. Il fatto che detta soppressione fosse stata determinata da un’inidoneita’ del ricorrente a svolgere l’incarico di responsabile commerciale non toglieva, quindi, valore al dato oggettivo che parte datoriale fosse stata riorganizzata attraverso tale soppressione, la cui effettivita’ non era stata disconosciuta, per cui inoltre nemmeno era necessaria l’eliminazione delle mansioni de quibus, potendo le stesse essere distribuite tra gli altri dipendenti.

Dunque, la corte di merito aveva omesso di motivare la decisione sul predetto fatto avente natura decisiva.

Non risultano depositate memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambe le impugnazioni vanno disattese.

Invero, va appena ricordato che il ricorso per cassazione, in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato e’ inammissibile;

tale mancanza non puo’ essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, ne’ attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. sez. un. civ. n. 11308 del 22/05/2014, conforme Cass. n. 2097 del 2007).

Inoltre, tenuto conto che nella specie la sentenza impugnata risale al 20 novembre 2012, con pubblicazione avvenuta il sette marzo 2013, ne deriva che nella specie opera il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., cosi’ come da ultimo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 (ai sensi dell’articolo 54 cit., comma 3, questa disposizione si applica, infatti, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

Di conseguenza, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 7/4/2014. In senso analogo v. pure Cass. civ. sez. 6 – 3, ordinanza n. 21257 08/10/2014, secondo cui dopo la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5) presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Conforme id. n. 23828 del 20/11/2015).

Orbene, esaminando, in ordine logico – giuridico, la preliminare censura svolta dalla ricorrente incidentale, con il suo unico motivo, formulato ex cit. articolo 360, comma 1, n. 5, ma “per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia”, non integra pero’ gli estremi della nuovo disciplina nella specie catione temporis applicabile (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le para”), nei sensi precisati dalla succitata giurisprudenza di legittimita’.

Infatti, la Corte partenopea -nel ritenere infondata la prima censura mossa alla sentenza impugnata, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere genericamente indicati i motivi del recesso, non considerando che il recesso era giustificato dalla soppressione della posizione lavorativa di addetto alla funzione commerciale e di vendita ricoperta dal (OMISSIS), che veniva avocata direttamente dall’amministratore unico della societa’- esaminava dettagliatamente il testo della lettera di licenziamento (“Con riferimento alla sua assunzione avvenuta all’inizio dell’anno 2002, per esercitare la funzione delle attivita’ di vendita dei prodotti aziendali, creazione, organizzazione e gestione della rete di vendita, dobbiamo rilevare che i risultati non sono stati conformi alle aspettative e alle ragioni che avevano determinato, con l’attivazione della funzione, la sua assunzione.

Pertanto atteso il carattere strategico della funzione commerciale, la stessa viene avocata direttamente dall’Amministratore Unico che la svolgera’ avvalendosi, ove del caso, di qualificati consulenti esterni.

Essendo stata soppressa la sua funzione lavorativa, e non rinvenendosi alcuna possibilita’ di sua utilizzazione nel contesto aziendale in posizione corrispondente al suo inquadramento, con la presente siamo costretti a comunicarle la risoluzione del suo rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo”).

Quindi, la Corte di merito opinava nel senso che, nonostante l’anzidetta comunicazione facesse riferimento, nella sua parte finale, ad un “giustificato motivo oggettivo”, doveva invece rilevarsi che il reale motivo di licenziamento era quello inizialmente affermato dalla societa’, ovvero il fatto che i risultati raggiunti dal (OMISSIS) “non sono stati conformi alle aspettative”.

Infatti, la soppressione della “funzione commerciale” non veniva ritenuta prospettata come derivante da una decisione di ristrutturazione aziendale, ma direttamente conseguente alla ritenuta inidoneita’ del ricorrente a svolgere l’incarico assegnatogli. Dunque, il licenziamento non conseguiva alla decisione di mutare l’organizzazione aziendale, ma ad un comportamento del lavoratore, consistito nel mancato conseguimento di risultati.

Peraltro, secondo la Corte distrettuale, nella lettera di licenziamento non era spiegato, neanche con rinvio ad altra documentazione, quali fossero i risultati che il (OMISSIS) avrebbe dovuto conseguire, sicche’ non era possibile valutare se il lavoratore fosse stato inadempiente ai suoi obblighi lavorativi e di che entita’ fosse stato tale inadempimento.

Doveva, quindi, integralmente confermarsi la decisione assunta dal Tribunale in ordine alla mancanza di giustificato motivo nel licenziamento impugnato, con conseguente diritto del (OMISSIS), data la pacifica applicabilita’ dell’articolo 18 St. Lav. al caso di specie, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Pertanto, l’anzidetta motivazione appare intrinsecamente logica, sufficiente e congrua, sicche’ sfugge alle censure della ricorrente, siccome enunciate sulla scorta di normativa processuale ormai non piu’ vigente.

D’altro canto, e’ pure inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e percio’ in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione (Cass. lav. n. 7394 del 26/03/2010, conforme Cass. n. n. 6064/2008. V. altresi’ Cass. lav. n. 1595 del 12/02/2000, secondo cui il controllo in sede di legittimita’ della adeguatezza della motivazione del giudice di merito non puo’ servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso da quest’ultimo, che come tale e’ incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si puo’ valutare solamente la legittimita’ della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l’eventuale ingiustizia in fatto della sentenza).

Pertanto, non sussiste alcuna rilevante lacuna motivazionale.

Parimenti, e’ infondato il ricorso principale, non sussistendo la pretesa violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18 (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile), visto che ad ogni modo non risulta violato il minimo delle cinque mensilita’ (in ogni caso la misura del risarcimento non potra’ essere inferiore a cinque mensilita’ di retribuzione globale di fatto). Sul punto, quindi, la sentenza di appello riteneva fondato l’interposto gravame in ordine all’aliunde perceptum.

Infatti, gia’ il Tribunale aveva affermato che dall’importo che la societa’ avrebbe dovuto corrispondere al (OMISSIS) a titolo risarcitorio andava detratto quanto percepito da quest’ultimo a titolo di retribuzione nei periodi dal 2 febbraio 2004 al 6 luglio 2004 e dal settembre 2004 al 27 ottobre 2005. Cio’ in quanto la circostanza che l’appellato avesse trovato nuova occupazione dopo il licenziamento era stata ritualmente allegata dalla difesa della s.r.l. Boffa nella memoria depositata in primo grado. Era stato, inoltre, prodotto in atti il verbale relativo ad una precedente causa introdotta dal (OMISSIS), tendente ad impugnare il licenziamento inflittogli dalla s.r.l. Boffa Arredamenti, conclusasi con declaratoria di inammissibilita’ del ricorso. In tale causa, all’udienza del 21-9-04, durante il libero interrogatorio (OMISSIS) aveva dichiarato: “Da meta’ settembre sono stato assunto da altra Ditta. Il mio precedente rapporto di lavoro, iniziato il 2 febbraio 2004, si era interrotto il 6 luglio 2004”.

Inoltre, anche nel libero interrogatorio svoltosi durante il primo grado del giudizio il ricorrente, all’udienza del 27-10-05, aveva dichiarato: “Attualmente lavoro dal settembre 2004 a tutt’oggi presso un’azienda di Milano in una filiale a Napoli”.

L’odierna appellante aveva dedotto, con il secondo motivo d’impugnazione, di essere venuta a conoscenza del fatto che il (OMISSIS) lavorava dal settembre 2004 a tutt’oggi alle dipendenze della s.r.l. FIMAT.

A fronte delle contestazioni sul punto da parte appellata, che assumeva di non accettare il contraddittorio in ordine a tale nuova deduzione, la Corte d’Appello, richiamava l’orientamento interpretativo, secondo cui “In tema di impugnativa di licenziamento in grado di appello, l’eccezione cosiddetta dell'”aliunde perceptum” – cioe’ la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo – non costituisce eccezione in senso stretto ma ha carattere di eccezione in senso lato, con la conseguenza che i fatti suscettibili di formare oggetto di tale eccezione sono rilevabili d’ufficio dal giudice d’appello, sempre che l’appellato non abbia tacitamente rinunciato ad avvalersene non avendovi fatto riferimento in alcuna delle proprie difese del grado, atteso che l’onere della dettagliata esposizione di tutte le sue difese (imposto dall’articolo 436 c.p.c., comma 2) non e’ assolto se nel corso del giudizio l’interessato non dimostri di volersi avvalere della specifica difesa dedotta in primo grado” (Cass. Sez. Lavoro sent. n. 5610 del 15/03/2005 e sent. n. 14115 del 20/06/2006).

La Corte, quindi, rilevato che la circostanza era stata ritualmente allegata dall’appellante fin dal primo grado, e considerato il principio di prova costituto dalle riferite dichiarazioni rese dal lavoratore, aveva ritenuto, facendo uso dei poteri d’ufficio di cui all’articolo 421 c.p.c., di acquisire agli atti un estratto contributivo INPS aggiornato di (OMISSIS), dal quale risulta che effettivamente lo stesso dal 1-9-2004 risulta essere dipendente della FIMAT S.R.L. in liquidazione.

Doveva, dunque, riformarsi in parte qua l’impugnata sentenza, condannando la societa’ appellante al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto del licenziamento illegittimo intimato in data 18-3-03, detraendo percio’ dalla somma del dovuto quanto percepito dall’appellato (OMISSIS) a titolo di retribuzione dal 2 febbraio al 6 luglio 2004 e dal 1 settembre 2004 sino al momento della pronuncia.

Appare evidente, pertanto, come nei sensi anzidetti non venga in rilievo alcuna violazione o falsa applicazione del citato articolo 18, laddove invero il ricorrente principale fonda le sue doglianze su circostanze alquanto diverse, ossia sull’assunto che dall’estratto contributivo INPS il rapporto di lavoro con FIMAT srl in liquidazione risulterebbe cessato il 15 febbraio 2011; cio’ che tuttavia integra un errore o un travisamento di fatto, e non gia’ la denunziata violazione di legge ex articolo 18, sicche’ sotto tale profilo la censura si palesa del tutto inconferente.

Tenuto conto del rigetto di entrambe le impugnazioni, sussistono valide ragioni per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

Sussistono, infine, i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, RIGETTA sia il ricorso principale che quello incidentale, dichiarando compensate tra le parti le relative spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i ricorsi principale e incidentale, a norma dell’articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *