Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 maggio 2014, n. 21780 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARMENINI Secondo L – Presidente Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – Consigliere Dott. BELTRANI Serg – rel. Consigliere Dott. CARRELLI...
Categoria: Diritto Penale e Procedura Penale
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 maggio 2014, n. 22176. Il creditore ipotecario non ha diritto di chiedere la revoca del sequestro preventivo di un immobile, anche se il proprio titolo è stato trascritto anteriormente. Infatti, il provvedimento cautelare ha finalità diverse e non è impedito dalla esistenza di ipoteche o altre forme di garanzia.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 maggio 2014, n. 22176 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. TADDEI M. B. – rel. Consigliere Dott. IASILLO Adriano – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. DI...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 giugno 2014, n. 23237. Docente della scuola superiore era stato indagato per aver formato un falso registro, nel quale aveva apposto un voto insufficiente ad un alunno, che dal registro di classe risultava, invece, assente. Lo stesso era indagato anche per aver apposto, a scrutini già conclusi, lo stesso voto insufficiente a carico del medesimo alunno. Il giudice dell’udienza preliminare ha deciso di non procedere nei confronti dell’imputato poiché dal registro di classe, prodotto dalla difesa in copia conforme, nonché dal contenuto dell’attestazione rilasciata dal dirigente dell’istituto scolastico, emerge che l’alunno era entrato in classe in ritardo e non era assente il giorno in cui il voto era stato registrato. Accolto il ricorso della parte civile
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 giugno 2014, n. 23237 Ritenuto in fatto 1. S.F. è indagato per il reato di cui all’articolo 479 del codice penale, per aver, in qualità di docente del liceo scientifico di (omissis), formato un falso registro di fisica della classe quarta B per l’anno scolastico (omissis), con...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 giugno 2014, n. 23584. Condannato alla pena di euro 400,00 di multa per il delitto di ingiurie in danno della parte offesa per aver utilizzato le seguenti espressioni ingiuriose "si cavi dai coglioni" rivolte dall'imputato, a bordo del suo scooter, alla persona offesa che si trovava a bordo della propria auto parcheggiata in sosta vietata. Per la Cassazione la riduzione del novero dei lemmi utilizzati nel linguaggio corrente, scelti peraltro di norma nella cerchia delle espressioni di più aspra volgarità, sintomo evidente di un incrudelimento vieppiù scoraggiante per i puristi della lingua, rappresenta ormai un inevitabile ed inarrestabile dato culturale, in ambienti in cui troneggia a mo' di moderno totem lo strumento televisivo, purtroppo mezzo di diffusione dilagante di pratiche linguistiche sconvenienti, l'unico limite che non va superato, anche in materia di ingiuria, è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi diretti a colpire l'onore o il decoro altrui
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 5 giugno 2014, n. 23584 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell’8 ottobre 2012, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Arezzo del 12 aprile 2011 che aveva condannato B.G. alla pena di euro 400,00 di multa per il delitto di ingiurie...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 giugno 2014, n. 23233. Si ritiene sufficiente per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico – concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa – archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 cod. proc. pen., eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il decreto motivato del pubblico ministero
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 giugno 2014, n. 23233 Ritenuto in fatto 1. C.V. ricorre personalmente avverso la sentenza 24-6-2013 con la quale la Corte d’Appello di Palermo, confermando quella del tribunale della stessa sede in data 15-7-2011, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di ingiuria e di molestie telefoniche in danno...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 giugno 2014, n. 23352. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. Nel caso di specie un bidello è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen., perché, nella propria qualità di dipendente di un Istituto scolastico con la qualifica di collaboratore, in servizio per due giorni presso una Scuola elementare, avendo la disponibilità di un computer installato per ragioni del servizio, si appropriava dell'energia necessaria per realizzare connessioni internet a siti a pagamento.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 giugno 2014, n. 23352 Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 18/04/2011 con la quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato, in punto di responsabilità dell’imputato e di qualificazione giuridica del fatto, la decisione in data 22/04/2009 del Tribunale di Verona, assunta in esito...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 4331. L'art. 4, co. 2, L. n. 300/1970, tuttora vigente pur non trovando più sanzione nell'art. 38, co. 1, sempre dello Statuto dei lavoratori, dopo la soppressione del riferimento all'art. 4 nel suddetto art. 38, co. 1, operata dall'art. 179, D. Lgs. n. 196/2003 (che colma la lacuna con il combinato disposto dei suoi artt. 114 e 171), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati, o permesso dall'Ispettorato del lavoro.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE Sentenza 30 gennaio 2014, n. 4331 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 giugno 2012 il Tribunale di Lodi ha condannato P.G. alla pena di Euro 200 di ammenda per il reato di cui all’articolo 4, comma 2, L. 300/1970 per avere, quale legale rappresentante di una...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 23005. In tema di abuso di ufficio, qualora l'azione amministrativa illegittima si caratterizzi per l'attribuzione al privato della gestione di servizi nell'interesse dell'amministrazione conferente, il vantaggio patrimoniale che integra l'evento del reato non si sostanzia né nell'atto, meramente interno, di scelta del privato né nell'ulteriore ed opposto estremo dell'acquisizione del "tantundem" patrimoniale derivante dall'esecuzione del servizio, ma nella stipula dell'atto negoziale nel quale si incontrano le volontà dell'amministrazione, rappresentata all'esterno, e del soggetto beneficiario, in quanto in questo momento la sfera patrimoniale del privato si accresce ingiustamente delle posizioni soggettive connesse all'accordo con l'amministrazione; in assenza, invece, della stipula di un atto negoziale, la consumazione del reato coincide con il momento di materiale affidamento de, servizio". Si tratta di interpretazione che va ribadita, la materiale acquisizione del compenso per l'espletamento di quell'attività costituendo fatto successivo alla consumazione della condotta di abuso e per sé non qualificante: è sufficiente osservare che già l'assegnazione dell'incarico (quale ne sia la forma giuridica) legittimerebbe comunque l'assegnatario a contrastare anche giudizialmente eventuali successive valutazioni negative dell'Amministrazione sul proprio operato, proprio con ciò confermandosi l'avvenuta realizzazione, e il compimento, di una situazione di vantaggio autonomamente apprezzabile perché immediatamente suscettibile di operare nel senso ricordato dalla richiamata sentenza, di "accrescimento delle posizioni soggettive connesse all'accordo con l'amministrazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 23005 Considerato in fatto 1. La Corte d’appello di Campobasso con sentenza del 18.4-2.5.2013 ha confermato la colpevolezza di I.A.M. per abuso d’ufficio, con la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Codacons, da liquidarsi in...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 23017. L'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze – dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una 'gestione' ordinata delle quotidiane esigenze di 'sussistenza' del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario. Infatti, i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all'adempimento dell'obbligo: si pensi a spese, da parte del genitore non affidatario, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore (come le regalie invocate nella prospettazione difensiva), che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell'assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 23017 Considerato in fatto 1. Con sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna di A.P. per reato ex articolo 570 secondo comma codice penale, come deliberata dal Tribunale di Modica il 26 gennaio 2009. Questo il...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 21890. Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina e' sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purche' idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 28 maggio 2014, n. 21890 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente Dott. CONTI Giovanni – rel. Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott....