Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 4 giugno 2014, n. 23237

Ritenuto in fatto

1. S.F. è indagato per il reato di cui all’articolo 479 del codice penale, per aver, in qualità di docente del liceo scientifico di (omissis), formato un falso registro di fisica della classe quarta B per l’anno scolastico (omissis), con l’apposizione del voto 3 a carico dell’alunno C.G. in corrispondenza della data (omissis) , giorno in cui l’alunno risultava indicato nel registro di classe come assente, nonché con l’apposizione, a scrutini già conclusi, dell’ulteriore voto di valutazione espresso con un 3 a carico del medesimo alunno in corrispondenza della data del (omissis) . Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Crotone, considerato che dalla lettura del registro di classe prodotto dalla difesa in copia conforme, nonché dal contenuto dell’attestazione rilasciata il 6 aprile 2013 dal dirigente dell’istituto scolastico, emerge che in data (omissis) l’alunno C.G. è entrato in classe in ritardo, alle ore 8,20; considerato che la circostanza è avvalorata dal fatto che l’allievo è stato indicato come presente alla lezione tenuta in pari data dal professor P. ; ritenuto che la contrarie indicazioni contenute nella copia del registro delle assenze e dei ritardi acquisita dal PM possa essere stata determinata da un errore materiale; ritenuto insussistente alcun movente per il delitto contestato, dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’imputato perché il fatto non sussiste.
2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la persona offesa C.G. lamentando:
a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al giudizio di inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio ai sensi dell’articolo 425, comma 3, cod. proc. pen.. In particolare, il giudicante non avrebbe effettuato alcuna valutazione sulle motivazioni per le quali l’istituto scolastico non ha mai fornito il cosiddetto registro di classe, sia al pubblico ministero che alla persona offesa, né ha dato spiegazioni in merito all’esistenza di due registri attestanti le assenze ed i ritardi, nonché adeguata motivazione in merito alla diversità di indicazione degli stessi.
Il giudice avrebbe dovuto valutare se ed in quale misura il compendio probatorio in quel momento disponibile potesse mutare nella successiva fase processuale, sino ad arricchirsi di dati sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio. Si osserva, poi, che il registro del professore non era custodito presso l’Istituto, ma presso la privata dimora del docente e che la scusa addotta in merito era inconsistente.
b. Mancanza della motivazione in ordine all’ipotesi di reato contestata all’imputato, circa l’apposizione, a scrutini già conclusi, della ulteriore valutazione espressa nei confronti della persona offesa con il voto 3 in corrispondenza della data del 4 marzo 2009, limitandosi il giudice alla sola motivazione in merito alla prima ipotesi di reato.
c. Con memoria difensiva depositata il 18 marzo 2014, l’imputato ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla persona offesa osservando che il giudice dell’udienza preliminare ha esaminato compiutamente tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, ritenendo di conseguenza che non esistesse una prevedibile possibilità che il dibattimento potesse approdare ad una soluzione conforme alla prospettazione accusatoria. Sostiene, poi, la difesa dell’imputato che il registro personale dell’insegnante avrebbe conservato il carattere di non essenzialità, dal momento che tutte le vicende rilevanti della vita scolastica vanno annotate sul registro di classe, che costituisce atto pubblico; il registro delle assenze e dei ritardi sarebbe, invece, un registro a carattere non obbligatorio e non previsto da alcuna normativa, istituito dal Prof. S. al solo fine di avere un promemoria ad uso personale.
d. In ordine al secondo motivo di ricorso, la difesa dell’imputato contesta che la parte civile possa inficiare, con una propria dichiarazione interessata, il contenuto della validità di un atto pubblico, affermando un’inesistente apposizione posticcia di un voto da parte dell’insegnante, avendo come riferimento una propria operazione di copiatura da un registro pieno di segni di minuscole dimensioni. Sotto il profilo del movente, osserva come il C. sarebbe stato in ogni caso non promosso per le insufficienze riportate in quasi tutte le materie.

Considerato in diritto

1. Il ricorso della parte civile è fondato; manca, infatti, nella sentenza una valutazione circa la possibilità che nel giudizio dibattimentale venissero approfondite e chiarite le prove disponibili, al fine di sciogliere i dubbi circa le riscontrate contraddittorietà, non solo documentali.
2. Inoltre, il giudice di merito non prende posizione sull’esistenza di più registri, sulla loro contraddittorietà e sul fatto che l’insegnante, giustificando tale condotta inusuale con una motivazione apparentemente inconsistente, tenesse un registro a casa propria.
3. Infine, sussiste il lamentato ed assoluto difetto di motivazione in ordine al secondo fatto di reato contestato e cioè quello relativo all’apposizione, a scrutini già conclusi, della ulteriore valutazione espressa nei confronti della persona offesa con il voto 3 in corrispondenza della data del 4 marzo 2009. Sul punto, il gup non spende nemmeno una riga di motivazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Crotone.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Crotone per nuovo esame.

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