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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27353. Il riconoscimento tacito di un testamento olografo intervenuto nel corso di un giudizio poi passato in giudicato, non preclude l’azione di querela di falso nei confronti del medesimo documento, tesa all’accertamento della sua falsa autenticità. Ciò in quanto la querela di falso ha ad oggetto l’eliminazione dell’efficacia probatoria attribuita ex art. 2702 c.c. alla scrittura privata riconosciuta

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 23 dicembre 2014, n. 27353 Ritenuto in  fatto Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato L.P. e M.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari L.S., F.S. e P.S. assumendo: – verificatosi il decesso di G.S. senza lasciare figli, la relativa eredità era stata...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 26 novembre 2014, n. 25116. L'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario non mette al riparo gli eredi dalle pretese del Fisco quando l'inventario stesso non venga compilato entro i termini previsti dalla norma

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 26 novembre 2014, n. 25116 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI IASI Camilla – Presidente Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere Dott. GRECO Antonio – Consigliere Dott. CIGNA Mario – Consigliere Dott. IOFRIDA Giulia...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 dicembre 2014, n. 50355. Ai fini della configurabilità del reato di falso in testamento olografo, è irrilevante che questo presenti profili di annullabilità o di nullità, ai sensi della disciplina civilistica, dovendosi considerare come testamento olografo, ai fini penalistici, qualsiasi manifestazione di volontà estrinsecatasi nella forma di cui all'art. 602 cc, con la quale taluno disponga, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. A parere del collegio, viceversa, la prospettiva va radicalmente rovesciata, atteso che una cosa è la nullità o la annullabilità civilisticamente intese (che vanno eventualmente accertate nella deputata sede processuale), altra cosa è la falsità come rilevante in diritto penale. Se falsità è immutatio veri, è di tutta evidenza che solo una alterazione (materiale, nel caso in esame) significativa del documento originale può e deve essere presa in considerazione. Se, come nel caso di specie, la parte aggiunta e/o alterata è nettamente e agevolmente distinguibile dalla parte originaria, è ovvio che la falsità, se deve essere dichiarata, deve essere dichiarata in parte qua, non dovendosi (né potendosi), oltretutto, il giudice penale sostituire a quello civile in quello che è un accertamento connotato da squisito tecnico, ancorato ai principi di quel ramo dello scibile giuridico.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 dicembre 2014, n. 50355 Ritenuto in fatto 1. P.E. è stata assolta in primo grado dai delitti di cui agli articoli 485 e 489 cp, per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, senza essere concorsa nella falsità, fatto uso di un falso testamento olografo a nome...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 novembre 2014, n. 23371. Ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità; tale intenzione non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dal complessivo contenuto dell'atto, in forza di un apprezzamento compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 novembre 2014, n. 23371 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 5-5-2004 P.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento i figli N.M. , Nu.Ma. ed N.A. esponendo: – con atto ricevuto il 10-3-2000 dal notaio Comparato di Agrigento Nu.Ar. (deceduto nell’agosto di quell’anno), coniuge...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad aggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare e si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare; che le espressioni usate dall'art. 540, comma secondo non lasciano al riguardo spazi a dubbi interpretativi, riferendosi alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'art. 43, comma secondo, c.c., richiama la effettività della dimora abituale nella causa coniugale); che la ratio della suddetta disposizione è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456 Svolgimento del processo Con sentenza del 13 settembre 2004 il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta da R.L. , diretta ad ottenere la condanna di suo padre R.E. al pagamento di una indennità per il mancato godimento, da parte dell’attrice, di un...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 ottobre 2014 n. 22078. La necessità che la parte che intenda avvalersi della scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco, entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie delle parti non sussiste, allorché da complessivo comportamento della parte è possibile desumere in modo inequivocabile la sua volontà di proporre implicitamente detta istanza, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, essendo evidente che, una volta disconosciuta la scrittura privata dalla parte nei cui confronti è stata prodotta, insistere sulla fondatezza della propria domanda basata sull'autenticità del documento prodotto significa inequivocabilmente proporre sia pure implicitamente l'istanza di verificazione di tale scrittura privata, costituente invero lo specifico strumento processuale per ottenere la declaratoria di autenticità di essa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 ottobre 2014 n. 22078 Svolgimento del processo I fratelli M.B. e G.B., premesso che la madre degli esponenti R.S. era deceduto il 27-4-1997 lasciando un testamento olografo del 2-8-1994 pubblicato il 28-7-1997, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone l’altro fratello G.B. chiedendo dichiararsi la divisione...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687. In tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell'atto in cui si concreta l'accettazione; d'altro lato, il termine -definito dalla legge di prescrizione – è soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del suo decorso. Certamente ha natura amministrativa l'autorizzazione, a suo tempo prevista art. 17 cod. civ. per l'accettazione di eredità ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche. Infatti, tale provvedimento diretto a rimuovere un limite posto al libero esercizio di un diritto, il quale opera "ab estrinseco", non condiziona l'esistenza o la validità dell'indicata accettazione, ma attribuisce alla stessa efficacia "ex tunc", con l'applicabilità, durante il procedimento promosso per ottenere detta autorizzazione, dell'art. 5 disp. att. cod. civ., il quale attribuisce alla persona giuridica la facoltà di compiere gli atti conservativi dei propri diritti.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687 Svolgimento del processo 1.- L’Unione Italiana dei Ciechi conveniva in giudizio la Regione Lombardia per sentirla condannare, previo accertamento della propria qualità di erede della defunta signora F.M. (deceduta a (omissis) ), alla restituzione dei beni immobili lasciati in eredità, giusta testamento, olografo...