Cassazione 3

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 23 dicembre 2014, n. 27353

Ritenuto in  fatto

Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato L.P. e M.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari L.S., F.S. e P.S. assumendo:
– verificatosi il decesso di G.S. senza lasciare figli, la relativa eredità era stata devoluta alle sorelle ed ai fratelli;
– stante l’impossibilità di addivenire ad una divisione amichevole, nei 1996 era stato instaurato un giudizio di divisione nel quale con sentenza parziale del 1968 il Tribunale di Tempio Pausania aveva accolto la domanda di divisione, avendo ritenuto non provata l’esistenza di un testamento redatto dalla defunta;
– con sentenza definitiva del 1998 lo stesso Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria secondo il progetto divisorio elaborato nel corso dei giudizio;
– proposto gravame nei confronti di entrambe le suddette sentenze, la Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari con sentenza del 3-2-2000, nel riformare integralmente le citate sentenze di primo grado, aveva accolto l’appello degli S. e della S., rigettando la domanda di divisione e dichiarando che l’eredità della “de cuius” era stata devoluta a mezzo di un testamento olografo;
– il successivo ricorso per cassazione proposto dalle esponenti era stato rigettato.
Tanto premesso le attrici, essendo convinte della falsità del testamento in questione, non autentico ed integrante un falso materiale, lo impugnavano per querela di falso, essendo loro interesse l’accertamento della sua falsità per proporre un successivo giudizio di revocazione; chiedevano quindi in via principale la declaratoria di falsità dei testamento stesso e, in via subordinata, la declaratoria di falsità della sola sottoscrizione di esso.
Costituendosi in giudizio i convenuti contestavano l’ammissibilità della querela in quanto, a fronte della possibilità di scegliere tra il disconoscimento della sottoscrizione apposta dalla testatrice nella scheda testamentaria in questione e l’impugnazione di quest’ultima per querela di falso, le attrici nel precedente giudizio soltanto ad una udienza tenutasi nel 1995 avevano dichiarato di disconoscere la sottoscrizione della “de cuius” ed avevano chiesto la verificazione della scheda stessa; peraltro, attesa la tardività della contestazione, i giudici avevano ritenuto detta sottoscrizione implicitamente riconosciuta per mancato tempestivo disconoscimento; il successivo passaggio in giudicato della sentenza della Corte territoriale aveva comportato il definitivo accertamento della verità dei documento con conseguente inammissibilità della querela di falso.
Con sentenza non definitiva dei 28-4.2006 il Tribunale di Sassari dichiarava ammissibile la querela di falso, rimettendo con separata ordinanza le parti dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo dei giudizio.
Proposta impugnazione da parte di L.S., F.S. e P.S. cui resistevano L.P. e M.P. la Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari con sentenza del 29-10-2008 ha rigettato il gravame; al riguardo ha affermato che non ricorreva la invocata improponibilità della domanda di querela di falso, sia in quanto il riconoscimento tacito della autenticità della sottoscrizione dei testamento in questione era l’effetto di un pregresso e distinto giudizio, sia in quanto in quest’ultimo non si era svolto alcun procedimento di verificazione dell’autenticità della sottoscrizione, e sia infine in quanto l’oggetto del presente giudizio non era limitato alla mera contestazione dell’autenticità della sottoscrizione, ma alla contestazione dell’autenticità dell’intera scheda testamentaria, della quale si lamentava la sua integrale riconducibilità alla mano della testatrice.
Avverso tale sentenza L.S., F.S. e P.S. hanno proposto un ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui L.P. ha resistito con controricorso; M.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede; le parti hanno successivamente depositato delle memorie

Motivi della decisione

Con l’unico motivo formulato i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c., affermano che la sentenza impugnata ha ritenuto che il giudicato formatosi sul tacito riconoscimento della sottoscrizione apposta al testamento olografo per cui è causa a seguito della sentenza della Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari del 3-2-2000 non precludeva la presentazione della querela di falso avverso la stessa scheda testamentaria; tale convincimento è basato sull’orientamento giurisprudenziale secondo cui alla parte contro la quale viene prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla, facendo carico alla controparte di chiedere la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, anche la possibilità alternativa, senza riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, di proporre la querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento.

I ricorrenti, premesso che non intendono contestare tale indirizzo, negano peraltro che l’opzione tra il disconoscimento e la querela di falso possa essere esercitata dopo la conclusione del giudizio nel quale la scrittura è stata prodotta e dopo il passaggio in giudicato della sentenza che la abbia dichiarata tacitamente riconosciuta, utilizzando strumentalmente l’istituto della querela quale mezzo di impugnazione di una sentenza non più impugnabile; a tale riguardo i ricorrenti sostengono che alla fondatezza della tesi propugnata dal giudice di appello osta, oltre la disposizione dell’art. 221 c.p.c., anche l’art. 2702 c.c., secondo cui la scrittura privata da considerarsi come legalmente riconosciuta può essere impugnata con la querela di falso solo per contestare la provenienza delle dichiarazioni da parte di colui che l’ha sottoscritta, possibilità insussistente in caso di testamento olografo, ove il legale riconoscimento si estende all’intera scrittura.

Il motivo è infondato.

Invero il convincimento espresso dalla sentenza impugnata deve essere condiviso con particolare riferimento alla ribadita diversa natura da un lato del disconoscimento della scrittura privata dalla parte nei cui confronti essa venga prodotta e dall’altro lato della proposizione della querela di falso, ed al rilievo che, nella fattispecie, l’oggetto del giudizio riguarda la contestazione dell’autenticità non solo della sottoscrizione, ma anche della intera scheda testamentaria, della quale si nega la sua integrale riconducibilità alla mano della testatrice.

Sotto un profilo sistematico deve anzitutto osservarsi che il mancato o tardivo disconoscimento della scrittura privata dà luogo ad un riconoscimento tacito della stessa, cosicché non vi è dubbio che l’art. 215 c.p.c. preveda un procedimento specifico onde attribuire alla scrittura privata prodotta l’efficacia probatoria stabilita dall’art. 2702 c.c. circa la provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, `fino a querela di falso’.

La querela di falso, invece, si pone su di un piano diverso, in quanto presuppone proprio l’esistenza di un documento avente l’efficacia probatoria designata dal legislatore come ‘prova piena’ (Cass. 16-8-1990 n. 8318), ed ha per oggetto la prova che la dichiarazione che appare proveniente dalla parte che l’ha sottoscritta, considerata separatamente dalla firma riconosciuta, non è stata in realtà effettuata; la querela di falso quindi tende a rimuovere la fede privilegiata che caratterizza la scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta ai sensi dell’art. 2702 c.c..

Dunque resta incontestabile che, per escludere l’autenticità della scrittura privata che si assume contraffatta, pur se riconosciuta o legalmente considerata tale, l’unico mezzo possibile è costituito dalla querela di falso; infatti l’oggetto della querela riguarda l’efficacia di prova legale attribuita dall’art. 2702 c.c. alla scrittura privata riconosciuta.

I rilievi finora svolti inducono quindi a sottolineare il diverso ambito e la diverse finalità che caratterizzano la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata, in quanto la prima postula l’esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 c.c., mentre l’altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia, e si risolve in una impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l’autenticità del documento che si assume contraffatto (Cass. 24-1-2007 n. 1572); in linea più generale, poi, è evidente che lo strumento della querela di falso è rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, ovvero quello della contestazione della genuinità del documento e quindi della completa rimozione del suo valore probatorio con effetti ‘erga omnes’ e non nei soli riguardi della controparte.

Orbene sulla base delle esposte considerazioni deve escludersi che il giudicato formatosi nel precedente giudizio sul riconoscimento tacito del testamento olografo suddetto precluda la querela di falso proposta con la presente controversia nei confronti di esso onde accertare in via principale che il contenuto e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria non sono riferibili a G.S.; è invero evidente anzitutto che la querela di falso proposta ha ad oggetto una questione, relativa alla negata riconducibilità a quest’ultima non solo della sottoscrizione, ma anche delle disposizioni ivi redatte, che non ha costituito oggetto di accertamento nel precedente giudizio, cosicché non sussiste un giudicato in proposito, neppure implicito; alle stesse conclusioni deve poi giungersi anche con riferimento alla sola questione della sottoscrizione, avuto riguardo alla sopra evidenziata finalità della querela di falso, costituita dalla rimozione dell’efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta.

Al riguardo deve richiamarsi l’orientamento già espresso da questa Corte (dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi) secondo cui avverso la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l’avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile (Cass. 12-6-1987 n. 5131; Cass. 10-6-1996 n. 5350, in una fattispecie in cui si era formato il giudicato sul riconoscimento tacito della scrittura privata successivamente oggetto di querela di falso).

Infine è appena il caso di evidenziare l’infondatezza anche del profilo di censura secondo cui la querela di falso non sarebbe proponibile nei confronti di un testamento olografo oggetto di riconoscimento tacito, in quanto in tal caso il riconoscimento tacito si estenderebbe all’intera scrittura privata; infatti detto riconoscimento ha riguardato (e non poteva che riguardare) soltanto la sottoscrizione della scheda testamentaria, e non quindi il suo contenuto, e d’altra parte la querela proposta ha avuto ad oggetto, come già rilevato, anche le disposizioni testamentarie, e non solo la sottoscrizione.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura in parte controversa delle questioni oggetto di causa, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

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