Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 maggio 2016, n. 10613
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 maggio 2016, n. 10613

L’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia...

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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 maggio 2016 10612, n.10612

La qualificazione di una disposizione testamentaria, nel caso di specie quale sostituzione fedecommissaria o lascito sottoposto a condizione, costituisce quaestio voluntatis; il giudice è tenuto pertanto ad indagare l’effettiva volontà testamentaria, anche attraverso la valutazione dell’insieme delle espressioni usate dal de cuius. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 23 maggio 2016 10612, n.10612...

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Il creditore può contestare che il suo debitore abbia rinunciato a un’eredità la cui accettazione avrebbe incrementato il suo patrimonio, qualora la rinuncia comporti un «danno sicuramente prevedibile» per il creditore «nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori». Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 aprile 2016, n. 8519.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI  ordinanza 29 aprile 2016, n. 8519 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere...

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I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall’art. 732 c.c. in favore del coerede

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 maggio 2016, n. 8692 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2003, G.L. e G.A. evocavano in giudizio D.M.L. e di V.L. assumendo di essere comproprietari, per successione ereditaria di Gi.Gu., deceduto il (omissis), della porzione di immobile sita in (omissis) ,...

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Agli effetti del limite imposto dall’art. 1966 c.c., che sancisce la nullità della transazione avente ad oggetto diritti non lasciati alla disponibilità delle parti, sono certamente sottratti ad ogni potere di disposizione dei contraenti, inerendo alla qualificazione giuridica della persona nella collettività, gli status personali. La nullità del contratto avente per oggetto uno status discende, indipendentemente dall’art. 1966 c.c., dal dato che gli status, in quanto privi del carattere di patrimonialità, non possono costituire oggetto di un atto espressione dell’autonomia privata. Sono, tuttavia, certamente negoziabili le situazioni soggettive patrimoniali che dagli status derivano. È quindi transigibile la controversia insorta tra gli aventi diritto ad una quota dell’eredità nella successione del genitore, che non ponga in discussione lo status di figlio adottivo o di affiliato di uno dei membri del nucleo familiare, ma soltanto (come avvenuto nel caso in esame, secondo quanto dedotto) la consistenza dei diritti patrimoniali che in quello status trovano la loro fonte. Né è ravvisabile alcuna illiceità nella convenzione dispositiva o rinunciativa di diritti patrimoniali relativi ad una successione già aperta. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2016, n. 8919

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 maggio 2016, n. 8919 Svolgimento del processo B.B. citava davanti al Tribunale di Pordenone C.E. e B.M. , esponendo che nel 1978 era deceduto il proprio genitore adottivo B.L. ; che gli eredi S.E. e i figli adottivi B. e M. avevano stipulato in data 21 novembre...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 febbraio 2016, n. 3931. Il coerede che abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l’applicazione dell’art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad una indennità, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti stessi. Inoltre, in tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi anche d’ufficio se e nei limiti in cui l’eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo del mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l’esistenza dei poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l’avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 febbraio 2016, n. 3931 Considerato in fatto I germani W.H. e M. convenivano nel 2003 innanzi al Tribunale di Bolzano Sezione Distaccata di Merano la sorella W.A. proponendo domanda di scioglimento della Comunione dei bei ereditati dal padre W.W. , deceduto nel 2001 ab intestato. Costituitasi in...