Il testamento redatto dal de cuius e la successiva sopravvenienza di un altro figlio
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Il testamento redatto dal de cuius e la successiva sopravvenienza di un altro figlio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28043.

Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti

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Ipotesi di revocazione ed il documento preesistente alla decisione impugnata

Corte di Cassazione, Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28126

L’ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell’articolo 395 cod. proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento ad un documento formato dopo la decisione. Infatti, la necessità di intendere in termini strettamente letterali la nozione di “documento preesistente” cui fa riferimento la disposizione citata risale a ragioni di elementare certezza processuale, avendo il legislatore inteso riservare la possibilità di un’impugnazione straordinaria come quella in esame alla sola parte che, senza alcuna colpa propria, non abbia potuto produrre in giudizio una “prova già esistente”, evidentemente intendendola come precostituita alla decisione assunta come viziata, con la conseguenza che la parte che sia venuta in possesso di una prova formata successivamente al giudizio non potrà evitare gli effetti di un giudicato precedentemente consolidatosi

La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata
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La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28060

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato.

Mutuo fondiario ed il limite di finanziabilità che non costituisce un elemento essenziale del contratto
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Mutuo fondiario ed il limite di finanziabilità che non costituisce un elemento essenziale del contratto

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28065.

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto

La parziale riforma della decisione impugnata e la modifica alle spese del primo grado
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La parziale riforma della decisione impugnata e la modifica alle spese del primo grado

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28136.

La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato.

In tema di notifica a mezzo del servizio postale e la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario
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In tema di notifica a mezzo del servizio postale e la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28093.

In tema di notifica a mezzo del servizio postale la legge n. 890/1982 consente, non diversamente da quanto dispone l’articolo 139 cod. proc. civ. per la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell’assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. Di tale assenza o rifiuto, tuttavia, l’ufficiale postale o l’ufficiale giudiziario deve dare atto nell’avviso di ricevimento o nella relata. Ne consegue che è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio). Né, infine, tale assenza può desumersi o ritenersi altrimenti implicata dalla consegna stessa del piego al portiere: un siffatto ragionamento, infatti, equivarrebbe a eludere l’attestazione anzidetta e, con essa, la necessità di osservare l’ordine di preferenza nella consegna, che resterebbe di fatto vanificato

La cessione dei crediti futuri non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere
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La cessione dei crediti futuri non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 ottobre 2023| n. 27690.

La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di una delle società ricorrenti, cessionaria di un credito di natura risarcitoria derivante dalla mancata prosecuzione di un contratto di appalto pubblico)

Assemblea condominiale e la delega che un comproprietario di un immobile fa all’altro
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Assemblea condominiale e la delega che un comproprietario di un immobile fa all’altro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 ottobre 2023| n. 27772. 

Assemblea condominiale e la delega che un comproprietario di un immobile fa all'altro

In tema di assemblea condominiale la delega che un comproprietario di un immobile fa all'altro per partecipare all'assemblea e il fatto che quest'ultimo abbia votato a favore di una delibera o, comunque, non abbia manifestato il suo dissenso prima della votazione su un punto non compreso nell'ordine del giorno, non pregiudica l'impugnazione della delibera da parte del comproprietario delegante

Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali
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Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 ottobre 2023| n. 27756.

In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimità.

Condominio e l’Infiltrazioni di acqua sulla terrazza a livello con Deterioramento della guaina impermeabilizzante
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Condominio e l’Infiltrazioni di acqua sulla terrazza a livello con Deterioramento della guaina impermeabilizzante

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 ottobre 2023| n. 27846.

In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 del Cc, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex articolo 1130 comma 1, n. 4, del Cc, nonché sull’assemblea dei condomini ex articolo 1135, comma 1. n. 4, del Cc, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’articolo 1126 del Cc, che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.