Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 27756.

Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali

In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimità (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel ribadire l’enunciato principio, ha ritenuto infondato il motivo con cui i ricorrenti incidentali avevano lamentato la violazione dell’articolo 384 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello, nel riformare integralmente la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta dagli originari attori, erroneamente liquidato le spese di tutti i gradi del giudizio, di merito e di legittimità, anche se la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio anche per le sole spese del giudizio di legittimità; invero, osserva l’ordinanza in epigrafe, anche in assenza di specifico motivo di impugnazione, la statuizione sulle spese di lite deve necessariamente riguardare, in caso di riforma, l’intero svolgimento del giudizio, in tutte le sue articolazioni, di merito e di legittimità, e deve essere condotta alla luce del suo esito complessivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1407; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 luglio 2015, n. 15868).

Ordinanza|| n. 27756. Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali

Data udienza  15 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuali – Parte soccombente nei gradi di merito e vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio – Diritto alla liquidazione delle spese processuali sostenute nel corso dell’intero processo – Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020

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