La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26534 del 1 ottobre 2025, ha definito i rigidi oneri di allegazione che gravano sul ricorrente che intenda denunciare in Cassazione (ricorso di legittimità) un errore nell'interpretazione di una clausola contrattuale da parte del giudice di merito.
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorrente non può limitarsi a un generico richiamo delle regole ermeneutiche (di interpretazione) previste dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile. Al contrario, ha l'onere di specificare in modo puntuale i canoni ermeneutici che ritiene siano stati violati e, soprattutto, di indicare in quale punto e modo concreto il giudice di merito si sia discostato da tali principi.
Le censure mosse in Cassazione non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione sostenuta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Questo perché l'interpretazione adottata dal giudice di merito non deve necessariamente essere l'unica astrattamente possibile, ma è sufficiente che sia una delle plausibili interpretazioni del contratto.
Ne consegue che, qualora una clausola contrattuale ammetta due o più possibili interpretazioni, la parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa non è legittimata a dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice abbia preferito l'altra interpretazione, purché logicamente e giuridicamente sostenibile








