Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15043.
L'erede che sia anche legittimario può provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite di cui all'art. 1417 c.c., quando la relativa domanda venga proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. Egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..