Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 dicembre 2023| n. 34858.
A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata dall'articolo 45- bis, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, all'articolo 125 Cpc, non solo non sussiste alcun obbligo, per il difensore medesimo, di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo Pec comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal Re.G.Ind.E, in virtù di della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex articolo 16-sexies del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, ma neppure è concessa a quest'ultimo la facoltà di indicare un indirizzo Pec diverso da quello ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria.