A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale non sussiste alcun obbligo di indicare l’indirizzo Pec 
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A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale non sussiste alcun obbligo di indicare l’indirizzo Pec 

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 dicembre 2023| n. 34858.

A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata dall'articolo 45- bis, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, all'articolo 125 Cpc, non solo non sussiste alcun obbligo, per il difensore medesimo, di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo Pec comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal Re.G.Ind.E, in virtù di della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex articolo 16-sexies del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, ma neppure è concessa a quest'ultimo la facoltà di indicare un indirizzo Pec diverso da quello ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria.

L’ammissibilità dell’appello avverso la sentenza non definitiva
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L’ammissibilità dell’appello avverso la sentenza non definitiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 dicembre 2023| n. 34821.

L'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva, sia quando differito, per essere stata formulata riserva di impugnazione, sia quando proposto immediatamente e autonomamente e la sentenza definitiva sia stata emessa successivamente, non è subordinata all'ammissibilità dell'appello proposto nei confronti di quest'ultima, non essendo previsto un criterio di collegamento formale e sostanziale tra le diverse impugnazioni, fatti salvi, se del caso, gli effetti conseguenti all'eventuale applicazione della regola dell'art. 336, comma 2, c.p.c. in tema di effetto espansivo esterno.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino
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Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 dicembre 2023| n. 34843.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'articolo 66, comma 3, disp. att. cod. civ. come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220.

La cofideiussione e la differenza con la fideiussione del fideiussore
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La cofideiussione e la differenza con la fideiussione del fideiussore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 dicembre 2023| n. 34989.

La cofideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, distinguendosi perciò dalla fideiussione del fideiussore di cui all'art. 1940 c.c., che ha, viceversa, per oggetto, anziché l'obbligazione del debitore principale, il debito di altro fideiussore di primo grado; pertanto, nella seconda figura difetta, pur nella pluralità dei garanti, l'intento di garantire congiuntamente un identico debito e non si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori.

In tema di determinazione dell’indennità di esproprio
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In tema di determinazione dell’indennità di esproprio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 dicembre 2023| n. 34838.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, al fine di valorizzare l'effettivo valore di mercato del bene, va assegnato valore conformativo anche alle disposizioni dei piani di attuazione, allorché siano suscettibili di ripetuta applicazione e produttive di effetto lesivo al momento della loro adozione, atteso che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla loro collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell'atto di pianificazione.

Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale
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Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 dicembre 2023| n. 35106.

Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata

In caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo
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In caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 dicembre 2023| n. 35027.

In tema di condominio negli edifici, in caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, il paradigma è quello dell'art. 2051 cod. civ. avuto riguardo alla posizione del soggetto proprietario o avente l'uso esclusivo, in ragione del rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso. È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 cod. civ., comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo. In particolare, tale concorrente responsabilità del Condominio è configurabile nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità inoltre va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del Condominio

Se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente
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Se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 dicembre 2023| n. 35341.

In tema di appalto, il risarcimento del danno in caso di vizi dell’opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall’art. 1668 cod. civ., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall’appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell’ “opus” commissionato. Ne consegue che, se l’oggetto dell’appalto sia costituito dalla realizzazione di una “res”, gli interventi emendativi si rapportano all’opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d’arte; mentre, se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa (come avvenuto nella specie, per la messa a punto dei motori di un natante), facendo altrimenti conseguire al danneggiato una “res” qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l’originario oggetto dell’appalto viene ricompreso

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Alla interpretazione del giudicato esterno può attendere direttamente la Corte di cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 dicembre 2023| n. 34606.

Alla interpretazione del giudicato esterno, interpretazione che si conforma alla esegesi del giudicato degli atti normativi e si correla a quanto stabilito e nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, può attendere direttamente la Corte di cassazione. La Corte, peraltro, vi attende con piena cognizione unicamente nei limiti in cui il giudicato esterno sia riprodotto in ricorso in forza del principio di autosufficienza di tale mezzo di impugnazione. Il ricorso, di conseguenza, deve riprodurre il testo della sentenza - che si assume passata in giudicato - con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo.

Esecuzione in forma specifica ed assenza della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica
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Esecuzione in forma specifica ed assenza della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 dicembre 2023| n. 34679.

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile o su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all’immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell’azione, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale. Tuttavia, la mancata produzione della predetta documentazione, che, come detto, non costituisce un presupposto della pretesa azionata, bensì una condizione dell’azione, giustifica la sua acquisizione, anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all’art. 213, cod. proc. civ., sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile