Con l'ordinanza del 7 gennaio 2026, n. 336, la Corte di Cassazione (Sezione Civile) interviene con autorevolezza sulla disciplina dei rapporti di lavoro caratterizzati dalla presenza di più datori di lavoro (cosiddetta codatorialità) o dalla sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto.
Il regime della responsabilità solidale
Il primo pilastro della decisione n. 336/2026 riguarda la tutela economica del lavoratore. La Suprema Corte ribadisce che, quando la prestazione lavorativa è resa a favore di una pluralità di soggetti (parte datoriale complessa), tutti i fruitori della prestazione sono responsabili in solido. Tale solidarietà non si limita alle retribuzioni o ai contributi, ma si estende alle obbligazioni risarcitorie derivanti dall'illegittimità del licenziamento. In breve: il lavoratore può pretendere l'intero risarcimento da uno qualunque dei datori.
Forma del licenziamento: no alla duplicazione degli oneri
Un punto di particolare interesse pratico riguarda l'onere della forma scritta del licenziamento. La Cassazione chiarisce che, sebbene i datori siano molteplici, il rapporto è unico. Pertanto, la comunicazione scritta del licenziamento effettuata dal datore di lavoro "formale" (quello che ha sottoscritto il contratto) ha effetto liberatorio anche per gli altri codatori "sostanziali". Non è dunque necessario che il lavoratore riceva una distinta lettera di licenziamento da ogni azienda facente parte del gruppo o del centro di imputazione; la ratio è evitare un'ingiustificata duplicazione di adempimenti formali.
Requisito dimensionale e tutela reale
L'ordinanza introduce un principio fondamentale per determinare se il lavoratore abbia diritto alla reintegra (tutela reale) o solo a un indennizzo (tutela obbligatoria):
Somma dei dipendenti: Ai fini del calcolo della soglia dimensionale (i famosi 15 dipendenti), si deve considerare il numero complessivo dei lavoratori impiegati da tutti i codatori che compongono la parte datoriale complessa.
Irrilevanza della frode: Tale computo globale scatta automaticamente una volta accertata la codatorialità, a prescindere dal fatto che le imprese abbiano frazionato l'attività con l'intento fraudolento di aggirare le soglie di legge. L'alterità formale delle imprese soccombe di fronte alla sostanza dell'unico rapporto di lavoro








