Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto 
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Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2024| n. 15517.

Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, del Cpc, sempre che ne ricorrano le condizioni.

Devoluzione della controversia ad arbitri eccezione di compromesso quale eccezione in senso proprio.
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Devoluzione della controversia ad arbitri eccezione di compromesso quale eccezione in senso proprio.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16071.
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.

Il socio che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare 
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Il socio che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16047.

Il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo.

In tema di regolazione delle spese di lite e la condanna in solido dei soccombenti
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In tema di regolazione delle spese di lite e la condanna in solido dei soccombenti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16116.
In tema di regolazione delle spese di lite, la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo; tuttavia, la condanna solidale non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto

Il diritto del mandatario al compenso e alle spese non deriva dalla mera allegazione del contratto
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Il diritto del mandatario al compenso e alle spese non deriva dalla mera allegazione del contratto

Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16107.

Il diritto del mandatario al compenso e alle spese non deriva dalla mera allegazione del contratto, essendo invece necessaria la prova del suo adempimento, poiché nella struttura esecutiva del mandato, regolato da una piena corrispettività, il mandatario è tenuto ad adempiere per primo la sua obbligazione per dare effettività a quella, contrapposta, del mandante.

Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni
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Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16043.
L’omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni rappresenta, oltre che una violazione degli obblighi di amministratore, anche un inadempimento grave da parte del socio, tale da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale, che è quello di esercitare l’impresa collettiva allo scopo di dividere gli utili conseguiti, tanto da giustificare l’esclusione dalla società, atteso che nelle società di persone non sarebbe possibile distinguere la posizione di socio da quella di amministratore, con la conseguenza che anche la violazione dei doveri gestori ridonderebbe in una lesione dell’affectio societatis, tale da legittimare l’esclusione del socio amministratore. La circostanza che alcuni soci, pur avendone diritto, si astengano dall’amministrare, affidando la gestione agli altri è espressamente contemplata dall’art. 2261 cod. civ. che, in tale evenienza, ribadisce che anche i soci non amministratori mantengono il diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, ivi compreso, ove tale esclusiva gestione duri più di un anno, il rendiconto analitico della gestione.

Appalto privato e l’obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori
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Appalto privato e l’obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16075.

In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.

Non costituisce domanda nuova la prospettazione in appello di una qualificazione giuridica del contratto
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Non costituisce domanda nuova la prospettazione in appello di una qualificazione giuridica del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 giugno 2024| n. 15470.

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’articolo 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti

Il chiamato all’eredità investito della nuda proprietà di un immobile e l’accettazione tacita
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Il chiamato all’eredità investito della nuda proprietà di un immobile e l’accettazione tacita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 giugno 2024| n. 15468.

Il chiamato all'eredità investito della nuda proprietà di un immobile, con l'occupazione di quest'ultimo esercita il possesso corrispondente alla nuda proprietà, secondo la definizione dell'art. 1140 c.c., ancorché sul medesimo cespite insista il possesso dell'usufruttuario generale dei beni ereditari, ed acquista, pertanto, la qualità di erede in base al meccanismo di cui all'art. 485 c.c..

L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell’ingiunto costituisce accettazione tacita dell’eredità
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L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell’ingiunto costituisce accettazione tacita dell’eredità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 giugno 2024| n. 15504.

L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell'ingiunto costituisce accettazione tacita dell'eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.