Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9725.
La differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello cosiddetto di vendita delle erbe (o pascipascolo) è data dal fatto che, mentre l'affitto è caratterizzato dalla gestione produttiva del fondo da parte dell'affittuario, il contratto di vendita delle erbe consiste nell'apprensione di queste, rimanendo l'utilizzazione del fondo soltanto un mezzo per conseguire quel fine. Ed è sempre necessario, perché possa configurarsi un contratto di affitto agrario, che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo stesso, cioè idonea, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si abbia "coltivazione".