La differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello cosiddetto di vendita delle erbe
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La differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello cosiddetto di vendita delle erbe

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9725.

La differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello cosiddetto di vendita delle erbe (o pascipascolo) è data dal fatto che, mentre l'affitto è caratterizzato dalla gestione produttiva del fondo da parte dell'affittuario, il contratto di vendita delle erbe consiste nell'apprensione di queste, rimanendo l'utilizzazione del fondo soltanto un mezzo per conseguire quel fine. Ed è sempre necessario, perché possa configurarsi un contratto di affitto agrario, che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo stesso, cioè idonea, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si abbia "coltivazione".

Apertura della successione i diritti vantati a titolo ereditario hanno carattere generalmente disponibile
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Apertura della successione i diritti vantati a titolo ereditario hanno carattere generalmente disponibile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9904.

In caso di apertura della successione, i diritti vantati a titolo ereditario hanno carattere generalmente disponibile, anche in ipotesi di verifica circa la validità del testamento ex art. 591, comma 1, n. 3), c.c., in quanto le decisioni che ne derivano non incidono sulla capacità di agire di un soggetto (peraltro non più in vita), ma si limitano ad accertare l'eventuale condizione di minorata capacità di intendere e volere, alla data di redazione del testamento, cosicché esse non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ed il procedimento di correzione degli errori materiali
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In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ed il procedimento di correzione degli errori materiali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9625.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 del Cpc, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'articolo 93, comma 2, del Cpc - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'articolo 391-bis del Cpc, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Ripetizione dell’indebito oggettivo ed il decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione
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Ripetizione dell’indebito oggettivo ed il decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9757.

In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.

La cd. divisio inter liberos
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La cd. divisio inter liberos

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9888.

La cd. divisio inter liberos, regolata ex art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi, mediante formazione delle quote e individuazione dei beni di ciascuna di esse, impedendo, così, il sorgere della comunione ereditaria, mentre, nell'ipotesi ex art. 733 c.c., il testatore non divide i suoi beni, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi.

Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati
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Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9804.

In tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale realizzata dagli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi.

Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento
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Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9776.

Il figlio neomaggiorenne che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento. Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni.

Accoglimento dell’appello senza ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata
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Accoglimento dell’appello senza ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9812.

Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione (o, come nella fattispecie, in corso di giudizio, a fronte di una esecuzione della sentenza successiva alla proposizione dell'impugnazione) la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall'articolo 474 del Cpc, nonché dall'articolo 389 del Cpc per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.

L’azione esperibile dal contraente che abbia confidato senza colpa nell’efficacia del contratto contro il rappresentante senza poteri
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L’azione esperibile dal contraente che abbia confidato senza colpa nell’efficacia del contratto contro il rappresentante senza poteri

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9679.

L'azione esperibile dal contraente che abbia confidato senza colpa nell'efficacia del contratto contro il rappresentante senza poteri

L'azione esperibile, ex art. 1398 c.c., dal contraente che abbia confidato senza colpa nell'efficacia del contratto, contro il rappresentante senza poteri della controparte, al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese erogate, dispendio di attività, perdita di altri affari, ecc.), non coincide con quella eventualmente proponibile dal medesimo, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano acquisito senza titolo, in forza del negozio inefficace; ne deriva che l'esperimento di una di tali azioni non è di ostacolo alla proposizione dell'altra.

La regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita
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La regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9706.

La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita

La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.