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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 maggio 2014, n. 10252. Il controllo spettante al direttore responsabile non può esaurirsi in una mera «presa d'atto», ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti o, si può aggiungere, rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile

  Suprema Corte di Cassazione sezione III  sentenza 12 maggio 2014, n. 10252 Svolgimento del processo Nel 1999, l’avv. A.S. evocava in giudizio il giornalista D.F. e il dott. C.F., direttore responsabile della rivista “Avvenimenti”, chiedendone la condanna al risarcimento del danno alla propria reputazione infertogli con la pubblicazione sulla rivista, all’interno dell’articolo titolato “Narcoturchia”,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 maggio 2014, n. 10270. In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio che sono destinate ad assolvere una funzione nell'interesse di tutti condomini, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo comma e terzo comma cod. civ.. Ed invero la previsione dell'art. 1123, secondo comma, presuppone, in relazione alla natura e alla destinazione, un uso differenziato della cosa comune, per cui la relativa spesa deve essere sopportata dalle proprietà esclusive che ne godono in proporzione del valore relativo, mentre il terzo comma fa riferimento all'ipotesi in cui i beni siano al servizio soltanto di alcune unità immobiliari

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 maggio 2014, n. 10270 Svolgimento del processo 1.- G.A. , proprietario di un terreno in (omissis) , convenne in giudizio avanti al Tribunale di Chiavari il Condominio (omissis) ed uno dei condomini, T.A. , chiedendone la condanna in solido o in via alternativa all’esecuzione delle opere necessarie...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 maggio 2014, n. 9864. L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. La circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova; con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  7 maggio 2014, n. 9864 Svolgimento del processo 1. Sb.Ro. propose opposizione, davanti al Tribunale di Roma, avverso due decreti con i quali gli era stato ingiunto il pagamento, rispettivamente, di L. 316.274.726 e di L. 35.953.210, in favore di S.M. , a titolo di prestiti non restituiti....