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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2014, n. 9966. il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finche' il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non puo' ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravita' dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. L'inizio della decorrenza del termine di decadenza puo' essere pero' legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravita' dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato

Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2014, n. 9966 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2014, n. 10524. Il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest'ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III sentenza 14 maggio 2014, n. 10524   Ritenuto in fatto In data (omissis), alle ore 19 circa, si verificò, nel Comune di Corno, un sinistro stradale tra il motociclo condotto da D.F. e la vettura condotta dal proprietario L.R.L. , assicurato con la Fondiaria-Sai. A seguito delle lesioni riportate il...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 maggio 2014, n. 9681. È legittima la delibera del condominio che a maggioranza disponga il parcheggio a rotazione nel cortile, e ciò anche se una precedente delibera in tal senso era stata annullata dal tribunale, mentre la regolamentazione vigente era stata assunta all'unanimità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 maggio 2014, n. 9681 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio –...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 6 maggio 2014, n. 9667. Spetta al Tar, e non al tribunale ordinario, la giurisdizione in merito alle cause promosse contro il ministero della Difesa dai militari che si sono ammalati gravemente dopo essere stati in missione di pace all'estero venendo a contatto con l'uranio impoverito

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 6 maggio 2014, n. 9667 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCIALLI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 aprile 2014, n. 9367. In caso di sinistro stradale il risarcimento del danno non può essere superiore al valore ante-sinistro del veicolo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 aprile 2014, n. 9367 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599. Prove raccolte in differenti procedimenti, siano essi civili e penali. La possibilità per il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2014, n. 10599 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 luglio 1995, M.E. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, U.M.D. , esponendo che era figlia naturale riconosciuta di P.A. , deceduto in (omissis) ; che il riconoscimento era avvenuto con testamento...