Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22528 Fatto e diritto R.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28.5.2010 che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Guardia Sanframondi in un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, causato...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417. Il collegamento negoziale – cui le parti, nell'esplicazione della loro autonomia possono dar vita con manifestazioni di volonta' espresse in uno stesso contesto – non da luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma e' un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralita' coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno e' finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualita' giuridica. La conseguenza che se ne trae e' che, in caso di collegamento funzionale tra piu' contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21598. Il diritto all'assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo la morte dell'ex coniuge se avvenuta nel corso del giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21598 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad aggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare e si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare; che le espressioni usate dall'art. 540, comma secondo non lasciano al riguardo spazi a dubbi interpretativi, riferendosi alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'art. 43, comma secondo, c.c., richiama la effettività della dimora abituale nella causa coniugale); che la ratio della suddetta disposizione è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456 Svolgimento del processo Con sentenza del 13 settembre 2004 il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta da R.L. , diretta ad ottenere la condanna di suo padre R.E. al pagamento di una indennità per il mancato godimento, da parte dell’attrice, di un...
Corte Costituzionale, sentenza n. 240 del 22 ottobre 2014. Dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe
Ordinanza 240/2014 Giudizio Presidente TESAURO – Redattore MATTARELLA Camera di Consiglio del 24/09/2014 Decisione del 22/10/2014 Deposito del 22/10/2014 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 2 bis, c. 3°, della legge 24/03/2001, n. 89. Massime: Atti decisi: ordd. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21340. Il funzionario o l'amministratore comunale che consentano lo svolgimento di una prestazione in assenza di un regolare contratto ne rispondono in proprio. Non è dunque necessario che essi siano parte attiva o comunque abbiano determinato in prima persona la prestazione, essendo sufficiente che non si siano opposti all'esecuzione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 ottobre 2014, n. 21340 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21206. In tema di adozione di minore, la situazione che giustifica l'affidamento eterofamiliare, a norma della legge n. 184 del 1983 e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità, si differenziano, in quanto la mancanza di un ambiente familiare idoneo è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 ottobre 2014, n. 21206 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22531. Ove il giudice d'appello ritenga che l'azione esercitata in primo grado sia stata esercitata erroneamente con le forme del procedimento per convalida di sfratto per morosità, in quanto la domanda prospettava un'azione di rilascio per occupazione senza titolo e non un'azione di risoluzione per inadempimento di una locazione, non può per ciò solo, cioè per l'erronea attivazione del procedimento speciale, rigettare la domanda qualificata come occupazione senza titolo, ma deve deciderla esaminando se ne ricorrano i presupposti giustificativi e, quindi, valutare se l'occupazione senza titolo sussista oppure no
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22531 Svolgimento del processo p.1. Il Comune di Cammarata ha proposto ricorso per cassazione contro L.V. avverso la sentenza del 20 ottobre 2011, con la quale la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22550. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati", in base al successivo art. 4, "dalle unità sanitarie locali mediante le Commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295", integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. In proposito questa Corte ha da tempo avuto modo di chiarire come "le controversie in materia di accertamenti sanitari dell'invalidità civile espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario, come espressamente previsto dall'art. 1, comma ottavo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all'erogazione delle prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18), ma anche quando l'interessato deduca l'esistenza della propria condizione invalidante ai fini del collocamento obbligatorio a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482 (la cui disciplina è ora sostituita da quella recata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68), e ciò stante la simmetrica corrispondenza dell'ambito della disposta attribuzione giurisdizionale con quello della competenza delle commissioni mediche, alle quali, ai sensi del comma primo del medesimo art. 1 della legge n. 295 del 1990 (e della successiva legislazione confermativa), è devoluto l'accertamento della condizione di minorazione anche per usufruire di benefici diversi da quelli dell'attribuzione di pensioni, assegni o indennità, ed atteso che tale accertamento è in ogni caso espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le dette commissioni prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 23 ottobre 2014, n. 22550 Svolgimento del processo A.M.D. , dottore in farmacia, con atto depositato il 18 agosto 2009 impugnò davanti al Tribunale di Isernia, giudice del lavoro, la decisione della Commissione medica di verifica presso la Direzione provinciale dell’INPS di quella città, in forza della quale,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 ottobre 2014, n. 21112. Nella determinazione dell'assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutate le migliorie che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del rapporto ed aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 ottobre 2014, n. 21112 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...