Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014, n. 6032. La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria; inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  14 marzo 2014, n. 6032 Ritenuto in fatto e in diritto 1.- A.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza della Corte di appello di Perugia (depositata il 14.5.2012) con la quale è stata rigettata la sua domanda di delibazione...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 marzo 2014, n. 5786. Risoluzione del contratto di locazione stante la previsione contrattuale che il canone di locazione dovesse essere pagato in contanti presso il domicilio della locatrice avendo invece la conduttrice sempre pagato a mezzo bonifico bancario, senza autorizzazione della locatrice

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 marzo 2014, n. 5786 Svolgimento del processo Con sentenza del 24 maggio 2007 la Corte di appello di Reggio Calabria, premesso: 1) l’art. 7 del contratto di locazione intercorso tra la Parigi s.r.l. e S.M. prevedeva espressamente che il canone di locazione dovesse esser pagato in contanti,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 marzo 2014, n. 5243. In caso di infortunio conseguente ad un sinistro stradale, il giudice, nella quantificazione del risarcimento del danno, deve sempre procedere ad «una adeguata e reale personalizzazione» del danno non patrimoniale subito dalla vittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 marzo 2014, n. 5243 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 marzo 2014, n. 5721. Non è opponibile al fallimento la trascrizione della vendita avvenuta lo stesso giorno in cui è stato emesso il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 marzo 2014, n. 5721 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 marzo 2014, n. 5641. La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di merito può superare quanto dichiarato dalle parti nella constatazione amichevole di incidente firmata al momento del sinistro

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 marzo 2014, n. 5641 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. CIRILLO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 marzo 2014, n. 5643. In tema di locazione, il proprietario dell'immobile, conservando la disponibilità giuridica del bene, mantiene anche gli obblighi di custodia di cui al citato art. 2051 ed è quindi responsabile per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 12 marzo 2014, n. 5643 Ritenuto in fatto In data (omissis) il minore G.S. , mentre si trovava sul balcone della abitazione familiare, sita al quarto piano di un edificio di (…), avendo appoggiato la mano sul tubo della condotta idrica, stramazzava al suolo privo di sensi. Veniva...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014, n. 6017. La violazione dei doveri coniugali non è sufficiente a fondare la pronuncia di addebito della separazione se non vi è altresì la prova che tale violazione abbia avuto una specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale e della intollerabilità della convivenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  14 marzo 2014, n. 6017 Fatto e diritto Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1590/2008, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi H.M.G. e P.A. rigettando le domande di addebito della separazione e determinando in Euro 4.800 la somma dovuta dal P. a titolo...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 marzo 2014, n. 5605. Un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del criterio dell'assorbimento, l'ipotesi di un unico negozio a causa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all'equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all'integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 marzo 2014, n. 5605 Svolgimento del processo D.S.G. conveniva in giudizio la società SACAR e, premesso che in data 4 novembre 1999 stipulavano con la convenuta un contratto per l’acquisto di un veicolo Mercedes C 250, la proposta contrattuale scritta formulata dalla venditrice ed indirizzata ad entrambi...