Corte di Cassazione bis

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 12 marzo 2014, n. 5643

Ritenuto in fatto

In data (omissis) il minore G.S. , mentre si trovava sul balcone della abitazione familiare, sita al quarto piano di un edificio di (…), avendo appoggiato la mano sul tubo della condotta idrica, stramazzava al suolo privo di sensi. Veniva prontamente ricoverato presso il locale ospedale, per essere trasferito il giorno successivo all’ospedale (omissis) , con diagnosi di cerebropatia secondaria a coma da folgorazione.
A seguito di tale evento, i genitori G.G. e I.M. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la s.p.a. ENEL distribuzione, nonché i coniugi Ci.Do. e D.C.A. , oltre ad C.A. , affinché fossero condannati al risarcimento dei danni patiti a causa del drammatico incidente.
Si costituivano tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, e nel corso del giudizio interveniva anche G.S. , frattanto divenuto maggiorenne, facendo proprie tutte le domande e le difese già proposte dai genitori.
Venivano svolte tre c.t.u., all’esito delle quali il Tribunale, con sentenza del 29 dicembre 2004, condannava la s.p.a. ENEL al pagamento, in favore di G.S. , della somma di Euro 769.358,26, oltre interessi, nonché al pagamento di Euro 50.000 in favore di ciascuno dei genitori.
2. Proposto appello dalla s.p.a. ENEL distribuzione, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 23 aprile 2007, in riforma di quella di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento avanzata nei confronti dell’ENEL, condannava in solido i coniugi Ci. e D.A. al pagamento delle medesime somme già determinate dal Tribunale e compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Osservava la Corte territoriale che dalla valutazione complessiva di tutte le prove doveva ritenersi dimostrato che il tragico evento era stato causato da responsabilità esclusiva dei coniugi Ci. , perché la dispersione di corrente nella tubazione idrica era stata determinata dall’impianto sito all’interno dell’abitazione dei medesimi, o per difetto di isolamento di un apparecchio elettrico o per anomalo prelievo di energia.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propongono ricorso G.S. , G.G. e I.M. , con unico atto affidato a nove motivi.
Resistono con separati controricorsi C.A. e l’ENEL servizi s.r.l., in qualità di legale rappresentante della s.p.a. ENEL distribuzione.
Ci.Do. e D.C.A. , già contumaci in grado di appello, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
I ricorrenti e l’ENEL s.p.a. hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Occorre rilevare che il controricorso dell’ENEL servizi s.r.l. pone preliminarmente alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso.
1.1. Tali eccezioni sono tutte infondate.
1.2. Infondata è, innanzitutto, l’eccezione secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per mancanza del requisito della soccombenza e, di conseguenza, dell’interesse ad agire e ad impugnare.
È evidente, infatti, che gli odierni ricorrenti, i quali risultavano vincitori in primo grado nei confronti dell’ENEL, hanno visto modificarsi in modo significativo l’esito del giudizio in sede di appello, dove la loro pretesa risarcitoria è stata accolta nei confronti di alcuni convenuti – ossia i coniugi Ci.Do. e D.C.A. – ed è stata invece respinta nei confronti dell’ENEL. Rispetto a quest’ultimo, quindi, c’è sicuramente soccombenza, sicché l’interesse ad impugnare esiste senza possibilità di dubbio, dovendo la soccombenza essere valutata in riferimento alla domanda intesa nella sua globalità, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.
1.3. Allo stesso modo, è infondata l’eccezione di inammissibilità fondata sulla presunta violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. riguardante la formulazione dei quesiti di diritto, nonché del principio di autosufficienza del ricorso stesso. Sostiene la parte controricorrente che i motivi sarebbero formulati senza rispettare la tecnica dei quesiti e senza contenere né l’esposizione sommaria dei fatti di causa, né la trascrizione integrale dei documenti e degli atti processuali richiamati.
Rileva la Corte, al contrario, che i quesiti di diritto formulati in rapporto alle censure di violazione di legge ed i momenti di sintesi con i quali si sostanziano le censure di vizio di motivazione sono rispettosi dei criteri indicati in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte, consentendo di comprendere perfettamente sia lo svolgimento della vicenda processuale sia le censure effettivamente mosse alla pronuncia. Quanto alla violazione del principio di autosufficienza, essa non sussiste, avendo comunque i ricorrenti depositato tutte le consulenze tecniche alle quali si richiamano, con precisa indicazione (e trascrizione parziale) delle parti ritenute indispensabili ai fini della decisione, ed avendo altresì compiuto precisi richiami agli altri atti di rilievo processuale.
2. Passando quindi all’esame del merito, la Corte ritiene che i motivi di ricorso vadano raggruppati e trattati non singolarmente.
3. Occorre prendere le mosse dai motivi primo, secondo e quarto del ricorso – che hanno una valenza ricostruttiva generale – con i quali si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una serie di vizi motivazionali. Nell’ampia digressione, nella quale i ricorrenti contestano principalmente il fatto che la sentenza impugnata non abbia fatto proprie le conclusioni raggiunte nella terza c.t.u., vengono poste in evidenza una serie di criticità che la pronuncia conterrebbe.
In particolare: 1) l’errata valutazione della resistività dell’impianto verso terra, che sarebbe rimasta identica anche durante gli anni; il valore basso di tale resistenza sarebbe incompatibile con la ricostruzione compiuta dalla Corte d’appello perché, in caso di difetto di isolamento di un apparecchio domestico, si sarebbe generata una “corrente di guasto” idonea a far scattare i limitatori dell’ENEL in poche frazioni di secondo; 2) la mancanza di prova del fatto che nell’appartamento dei coniugi Ci. vi fosse stato un prelievo abusivo di corrente o un difetto di isolamento di un elettrodomestico, ipotesi che sarebbe stata smentita dai medesimi consulenti tecnici; 3) la sentenza, poi, avrebbe costruito tutta la motivazione in base a quanto rilevato, un’ora dopo l’incidente, da un tecnico dell’ENEL, il quale – peraltro senza visionare direttamente l’impianto esistente nell’abitazione dei coniugi Ci. – aveva osservato che, una volta isolato l’appartamento di questi ultimi, si eliminava ogni dispersione di corrente.
La sentenza, in definitiva, avrebbe errato nel non condividere la tesi del terzo c.t.u., secondo cui la causa dell’evento era da ricondurre al contatto accidentale di una fase di un cavo ENEL sotto guaina di piombo, reperito in loco, con la condotta idrica. Si aggiunge che nella palazzina in questione l’ENEL si era reso manchevole di ogni manutenzione, tanto che lo stato dell’impianto risultava gravemente deteriorato anche nel momento di accesso del terzo consulente, avvenuto molti anni dopo l’incidente, essendo la palazzina priva di ogni sistema di sicurezza (terra, salvavita etc.).
Da tanto consegue, secondo i ricorrenti, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere che la responsabilità di quanto accaduto era da ricondurre, in via esclusiva o almeno prevalente, in capo all’ENEL.
3.1. I motivi non sono fondati.
Fermo restando che nel processo civile la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (sentenza 21 aprile 2010, n. 9461), è appena il caso di ricordare che, anche in presenza di una causa come quella in esame, nella quale il giudice di merito non poteva possedere tutto il bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per affrontare questioni tanto complesse, è tuttavia sempre il giudice ad essere il dominus nella ricostruzione dei fatti e nella conseguente attribuzione delle responsabilità. Egli ha certamente il potere – a condizione che motivi le proprie convinzioni in modo congruo e privo di contraddizioni – di valutare le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u., di farle proprie ovvero anche di criticarle e smentirle, se necessario. Ed a maggior ragione simile conclusione va ribadita nel caso in esame, nel quale la lunghezza dell’istruttoria aveva condotto il Tribunale ad affidare non una, bensì tre diverse consulenze tecniche, che si sono svolte in tempi diversi e che, comunque, tutte si collocano ad una distanza più o meno ampia rispetto alla data dell’incidente. In simile situazione il giudice di merito può scegliere se aderire alle conclusioni di una consulenza oppure a quelle di un’altra oppure smentirle tutte, sempre dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (v., tra le altre, le sentenze 3 marzo 2011, n. 5148, e 26 agosto 2013, n. 19572).
La Corte d’appello di Napoli ha costruito la propria motivazione su alcuni fondamentali passaggi logici che si vanno ora a richiamare.
Essa ha rilevato, innanzitutto, che la terza ed ultima consulenza tecnica – la quale, come detto, era pervenuta alla conclusione che la causa della folgorazione era da individuare nel contatto accidentale di una fase di una linea ENEL con la tubazione idrica – non fosse condivisibile; e ciò sia perché si era svolta a diciannove anni di distanza, concludendosi ben ventuno anni dopo il fatto, sia perché muoveva dalla considerazione che le condizioni di conducibilità del terreno fossero rimaste le medesime nell’arco di un tempo così lungo, circostanza quest’ultima smentita dalla seconda consulenza tecnica, che la Corte ha ritenuto, sul punto, maggiormente credibile. Da tale affermazione la Corte ha tratto anche la conclusione che la tensione di 190 volt riscontrata nell’immediatezza del fatto non avrebbe di per sé fatto scattare i limitatori ENEL, evitando così l’incidente.
La sentenza ha poi aggiunto che la presenza del cavetto male giuntato – che sarebbe stata, come detto, la causa molto probabile del fatto – era stata individuata dal primo c.t.u. nel 1987, cioè circa quattro anni dopo l’incidente, senza che vi fossero elementi sufficienti per affermare che esso sì trovava nella stessa posizione quando il sinistro si era verificato.
Terza e decisiva argomentazione portata dalla Corte napoletana a sostegno della propria decisione è, infine, che l’accesso di un tecnico dell’ENEL, “intervenuto sul luogo del sinistro subito dopo il fatto insieme ad un collega”, aveva consentito di accertare che la dispersione di corrente cui era da ricondurre il drammatico incidente veniva completamente meno una volta isolato l’impianto dei coniugi Ci. . Tanto che detto impianto fu poi riattivato solo alcuni giorni dopo (il successivo (OMISSIS) ) dietro apposita certificazione di un tecnico incaricato dai Ci. che attestava la mancanza di ogni dispersione.
Dall’insieme di tali argomentazioni la Corte territoriale ha tratto la conclusione che vi fosse in atti la prova che la dispersione di corrente nella tubazione idrica, causa della folgorazione dello sventurato G. , era dipesa da responsabilità esclusiva dei coniugi Ci. , colpevoli o di prelievo abusivo di energia elettrica o di difetto di isolamento di un apparecchio domestico.
3.2. A fronte di simile ricostruzione in fatto, motivata in modo logico e convincente, nonché priva di contraddizioni, i tre motivi di ricorso in esame si risolvono nell’evidente tentativo di porre nuovamente in discussione, in sede di legittimità, la ricostruzione dei fatti e la conseguente valutazione compiuta dal giudice di merito. Tanto va detto, seguendo il filo logico dei motivi in esame, che sono in parte anche ripetitivi, a proposito del punto riguardante la resistenza verso terra della condotta idrica, dell’accertamento del venire meno di ogni dispersione di corrente dopo l’isolamento dell’appartamento dei coniugi Ci. e della sussistenza di una colpa dell’ENEL dovuta alla cattiva manutenzione degli impianti relativi alla palazzina in questione.
Il giudice di merito ha valutato il complesso di questi dati ed ha fornito una propria positiva ricostruzione della vicenda; non si è limitato, cioè, a sostenere che una certa ipotesi era più credibile di un’altra ma è pervenuto ad affermare che gli eventi si sono determinati attraverso una precisa concatenazione di fatti cui corrispondono le conseguenti affermazioni di responsabilità. Né è pensabile, d’altra parte, che questa Corte possa riesaminare tutti i profili fattuali prospettati nei motivi in esame e giungere a diverse conclusioni.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod. pen. in tema di accertamento del nesso di causalità.
I ricorrenti – dopo aver ricordato che in materia civile il nesso di causalità è regolato secondo il principio della preponderanza dell’evidenza, ovvero il c.d. più probabile che non – lamentano che la Corte d’appello avrebbe errato nel non riconoscere che le risultanze di causa inducevano a ritenere dimostrato che la dispersione di corrente era stata determinata, nella specie, dal contatto accidentale di una fase di un cavo ENEL appoggiato al muro dello stabile con la conduttura idrica.
Tale ricostruzione, infatti, attinge al livello più elevato in termini di certezza probabilistica.
4.1. Il motivo non è fondato.
Ed invero la giurisprudenza di questa Corte che i ricorrenti richiamano a proposito del nesso di causalità, rammentando la diversità che esiste in questo campo tra il giudizio penale e quello civile, non è utile ai fini dell’accoglimento del ricorso. La Corte di merito, infatti, non ha svolto un giudizio probabilistico; non ha affermato, cioè, che una certa ipotesi si presentava più o meno credibile rispetto ad un’altra, ma è pervenuta – come si è già anticipato a proposito dei precedenti motivi di ricorso – ad un accertamento positivo, in termini di certezza, affermando che vi era il “riscontro obiettivo della responsabilità dei coniugi Ci. ”, mentre non vi era “alcuna certezza circa la responsabilità dell’ENEL”. Simile affermazione, che contiene una ricostruzione del fatto validamente motivata e non più censurabile, toglie ogni rilievo al profilo del nesso di causalità, riportando i termini della questione ai punti già visti in precedenza; per poter dire che la ricostruzione ritenuta plausibile dal terzo consulente tecnico fosse la più probabile sarebbe evidentemente necessario procedere ad una nuova valutazione del merito.
Non sussiste, quindi, la lamentata violazione di legge.
5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 del codice civile.
Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui ha negato la sussistenza di ogni responsabilità a carico di C.A. , che era locatore dell’immobile condotto dai coniugi Ci. . Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, a carico del locatore permane comunque un obbligo di custodia in relazione alle strutture murarie ed agli impianti elettrici. Nella specie, era pacifico che nell’appartamento locato ai coniugi Ci. non esistevano né l’impianto di terra né il c.d. salvavita, sicché la responsabilità doveva essere estesa anche al proprietario locatore.
5.1. Il motivo non è fondato.
I ricorrenti richiamano, a sostegno, alcune sentenze di questa Corte le quali fissano il principio per cui in tema di locazione il proprietario dell’immobile, conservando la disponibilità giuridica del bene, mantiene anche gli obblighi di custodia di cui al citato art. 2051 ed è quindi responsabile per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (sentenze 3 agosto 2005, n. 16231, e 9 giugno 2010, n. 13881).
Nel caso di specie, però, tale giurisprudenza non è utilmente richiamata, perché la sentenza in esame ha concluso nel senso della responsabilità esclusiva dei coniugi Ci. , conduttori dell’immobile loro locato dall’odierno controricorrente C.A. , sul rilievo che la dispersione di corrente – come già detto – traeva la propria origine o dall’abusivo prelievo di energia elettrica o dal difetto di isolamento di un apparecchio domestico; il che vale evidentemente ad escludere la responsabilità del proprietario locatore, salvo quanto si dirà in seguito (ottavo motivo) a proposito della sussistenza degli obblighi di messa in sicurezza degli impianti elettrici (v. sentenza 26 giugno 2007, n. 14745).
6. Con i motivi sesto, settimo e nono del ricorso si lamentano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., vizi di insufficiente o omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
In particolare, i ricorrenti censurano nel sesto e settimo motivo, tra loro in parte ripetitivi e ripetitivi del quinto, il fatto che la sentenza non conterrebbe un’adeguata motivazione circa le ragioni del riconoscimento della responsabilità esclusiva dei coniugi Ci. , senza prevedere anche l’estensione di responsabilità a carico del locatore C. . Nel nono motivo, invece, la censura di vizio di motivazione viene diversamente prospettata, ponendosi in evidenza che il C. dovrebbe essere ritenuto comunque responsabile dell’accaduto in quanto costruttore della palazzina nella sua globalità.
6.1. I motivi non sono fondati.
Si osserva, a questo proposito, che il sesto ed il settimo motivo ripresentano, sotto diverso angolo visuale, le medesime censure di cui al quinto, per cui essi sono in sostanza assorbiti da quanto già detto in precedenza. Ma anche il nono motivo, pur prospettando un diverso titolo di responsabilità a carico del locatore C. , non è idoneo ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata; l’accertamento positivo della causa scatenante la dispersione di corrente, infatti, implica l’esclusione della responsabilità del costruttore dell’edificio, il quale non può essere ritenuto responsabile per fatti che nulla hanno a che vedere con la costruzione stessa. E la motivazione della sentenza non offre, quindi, il fianco alle prospettate censure.
7. Con l’ottavo motivo di ricorso, infine, si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 1 marzo 1968, n. 186.
Secondo i ricorrenti, in base a detta normativa già all’epoca dei fatti di causa era da ritenere obbligatoria la presenza di un impianto di terra per la protezione dai contatti indiretti o, almeno, di un dispositivo di interruzione automatica del circuito. In ogni caso, in base alle citate disposizioni era necessario che gli impianti elettrici fossero realizzati “a regola d’arte”, il che certamente non era avvenuto nella specie. L’assenza dei prescritti dispositivi di sicurezza determinerebbe, secondo i ricorrenti, la responsabilità civile del costruttore e del proprietario dell’immobile per i fatti di causa.
7.1. Il motivo non è fondato.
La normativa richiamata a sostegno del ricorso – che poi è costituita dalla legge n. 186 del 1968 – si limita alla generica previsione per cui tutti “i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte” (art. 1). Si tratta, com’è agevole intuire, di una disposizione del tutto generica, in linea con l’epoca in cui fu dettata ed in nulla paragonabile con quella che è stata poi l’evoluzione della materia. I ricorrenti arrivano a sostenere – in contrasto con quanto afferma la sentenza impugnata – che già nel 1983 sussisteva un obbligo di messa in sicurezza degli impianti in termini che, al contrario, all’epoca non esistevano.
È stata in effetti la legge 5 marzo 1990, n. 46, a prescrivere (art. 7) che gli impianti elettrici dovessero essere obbligatoriamente dotati di “impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti” (comma 2), con obbligo di adeguamento nel triennio per tutti gli impianti realizzati in data anteriore (comma 3), obbligo poi prorogato dalle successive leggi 5 gennaio 1996, n. 25, e 7 agosto 1997, n. 266.
Quel che è certo, comunque, è che la sentenza impugnata ha correttamente escluso l’esistenza di obblighi siffatti nel momento in cui il sinistro si è verificato. Quanto, poi, alla necessità che gli impianti fossero costruiti a regola d’arte, valgono le considerazioni svolte nei precedenti motivi, avendo la Corte d’appello ricondotto la genesi dell’incidente ad una dinamica causale che non riguarda direttamente la conformazione degli impianti elettrici.
8. In conclusione, il ricorso è rigettato.
In considerazione, peraltro, della drammaticità del sinistro accaduto, della delicatezza degli interessi coinvolti e della complessità della vicenda processuale, la Corte stima equo procedere all’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

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