SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 5 maggio 2014, n. 9623 Ritenuto in fatto Con atto regolarmente notificato in data 3.05.94 C.L. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Latina, V.A. deducendo di essere proprietaria di un villino – sito nel comune di (omissis) – che aveva acquistato con rogito notaio D’Agostino del 19.10.90,...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9278. In tema di preliminare è infondata la dedotta violazione dell'art. 1497 c.c. con riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico; il vincolo doveva essere conosciuto dal promissario acquirente perché i vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, secondo l'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9278 Svolgimento del processo Con citazione in data 8/3/1990 M.P. conveniva in giudizio F.G. assumendo: – che con contratto preliminare del 23/6/1989 egli aveva promesso di acquistare dal convenuto un immobile in costruzione libero da oneri e privilegi con contestuale versamento di lire...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9283. La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno,in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione. Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale" in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c., Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9283 Svolgimento del processo Con sentenza 22.12.04 il Giudice di Pace di Milano confermava “l’ordinanza 3.9.1997 del Tribunale di Milano” ed, in accoglimento della domanda degli attori, G.G. ed A.E. ,ordinava ai convenuti Ca.Ca. e C.O. , quali eredi di C.B. , deceduto...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 aprile 2014, n. 9498. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. La quota ereditaria di immobile, appartenente alla famiglia del marito, liquidata dal marito stesso, con versamento a lei di una cospicua somma, può compensare le eventuali diminuzioni, peraltro non provate, di reddito della moglie (in sede di separazione consensuale, del resto, entrambi i coniugi avevano dichiarato di essere autosufficienti economicamente).
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 aprile 2014, n. 9498 Osserva In un procedimento di divorzio, tra B.M. e R.A., la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza in data 13/05/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, escludeva l’assegno in favore della moglie. Ricorre per cassazione la B.. Resiste con controricorso il...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 aprile 2014, n. 9369. L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 aprile 2014, n. 9369 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito ritrascritta riportandosi tra parentesi quadra le correzioni derivanti da errori materiali: «1. Con sentenza n.6998/2003 il Tribunale di Roma, nella contumacia del Condominio di via Cavour...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 aprile 2014, n. 9368. In tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta; l'art. 6, primo comma, seconda parte, della tariffa forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 aprile 2014, n. 9368 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito n’trascritta, riportandosi tra parentesi quadra le correzioni conseguenti ad errori materiali: «1. Con sentenza depositata il 10 maggio 2012 la Corte di appello di Catania – rigettando...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014, n. 15956. Scatta la multa prevista dall'art. 674 c.p. nei confronti del condomino che, incurante delle lamentele dell'inquilino, continua ad innaffiare i fiori gettando acqua nel terrazzo sottostante
suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 aprile 2014, n. 15956 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. GENTILE Mario – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...
Vendita con patto di riscatto – dalla nozione sino alle figure affini e vietate
Vendita con patto di riscatto Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf 1) Nozione e la natura giuridica art. 1500 c.c. patto di riscatto Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta (bene mobile o immobile) mediante la restituzione...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 aprile 2014, n. 8580. L'introduzione, con la Legge n. 54 del 2006, del regime giuridico generale dell'affido condiviso, favorendo anche l'esercizio concreto della bigenitorialita', ha indotto, nell'ipotesi di una pregressa destinazione a casa familiare di un'ampia porzione immobiliare o di piu' unita' abitative, ove tale soluzione fosse consentita dal grado di conflittualita' coniugale a operare un godimento frazionata del bene immobile, fondato su una suddivisione di fatto della disponibilita' dell'abitazione familiare in modo da consentire ai minori la conservazione non solo dell'habitat domestico ma anche della vicinanza e del rapporto pressoche' quotidiano con i genitori.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 aprile 2014, n. 8580 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 marzo 2014, n. 7273. L'ordinanza di inammissibilità in appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter del Cpc non può essere pronunciata per questioni di forma o pregiudiziali di rito ma solo per la manifesta infondatezza nel merito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 marzo 2014, n. 7273 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott....