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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 settembre 2014, n. 20302. Nel caso in cui il valore della controversia risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del C.p.c., per la quantificazione dell'onorario dell'avvocato si deve guardare al valore reale della causa, determinandolo in base agli effettivi interessi delle parti. Se dunque la controversia si chiude con una transazione, l'entità di essa diventa un elemento dirimente per fissare il compenso professionale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 settembre 2014, n. 20302   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2014, n. 20190. In tema di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e' idonea ad escludere l'operativita' della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita' e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita' od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceita' della guida

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 settembre 2014, n. 20190   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere ha...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 ottobre 2014, n. 20943. L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore; l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 ottobre 2014, n. 20943   Svolgimento del processo e Motivi della decisione I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “1. – Con ordinanza resa il 15.4.2013 ai sensi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20854. In materia di contratti, stabilire se sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa dipende dalla interpretazione della volontà delle parti, rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nella misura in cui sia informata ad erronei criteri giuridici o non sorretto da una motivazione logicamente adeguata

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 2 ottobre 2014, n. 20854 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 9-6-1988 D.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo la s.a.s. Tomasino Lorenzo e C. e l’avv. M.A. , commissario giudiziale dell’amministrazione controllata della predetta società, chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20831. Il giudice di merito non è tenuto, in particolare, ad un'argomentazione diffusa della propria adesione alle conclusioni del C.t.u., potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  2 ottobre 2014, n. 20831 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto il diritto di D.S. alla percezione di assegno di invalidità, per la permanente riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 settembre 2014, n. 20133. Qualora il giudice dell'appello dissenta dalle conclusioni del Ctu di secondo grado per aderire a quelle del Ctu di primo, non solo ha l'obbligo di fornire adeguata motivazione della sua scelta, ma deve anche indicare quali siano le parti della consulenza che non lo convincono, tutto questo tenendo anche conto dei rilievi mossi dalle parti alla prima consulenza che dunque non possono essere ignorati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 settembre 2014, n. 20133 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2014, n. 20001. Nel comodato, pur in costanza di pattuizione di un termine negoziale finale, la morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto, ma l'estinzione ha luogo solo allorquando il comodante chieda agli eredi la restituzione della cosa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 settembre 2014, n. 20001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. D’AMICO...