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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27359. In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la disposizione dell'art. 1453, secondo comma, c.c. – secondo cui non può più chiedersi l'adempimento una volta domandata la risoluzione – comporta la cristallizzazione definitiva delle posizioni delle parti sino alla pronuncia giudiziale, sicché il giudice dovrà accertare l'esistenza di un inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere. Nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all'art.1453 c.c. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all'attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell'inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente "non grave" in un inadempimento "grave" e, perciò, tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27359 Svolgimento del processo 1 – Con atto notificato il 2.081999 la Cooperativa Santa Marinella a r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma, C. Q. per sentir dichiarare risolto il rapporto costituito tra le parti con sentenza del tribunale di Roma n....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 dicembre 2014, n. 27531. Per quanto concerne la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito, essa deve ritenersi consentita : sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell'art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall'ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa (art. 1941 terzo comma c.c.).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  30 dicembre 2014, n. 27531 Svolgimento del processo Nel 2001 C.G. e Co.Fr. proposero opposizione avverso il precetto notificato loro dal Banco di Napoli s.p.a. in relazione alle fideiussioni prestate a garanzia del mutuo ipotecario concesso alla Coop. Torremaione s.c.a r.l. sostenendo che le stesse avessero perso efficacia...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26427. In tema di condominio negli edifici e' desumibile implicitamente che le deliberazioni assembleari di mutamento di destinazione di una parte comune non danno luogo ad una innovazione vietata dall'articolo 1120 cod. civ., ma costituiscono pur sempre innovazioni, da approvarsi con la maggioranza qualificata

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 dicembre 2014, n. 26427 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27386. La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l'altro coniuge si trova in carcere. Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell'azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27386 Fatto e diritto “La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da M. C. M. e F. C., rigettava l’appello promosso dalla M., affermando che – Non vi era alcuna prova della...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545. Il caso fortuito equivale a mancanza di colpa, pur sussistendo il nesso causale, mentre la forza maggiore costituisce un impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile all'agente – bisogna affermare che la possibilita' di invocare il fortuito o la forza maggiore sussiste solo se il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensita' da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di particolare forza ed intensita', protrattasi per un tempo molto lungo e con modalita' tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo', ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore; ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l'esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilita' proprio del soggetto che invoca l'esimente in questione

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358. In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358 Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.1990 la Coop. a r.l. ” F.G.” evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari, S.S. deducendo di avere a lui venduto un’unità immobiliare sita in Amendolara, con rogito del notaio Lacanna, per il prezzo di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 novembre 2014, n. 23791. La perdita della concorrenzialità lavorativa per un giovane non occupato giustifica la liquidazione equitativa del lucro cessante, tenendo conto dell’effetto permanente del pregiudizio subito e della sua gravità obbiettiva

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE sentenza 7 novembre 2014, n. 23791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente – Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere – Dott. ARMANO Uliana – Consigliere – Dott....