Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894 Premesso in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da C.D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1695/08 per...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 280. Anche qualora manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e sanitario, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico e il paziente, e l'altro, tra il paziente e la casa di cura, contratti aventi a oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento dell'attività professionale e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi a oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 280 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 febbraio 2015, n. 2040. E’ consentito sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione di nullità di un contratto, a condizione che ciò non comporti nuovi accertamenti di fatto e che non si sia verificato un giudicato implicito sulla validità dello stesso, per aver, il giudice di merito, accolto o respinto la domanda sul presupposto della validità del titolo su cui essa si fondava e la questione della validità del negozio non sia stata sollevata in appello
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 4 febbraio 2015, n. 2040 Ritenuto in fatto I coniugi L.I.O. e P.S. citarono innanzi al Tribunale di Messina il geometra L.M.V. e S.O. , titolare di omonima impresa di costruzioni, affinché fossero condannati al risarcimento dei danni loro cagionati per l’esecuzione di un fabbricato in modo difforme...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1135. La circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione legale di colpa ex art. 2054, comma 1, cod. civ. non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dalla richiamata norma
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 gennaio 2015, n. 1135 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930. Il principio secondo il quale in tema di liquidazione delle spese giudiziali e nel caso di soccombenza reciproca, non prevedendo nessuna norma un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza che si basi sul numero di domande accolte o respinte, per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 3 febbraio 2015, n. 1925 Ritenuto in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da G.L.T., così confermando il rigetto dell’opposizione già pronunciato con la sentenza del Tribunale di Foggia...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1453. Nell'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione da parte di uno dei coobbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, è integrata la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'art. 1311, n. 1 cod. civ., e conseguente conservazione dell'azione in solido verso gli altri obbligati solidali ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell'art. 1301 cod. civ., che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 27 gennaio 2015, n. 1453 Svolgimento del processo 1. L.F.P. , C.G. e N.S. convennero in giudizio La.Sa. e An.Ma. e chiesero il pagamento, in solido, del compenso residuo (pari a Euro 38.734,27), essendo le convenute obbligate quali debitrici solidali. Esposero: – di essere stati componenti del...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 817. Agisce con colpa grave e quindi è tenuto al risarcimento il soggetto che – sapendo le possibili conseguenze economiche di una pronuncia penale – muti la propria posizione di proprietario di un terreno per il quale sia stato condannato, cedendo (con contratto ritenuto dalla parte stessa simulato) numerose quote alla moglie. Il tutto con evidente danno per l’amministrazione risultata vincente in sede civile e penale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 817 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 818. Chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione è inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza d'un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 818 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1668. Qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. La volontà di alcuni dei coeredi di rimanere in comunione tra loro e la richiesta dell'erede di conseguire lo stralcio della sua sola quota costituiscono, dunque, mere modalità di realizzazione della divisione ex art. 720 cod. civ. Nella specie, da un lato, i coeredi della attuale ricorrente avevano chiesto di restare in comunione, dall'altro costei aveva chiesto di ottenere l'attribuzione della propria quota in natura, avuto riguardo alla possibilità giuridica, evidenziata dalla produzione documentale, di una divisione della villa padronale in diverse unità immobiliari.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2015, n. 1668 Svolgimento del processo 1.- Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1992 G.B. , premesso che il 28 marzo 1989 era deceduto il padre, Gi.Pi. , lasciando eredi legittimi la moglie, M.E. , ed i figli Fr. , F. , f. ,...