Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2865 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2847. Non può essere riconosciuta la responsabilità medica per la nascita di un bambino affetto da sindrome di down quando non vi siano i presupposti per incolpare il medico di base e il ginecologo (nel caso di specie, in quanto l'amniocentesi non poteva più essere fatta)
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2847 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3802. Gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 febbraio 2015, n. 3802 Svolgimento del processo Con sentenza depositata in data 25 giugno 2009 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla Società Autolinee Roma – S.A.R. s.r.l. nei confronti del Comune di Roma, in...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 febbraio 2015, n. 3509
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 febbraio 2015, n. 3509 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2003 B.G. evocava, dinanzi al Tribunale di Milano, il SUPERCONDOMINIO (omissis) – Milano chiedendo l’annullamento della delibera assunta a maggioranza il giorno 5.3.2003, con la quale era stata deliberata la chiusura, anche...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3893. In tema di notificazione dell'atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, essere compiuta alla parte personalmente, "ex" art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello. Ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio "ex lege" di cui al R.D. n. 37 del 1934, citato art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Pertanto la notifica effettuata alla parte personalmente presso la Cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione (o di sanatoria con efficacia "ex tunc" per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello ) perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio "comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 febbraio 2015, n. 3893 Svolgimento del processo 1. Nel settembre 2004 L.N. convenne in giudizio L.C.G. per far dichiarare la risoluzione, per inadempimento, del contratto preliminare stipulato inter partes ed avente ad oggetto la compravendita di un immobile di proprietà dell’attore. Sostenne il L. che a causa...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3598. Mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, la decisione sulla rilevanza e sul contenuto della transazione costituisce un rigetto nel merito della domanda, impedita appunto dalla transazione (novativa o semplice che sia).
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 febbraio 2015, n. 3598 Svolgimento del processo Nel 2000 la New Indigo Veneta S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, l’Italcofin S.r.l. per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di locazione tra le parti relativo ad un immobile sito in (…),...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3819. Costituisce donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari. In tal caso si è infatti di fronte ad una rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà, perché l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo in modo indiretto attraverso l'eliminazione dello stato di compressione in cui l'interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell'appartenenza del diritto in comunione anche ad un altro soggetto; e poiché per la realizzazione del fine di liberalità viene utilizzato un negozio, la rinunzia alla quota da parte del comunista, diverso dal contratto di donazione, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per quest'ultimo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 febbraio 2015, n. 3819 Ritenuto in fatto 1. – Con scrittura privata in data 4 agosto 1968, M.A. ved. P. – proprietaria, per la metà, di un fabbricato sito in (omissis) , in catasto al foglio 23 particella 111 sub 1, rinunciava alla sua suddetta quota in...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2156. La responsabilita' degli amministratori costituisce un effetto diretto del compimento di una qualsiasi attivita' o operazione dopo che si siano verificati fatti indicativi dello scioglimento della societa'. Però se cosi' fosse, sarebbe sufficiente predicare la novita' dell'operazione, a norma del previgente articolo 2449 c.c., comma 1, sulla base del criterio cronologico, come conseguenza legale e automatica della stipulazione di un negozio in epoca successiva al fatto dello scioglimento della societa', senza possibilita' alcuna di dimostrare che quell'operazione non e' nuova perche' necessaria per il completamento di un'attivita' gia' intrapresa o destinata al miglior esito della liquidazione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 5 febbraio 2015, n. 2156 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2678. Se l’estinzione della società verificatesi in corso di giudizio non è stata fatta constare processualmente nei modi di legge, l’eventuale impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve, a pena d’inammissibilità, provenire dai soci o essere indirizzata nei loro confronti, dal momento che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento interruttivo è occorso
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 febbraio 2015, n. 2678 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere Dott. TRIA Lucia – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2786. Se la danneggiata è una società commerciale, la liquidazione del danno non include l'IVA Nel quantificare i danni patiti da una società per azioni e consistiti nei compensi erogati a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all'attività produttiva, non deve tenersi conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d'imposta
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2786 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere...