Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 12 marzo 2015, n. 4965. La Corte rimette la causa al Primo Presidente, affinché ne valuti l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: se, nel caso in cui il regolamento edilizio determini solo la distanza fra le costruzioni, in assenza di qualunque indicazione circa il distacco delle stesse dal confine, il principio della prevenzione deve ritenersi operativo, non ostandovi alcun divieto di costruire in aderenza o sul confine, o se, invece, allorquando i regolamenti edilizi comunali stabiliscano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione debba intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, dell'operatività del criterio cosiddetto “della prevenzione”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II ORDINANZA 12 marzo 2015, n. 4965 Fatto e diritto – D.G.V. , proprietaria di un fondo edificato in comune di Ottaviano, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Gu.Do. , proprietario di un terreno confinante su cui era stata realizzata una costruzione che l’attrice lamentava essere stata eretta...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità
Articolo

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3592. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3737. Quando si istituisce un trust, l’imposta di donazione si paga subito e non invece nel momento in cui il trustee distribuisce il patrimonio del trust ai beneficiari. Nel caso di specie, si trattava di un trust costituito da alcuni enti pubblici e privati con lo scopo di provvedere alla manutenzione, riqualificazione e sviluppo dell’aeroporto umbro di S. Egidio nel periodo 20052010, con la previsione che l’eventuale residuo di patrimonio sussistente alla cessazione del trust fosse devoluto alla Regione Umbria o ad altro soggetto pubblico. Per Ctp e Ctr l’imposizione doveva avvenire al momento di uscita dei beni dal trust e non al momento della loro sottoposizione al vincolo del trust. Di diverso avviso è stata la Cassazione, secondo la quale «va applicata l’imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi». E ancora, l’atto istitutivo del trust autodichiarato è soggetto all’imposta di donazione con l’aliquota dell’8%. In questo caso, si trattava di un trust autodichiarato in cui il settlor nominava se stesso come trustee al fine di meglio realizzare la tutela delle banche creditrici, con la previsione di se stesso (e in subordine dei figli) quale beneficiario del patrimonio residuo. L’atto istitutivo venne tassato con la sola imposta fissa, ma dopo l’alternarsi delle decisioni nelle commissioni tributarie, la Cassazione ha statuito che «l’atto col quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all’imposta gravante su tali vincoli a norma del comma 47° dell’articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3589. Nell'accertamento della responsabilità per danni da insidia, l'omessa custodia va contestata sin dall'inizio del procedimento a pena di inammissibilità. Nell'individuazione a ritroso del nesso causale nella diversa responsabilità per colpa, invece, si devono seguire criteri rigorosi senza cadere in paralogismi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 febbraio 2015, n. 3589 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. PETTI Giovani Battista – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. ROSSETTI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3588. L'art. 2722 cod. civ. vieta di provare per testi i patti aggiunti ad un contratto, ma non già ad un atto unilaterale quale è l'assegno bancario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 febbraio 2015, n. 3588 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. ROSSETTI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 marzo 2015, n. 4656. In materia di contratto di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, in relazione alla libera determinabilità convenzionale del canone locativo, la clausola che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, ovvero prevede variazioni in aumento in relazione ad eventi oggettivi predeterminati (del tutto diversi e indipendenti rispetto alle variazioni annue del potere d'acquisto della moneta), deve ritenersi legittima ex artt. 32 e 79 della legge sull'equo canone, salvo che non costituisca un espediente diretto a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria». Nel caso in esame, invece, l'aggiornamento in misura del 100 per cento dell'indice ISTAT e l'esclusione della necessità della previa richiesta da parte del locatore costituivano – come emerge dalla sentenza in esame – sono esempi di clausole in contrasto con gli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 marzo 2015, n. 4656 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione: 1. R.M., sulla premessa di aver locato un immobile, ad uso commerciale, alla TG s.r.l., con ricorso al Tribunale di Frosinone chiese che la società conduttrice fosse condannata a corrisponderle l’aggiornamento del canone nella...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 marzo 2015, n. 4663. Ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  9 marzo 2015, n. 4663 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione: «1. A.B. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, il Comune di quella città, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta verificatasi in ora notturna e dovuta alla presenza di una...