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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 novembre 2015, n. 44765. Nelle separazioni di coppie non sposate con figli, a meno di diversa indicazione da parte del giudice, il versamento degli assegni familiari al genitore affidatario del minore concorre a integrare l’obbligo di mantenimento. Il relativo importo dunque non va scomputato dalla cifra complessiva da corrispondere

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 novembre 2015, n. 44765 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. CITTERIO Car – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluig – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 novembre 2015, n. 46385. L’amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtù del quale ha l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, comma secondo, cod. pen.) per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è necessario, cioè, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com’e nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore. L’amministratore di condominio in quanto tale assume, dunque, una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea. Da ciò quindi consegue la responsabilità per omessa rimozione del pericolo cui si espone l’incolumità di pubblica di chiunque acceda in quei luoghi, e per l’eventuale evento dannoso che è derivato causalmente dalla situazione di pericolo proveniente dalla scarsa o dativa manutenzione dell’immobile.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 novembre 2015, n. 46385 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con sentenza del 3.3.2015, confermava – con condanna alle ulteriori spese del grado e a quelle della parte civile – la sentenza resa dal Giudice di Pace di Acerra il 6.3.2014 con...