Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21248

Il difensore che ha chiesto in suo favore la distrazione delle spese, partecipa al processo senza acquisire la qualità di parte salvo che sorga una controversia sulla distrazione. Per questo il difensore distrattario non può impugnare la pronuncia sulle spese.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 20 ottobre 2016, n. 21248

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 225/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), difensore di se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 21211/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 2 novembre 2011, ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS), volta ad ottenere la modifica della sentenza di primo grado in relazione alla statuizione di compensazione delle spese processuali; ha condannato la soccombente (OMISSIS) a rimborsare alla (OMISSIS) le spese del grado d’appello, con attribuzione dell’onere al legale dell’appellante, avvocato (OMISSIS), quale antistatario.
Avverso questa decisione propone ricorso l’avvocato (OMISSIS) con un articolato motivo.
Non presentano difese gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e 93 comma primo c.p.c., in relazione all’articolo 93 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4.
2. Il motivo e’ fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per avere l’ (OMISSIS) risarcito il danno prima dell’inizio del giudizio, ha correttamente compensato le spese del giudizio.
Di conseguenza il Tribunale ha rigettato l’impugnazione dell’appellante (OMISSIS) volta ad ottenere l’attribuzione delle spese di primo grado, sul rilievo della insussistenza della soccombenza virtuale posta a fondamento dell’impugnazione.
Il Tribunale ha regolato le spese processuali del giudizio di impugnazione,secondo il principio della soccombenza, ponendole a carico dell’appellante (OMISSIS), con attribuzione dell’onere al legale avvocato (OMISSIS) antistatario.
3. Come dedotto dal ricorrente, la Corte di merito ha fatto erronea applicazione dell’articolo 93 c.p.c..
Infatti tale norma prevede che il difensore con procura possa chiedere che il giudice,nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Si osserva che il procedimento di primo grado si e’ conci so con la compensazione delle spese fra le parti e quindi la domanda dell’avvocato (OMISSIS), di distrazione delle spese processuali in suo favore, non si e’ concretizzata con l’attribuzione delle spese.
Ne’ la dichiarazione di distrazione delle spese processuali fatta dall’avvocato determina, all’inverso, che in caso di condanna della parte sia il suo avvocato difensore a pagare le spese processuali.
4. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tema di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al processo ed anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualita’ di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Ne consegue che resta preclusa al difensore distrattario l’impugnazione in proprio quanto alla pronunzia sulle spese, poiche’ anche in questo caso unica legittimata e’ la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese. Solo se sorga contestazione non sull’entita’ (o sulla compensazione) delle spese, ma sulla disposta distrazione, ovvero sull’omessa pronuncia relativa alla richiesta distrazione, si instaura uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore assume la qualita’ di parte e l’impugnazione e’ proponibile anche dal difensore ovvero contro lo stesso. Cass. sent. n. 12104 del 19/08/2003 Cass. 25.2.2002, n. 2736; Cass. 30.1.1995, n. 1085.
In caso di cassazione con rinvio della sentenza d’appello che abbia condannato la parte soccombente nel grado al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, la prima puo’ proporre a norma dell’articolo 389 c.p.c., la domanda di restituzione delle somme che ha versato in esecuzione della sentenza di condanna, salvo che non sia stata disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nel qual caso e’ invece quest’ultimo obbligato alla restituzione Cass. sent. n. 13736 del 22/07/2004.
5.Di conseguenza e’ la disposta distrazione delle spese processuali a legittimare il difensore a partecipare come parte ai giudizi aventi ad oggetto la distrazione stessa o, a seguito di annullamento della sentenza, il rimborso delle spese processuali distratte.
Nella specie, mancando qualsiasi provvedimento di distrazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, il Tribunale ha errato nel porre a carico dell’avvocato (OMISSIS) il pagamento delle spese processuali del giudizio di impugnazione, che rimangono a carico della parte soccombente, come statuito nella sentenza di appello. Pertanto la sentenza impugnata va cassata, in relazione ed essendo possibile adottare una decisione nel merito ex articolo 384 c.p.c., la Corte dichiara che l’avvocato (OMISSIS) non e’ obbligato al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.
Non luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione in quanto la notifica del ricorso alle parti intimate ha il valore di semplice litis denuntiatio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’avvocato (OMISSIS) non obbligato al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *