SUPEMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 7 gennaio 2016, n. 61 Rilevato in fatto Dichiarato dal Tribunale di Nola il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario sulla domanda di M.G. di annullamento della cartella di pagamento n. (omissis) – notificata da Equitalia Sud S.p.a. in data 14 luglio 2007 –...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 gennaio 2016, n. 299. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 gennaio 2016, n. 299 Svolgimento del processo 1. – Con atto di citazione notificato il 17 e 19 marzo 1994, la Srl Immobiliare Atlantic conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, R.M., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 10.320.000, oltre rivalutazione, interessi e...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 novembre 2015, n. 22387. Nel procedimento sommario di cognizione, anche l’ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell’art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità col comma 5, quest’ultimo riferito sia all’accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un’appellabilità “secundum eventum litis”
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 novembre 2015, n. 22387 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 novembre 2015, n. 22349. In tema di recesso del socio di s.r.l., la previsione contenuta nell’art. 2473, comma 1, c.c. riguarda l’ipotesi in cui venga operata una «…rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, comma 4, c.c.», modificazione per la quale la disposizione richiamata richiede «…il consenso di tutti i soci…». Come si desume dall’art. 2468, comma 3, c.c. cui rinvia il citato comma 4 della stessa norma, i diritti in parola sono quei «particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili», che l’atto costitutivo attribuisce “a singoli soci”. Ora, il combinato disposto normativo succitato si riferisce, dunque, al solo caso in cui vengano attribuiti a singoli soci, dall’atto costitutivo, particolari diritti in materia di amministrazione della società o di distribuzione di utili, ovverosia diritti diversi, quantitativamente o qualitativamente, da quelli normalmente spettanti a ciascun socio sulla base della partecipazione detenuta, come, per esempio, il diritto alla nomina di uno o più amministratori, o di porre il veto al compimento di talune operazioni, o all’attribuzione di una determinata aliquota degli utili netti eccetera. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza prospettata dal ricorrente, il quale aveva invocato il legittimo esercizio del diritto di recesso adducendo una lesione del diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, spettante a tutti i soci, in proporzione delle partecipazioni da essi possedute)
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 novembre 2015, n. 22349 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 novembre 2015, n. 23894. Con la norma di cui all’art. 63, c. 1, D.Lgs. n. 270 del 1999, come interpretata dall’art. 11, c. 3-quinquies, della L. 21/2/2014 n. 9, il legislatore ha inteso chiarire che il prezzo cui l’azienda viene ceduta non deriva dal valore di stima, bensì dal valore di mercato quale viene a determinarsi in ragione dell’interesse manifestato dai potenziali acquirenti ad alle offerte di prezzo d’acquisto avanzate. In tale contesto, l’eventuale errore di stima in cui è incorso il perito riveste un carattere marginale o comunque non determinante. Nel caso, infatti, in cui il bene sia stato sottovalutato, ciò attirerà potenzialmente l’interesse degli acquirenti, determinando una maggiore concorrenza tra offerte che presumibilmente consentirà di raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello di stima, mentre avverrà presumibilmente il contrario nel caso di una sopravvalutazione della stima dell’immobile. Da ciò consegue che l’erronea determinazione del valore dell’azienda da parte dell’esperto nominato nel corso della procedura non determina alcuna nullità, sotto il profilo della violazione di norme inderogabili poste a tutela dei creditori, del negozio di cessione successivamente stipulato dai commissari con l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto detta erronea indicazione non appare idonea a pregiudicare la finalità dell’ottenimento del miglior prezzo di mercato
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 24 novembre 2015, n. 23894 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente Sezione Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione Dott. RAGONESI Vittorio...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24560. L’impresa familiare appartiene solo al suo titolare anche nel caso in cui alcuni beni aziendali siano di proprietà di uno dei familiari, a differenza dell’impresa collettiva che appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone. Nello schema dell’impresa di cui all’art. 230 bis c.c., gli utili non sono determinati in proposizione alla quota di partecipazione (ma alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato) e, in assenza di un patto di distribuzione periodica, non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell’azienda
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2015, n. 24560 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24718. Il giudice incardinato presso il tribunale (giudice naturale) ha piena potestas iudicandi anche nei giudizi di opposizione al passivo del fallimento, ancorché svolga parallelamente funzione di giudice delegato. Ne consegue che la norma di cui all’art. 99, c. 10, L. Fall. si traduce soltanto in un obbligo di astensione, la cui violazione comporta un onere di tempestiva ricusazione ex art. 51 n. 4 c.p.c. e la sua violazione non è, pertanto, causa di nullità della sentenza
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 dicembre 2015, n. 24718 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. FERRO Massimo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24824. Nei musei l’affidamento dei “servizi aggiuntivi” di assistenza agli utenti (es. caffetteria, ristorazione) è qualificato come concessione di servizio pubblico, mentre il servizio di biglietteria è qualificato come appalto di servizio pubblico. La Corte ha conseguentemente stabilito che spettano alla competenza del Giudice amministrativo le controversie relative alla gestione dei “servizi aggiuntivi”, mentre spettano alla competenza del Giudice ordinario le competenze relative alla fase esecutiva del servizio di biglietteria
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 9 dicembre 2015, n. 24824 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 25032. Quando gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano anche la possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli articoli 873 e seguenti del Cc, con la conseguenza che si applica il criterio della prevenzione, in forza del quale è consentito al preveniente di costruire sul confine, ponendo così il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dagli articoli 875 e 877, secondo comma, del Cc), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 dicembre 2015, n. 25032 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 100. La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2 cod. civ.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitarla, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2, seconda parte, cod. civ.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitarla, di tecniche, materiali o procedimenti già usati da altra impresa, che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali, ad esempio, premi, medaglie, riconoscimenti, qualità, indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o alla impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 100 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-Jbis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 17 ottobre 2013, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta...