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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 febbraio 2016, n. 3479. In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale deve escludersi qualsiasi subordinazione della ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all’esito della prova storica sulla esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre del riconoscendo. Il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall’articolo 269 del Cc – infatti – non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologia tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante la imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo – per converso – tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione, garantito dall’articolo 24 della Costituzione, in relazione a una azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 febbraio 2016, n. 3479 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2195. In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare a esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’articolo 1110 del Cc, le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Invero le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari – da accertarsi in fatto – possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse e di essere può essere chiesto il rimborso

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 febbraio 2016, n. 2195 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3199. L’articolo 1668 del Cc, nell’enunciare il contenuto della garanzia prevista dall’articolo 1167 del Cc, attribuisce al committente, oltre all’azione prevista per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore; sicché trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell’opera e destinante a integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza si applicano anche all’azione di risoluzione del contratto di cui all’articolo 1668, secondo comma, del Cc, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse dell’appaltatore a un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell’esecuzione della prestazione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 febbraio 2016, n. 3199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. COSENTINO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2016, n. 6218. La liquidazione in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2026 c.c., non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto con la conseguenza che tale può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbia dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile o detto debba ritenersi in re ipsa all’evento in quanto discendente in via diretta e immediata dalla situazione illegittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2016, n. 6218 Svolgimento del processo P.D. conveniva in giudizio Telecom Italia s.p.a. davanti al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, chiedendo che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patiti conseguentemente all’illegittimo distacco dell’utenza telefonica, avvenuto in assenza di morosità. Il tribunale, in...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 marzo 2016, n. 4938. Alla nozione generale di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. non è coessenziale il fine di lucro, ovvero la necessità che l’attività sia svolta in modo tale che i ricavi eccedano i costi, giacché è sufficiente il cosiddetto “metodo economico”, ossia che i ricavi siano quanto meno pari ai costi (cfr. Cass. 24.3.2014, n. 6835, secondo cui lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo)). Dall’altro, che la figura dell”organismo di diritto pubblico”, di cui all’art. 3, 26 co., del dec. lgs. n. 163/2006, ricorre quando il soggetto è dotato di personalità giuridica (requisito personalistico), la sua attività è finanziata in prevalenza dalle pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (requisito dell’influenza dominante) e – il che rileva in special modo in questa sede – le sue finalità non hanno carattere industriale o commerciale (requisito teleologico). Sulla scorta dell’operata duplice puntualizzazione si rappresenta che l’attività di trasporto pubblico urbano ed interurbano è appieno ascrivibile alla previsione di cui all’art. 2195, n. 3, c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 marzo 2016, n. 4938 Svolgimento del processo L’”Agenzia delle Entrate” notificava al “Gruppo Torinese Trasporti – G.T.T.” s.p.a. trentaquattro ordinanze – ingiunzioni di pagamento; si era acclarato, con riferimento agli anni 2002 e 2003, che la s.p.a. ingiunta, in violazione dell’art. 53, 9 co., del dec. lgs....