Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 17 febbraio 2017, n. 4255

Nell’ambito delle opere edilizie, la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria

Nella specie, la Corte di Appello ha constatato che gli abbaini hanno determinato un aumento di volumetria del fabbricato di parte convenuta e, conseguentemente, ha esattamente concluso che essi costituiscono nuova costruzione.

Per un maggior approfondimento sulle distanze tra le costruzione cliccare sull’immagine seguente

Suprema  Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 17 febbraio 2017, n. 4255

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18408/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 42/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO – SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il 17/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente, che si oppone alla produzione allegata al deposito ex articolo 378 c.p.c., e si riporta alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ o per la manifesta infondatezza del ricorso e per la condanna aggravata alle spese.

RITENUTO IN FATTO

1. – In accoglimento delle domande proposte da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale di Bolzano condanno’ i convenuti all’arretramento – fino alla distanza legale – di due abbaini edificati dai medesimi nel loro immobile e di un’antenna televisiva ivi installata, nonche’ al risarcimento del danno; accerto’ inoltre il confine tra i fondi delle parti.

2. – La Corte di Appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) confermo’ la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

(OMISSIS), ritualmente intimata, non ha svolto attivita’ difensiva.

Sia i ricorrenti che la resistente hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere i giudici di merito condannato i convenuti ad arretrare gli abbaini in mancanza di apposita domanda da parte dell’attrice, la quale – a dire dei ricorrenti – non avrebbe formulato alcuna doglianza relativa alla violazione delle distanze delle costruzioni (articolo 873 c.c.).

Il motivo e’ infondato.

La censura sottopone un problema di interpretazione della domanda, che e’ stato risolto dalla Corte di Appello, la quale ha spiegato (p. 21 s. della sentenza impugnata) come la domanda di arretramento degli abbaini ai sensi dell’articolo 873 c.c., sia stata proposta dall’attrice. Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c..

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale qualificato gli abbaini come “nuove costruzioni” in contrasto con la previsione dell’articolo 52, del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale di Bolzano e per avere erroneamente ritenuto che gli abbaini determinavano un aumento di volumetria del piano sottostante al sottotetto.

Le doglianze non possono trovare accoglimento.

Il primo profilo, relativo al regolamento provinciale risulta nuovo e, percio’, inammissibile, non avendo peraltro parte ricorrente dedotto – come era suo onere – di aver posto la questione a fondamento di apposito motivo di appello.

Il secondo profilo e’ infondato.

Invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, nell’ambito delle opere edilizie, la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria (Cass., Sez. Un., n. 21578 del 2011).

Nella specie, la Corte di Appello ha constatato che gli abbaini hanno determinato un aumento di volumetria del fabbricato di parte convenuta (p.19 sentenza impugnata) e, conseguentemente, ha esattamente concluso che essi costituiscono nuova costruzione.

La motivazione del giudizio di fatto circa la sussistenza di aumento di volumetria e’ esente da vizi logici e giuridici e rimane, pertanto, non sindacabile in sede di legittimita’.

3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto la sussistenza della violazione della distanza legale dal confine nonostante che l’edificio di parte convenuta sia edificato in aderenza all’edificio attoreo e non esista distacco tra l’edificio dei convenuti e il confine.

La censura non e’ fondata.

Va osservato che, nel caso di specie, gli abbaini non sono stati edificati sopra la verticale del muro dell’edificio di parte convenuta costruito in aderenza col fabbricato attoreo; non e’ pertanto applicabile il principio di diritto di cui a Cass., Sez. 2, n. 7183 del 2012, che consente la costruzione sul confine.

Non rileva che le costruzioni delle parti siano aderenti. Non essendo stati gli abbaini costruiti in aderenza alla costruzione attorea, essi avrebbero dovuto essere edificati con l’osservanza della distanza minima prescritta dall’articolo 873 c.c., cui rinvia la legge urbanistica della provincia di Bolzano.

4. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *