Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 maggio 2016, n. 8951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott....
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacita' lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'articolo 137 cod. ass., puo' essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimita', che la vittima al momento dell'infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacita' di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto. La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che e' onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non e' consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per se' di modesta entita'. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARMANO Uliana – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere...
Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 aprile 2016, n. 8149.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 aprile 2016, n. 8149 Fatto e diritto Rilevato che: 1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 760/12, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi P.E. e Z.D. rigettando le altre domande proposte dalle parti (addebito della separazione e assegno di mantenimento) e compensando le spese processuali....
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze dei caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età; non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 maggio 2016, n. 9337.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 maggio 2016, n. 9337 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del 24 marzo 2006, S.R. e D.V. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bolzano, l’Istituto Pluricomprensivo – Bolzano – Europa 1, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla figlia minore...
Il giudice civile può accertare autonomamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La sentenza di patteggiamento, pur non facendo stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 maggio 2016, n. 9639.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 maggio 2016, n. 9639 Svolgimento del processo Nel 1999 la signora M.G. E. conveniva in giudizio i signori R. e M.R., in proprio e quali legali rappresentati della società EL.DA. di R. R. & C. s.a.s., deducendo, per quanto qui ancora interessa, che la società EL.DA. le...
In tema di locazione, deve ritenersi pienamente legittima la sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento del bene. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 maggio 2016, n. 8637.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 maggio 2016, n. 8637 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....
Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, della possibilità di un più meditato esame dell’”overruling” da esse compiuto con le ordinanze nn. 12410 e 16862 del 2011 circa la natura (questione di giurisdizione, e non ipotesi di sospensione necessaria del giudizio) della litispendenza internazionale. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 maggio 2016, n. 8619.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 maggio 2016, n. 8619 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
La sentenza assolutoria che non contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato, non preclude un sindacato dell’illecito in sede civile. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8035.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8035 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott....
In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006, l’art. 829 comma 3 c.p.c., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829 comma 3 c.p.c. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d. lgs. n. 5 del 2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 9 maggio 2016, n. 9285.
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 9 maggio 2016, n. 9285 Svolgimento del processo MP Gas Controls s.p.a., B.C. , B.V. e B.M.G. , quali soci della M2Z s.r.l., promossero nei confronti degli altri soci, C.V. , G.M. e C.F.G. , e della stessa società partecipata, un arbitrato inteso alla dichiarazione di invalidità di...
La richiesta della spedizione del titolo in forma esecutiva può essere legittimamente formulata non soltanto dal difensore della parte munito di procura ma anche dal semplice domiciliatario di questi a ciò incaricato purché in tale qualità, ovvero purché risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere, che deve effettuare tale verifica prima di apporre la formula) che essa venga richiesta e rilasciata in favore dell’avente diritto risultante dal titolo. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 maggio 2016, n. 8954
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 maggio 2016, n. 8954 I fatti L’Avv. I.S.G. proponeva opposizione al precetto notificatogli dall’avv. Balistreri per conto di Serit Sicilia s.p.a., Agente per la riscossione per la provincia di Enna, assumendo che il precetto non contenesse alcun mandato rilasciato dalla Serit in favore del Balistreri e che...