Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 21 aprile 2016, n. 8035

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19914-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (nuova denominazione assunta dalla Compagnia Assicuratrice (OMISSIS) SPA), quale societa’ gia’ incorporante della (OMISSIS), in persona del suo Procuratore ad negotia, Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in epigrafe al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del procuratore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
(OMISSIS), titolare della (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, Suor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, cessionaria dell’Azienda (OMISSIS) SPA, in persona del procuratore dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del suo Amministratore Delegato, dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2981/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2012, R.G.N. 3835/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. limitatamente al 3 motivo del ricorso, rigetto nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/6/2012 la Corte d’Appello di Roma ha respinto i gravami interposti dal sig. (OMISSIS), in via principale, e dalla (OMISSIS), in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 5576 del 2006, di accoglimento della domanda nei confronti di quest’ultima dal primo proposta, e di rigetto viceversa della domanda dal medesimo spiegata nei confronti dei sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro dai medesimi effettuato in data 3/8/1995 presso la (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi il (OMISSIS), il (OMISSIS), la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (nuova denominazione della societa’ (OMISSIS) s.p.a.), la societa’ (OMISSIS) s.p.a., nonche’ la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (cessionaria dell’azienda (OMISSIS) s.p.a.) e la (OMISSIS), che hanno presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 652 c.p.p., articolo 2697 c.c., articoli 113 e 115 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuta “preclusa l’azione civile promossa dal ricorrente nei confronti dei Dottori (OMISSIS) e (OMISSIS), successivamente all’emanazione della sentenza penale di primo grado, che ha mandato assolti con formula piena (“perche’ il fatto non sussiste”) i predetti sanitari, poiche’ la sentenza di proscioglimento sarebbe vincolante per il Giudice civile, il quale non potrebbe valutare nuovamente e diversamente i fatti su cui sarebbe intervenuto il giudicato penale”, atteso che “nella motivazione della sentenza impugnata lo specifico giudizio sulla “identita’” delle condotte addebitate ai sanitari manca e dunque non e’ possibile ricostruire l’iter argomentativo su cui il Giudice del merito ha fondato la preclusione dell’accertamento della responsabilita’ dei sanitari”.
Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che “incombe su colui che intende utilizzare il giudicato penale l’onere di provare che il giudizio rientra nei limiti oggettivi previsti; nella specie, il Giudice di Appello ha, d’ufficio, sussunto nel giudicato penale gli ulteriori e diversi addebiti contestati in sede civile, attribuendo alle valutazioni formulate in replica alle conclusioni della CTU dal consulente di parte del ricorrente una inammissibile valenza confessoria”.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1176, 2236 e 2697 c.c., articoli 113, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “insufficiente, illogica” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia riduttivamente considerato la “causa petendi” nonche’ erroneamente “addossato alla parte lesa l’onere di una prova superiore al dovuto”, omettendo “l’accertamento circa l’effettivita’ dell’informazione e del consenso, dando apoditticamente per scontato che… avesse le cognizioni tecnico-scientifiche secondo la lex artis per valutare i benefici e le modalita’ di un intervento, l’eventuale possibilita’ di scelta fra diverse tecniche operatorie e, infine, i rischi prevedibili in sede post-operatoria”.
Lamenta che “la lacunosa formazione della cartella clinica non vale ad escludere per mancanza di prova l’omissione colposa della diagnosi da parte del medico, poiche’ questi ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella, la cui violazione configura difetto di diligenza… ed inesatto adempimento della corrispondente prestazione medica”.
Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “insufficiente, apparente” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia fondato la propria pronunzia su una errata valutazione delle emergenze probatorie, nonche’ su erronee conclusioni della disposta CTU, senza prendere “in alcuna considerazione i rilievi critici mossi dal consulente di parte al supplemento medico-legale di CTU”.
Lamenta avere la corte di merito erroneamente ritenuto che “la mancata ripresa da parte del ricorrente dell’attivita’ agonistica era stata causata dalle condizioni fisiche preesistenti dello (OMISSIS)”, in contrasto con le emergenze probatorie e in particolare del “documento n. 4 allegato al fascicolo di primo grado, relativo ad una risonanza magnetica effettuata dal ricorrente in data 10.9.1994, quindi prima dell’infortunio del 1995”.
Si duole che la corte di merito abbia “immotivatamente aderito alla quantificazione del danno biologico in relazione alla permanente riduzione della capacita’ lavorativa generica nella misura del 6/7% operata dal CTU senza alcuna replica ai rilievi critici circostanziati del CTP”, e che “anche in relazione alla capacita’ lavorativa specifica del ricorrente” abbia “apoditticamente condiviso la contenuta percentuale del 25%, riconosciuta dal Giudice di primo grado”.
Lamenta che la corte di merito ha erroneamente stimato la “perdita patrimoniale” facendo riferimento al “corrispettivo stagionale percepito prima dell’infortunio, senza tenere invero conto che il giocatore, prima dell’intervento in artroscopia conseguente all’infortunio subito, aveva concluso con la squadra della Nocerina un contratto per la stagione 1995/1996 che gli avrebbe fruttato un compenso annuo di molto superiore rispetto al precedente”.
Con il 4 motivo denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che la corte di merito non gli abbia riconosciuto anche il risarcimento della “sindrome post traumatica da stress”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha gia’ avuto modo di affermare, la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto e’ stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facolta’ legittima) pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni ed il risarcimento del danno, e non anche le sentenze di non doversi procedere perche’ il reato e’ estinto per prescrizione o per amnistia, cui non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale benche’, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (cfr. Cass., Sez. Un., 26/1/2011, n. 1768, e, da ultimo, Cass., 25/9/2014, n. 20252).
Si e’ altresi’ precisato che al fine di delineare l’ambito di operativita’ della sentenza penale e la sua idoneita’ a provocare gli effetti preclusivi di cui agli articoli 652, 653 e 654 c.p.p. nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa deve risultare provato, e il giudicato di assoluzione e’ idoneo a produrre effetti preclusivi (quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso) nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilita’ di attribuire questo all’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilita’ di esso all’imputato. Sotto il profilo soggettivo, e’ altresi’ necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioe’ che non soltanto l’imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (v. Cass., 20/9/2006, n. 20325).
Anche in presenza come nella specie di sentenza penale di piena assoluzione nel merito perche’ “il fatto non sussiste” non puo’ peraltro omettersi di considerare che sia l’elemento costitutivo dell’illecito costituito dalla colpa sia quello del nesso di causalita’ sono in ambito civile intesi diversamente che in ambito penale.
Quanto alla prima, si e’ da questa Corte costantemente posto in rilievo come sia ormai da tempo tramontata la concezione etica della responsabilita’ civile informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale, rilevando essa (non solo nell’adempimento delle obbligazioni ma anche nei comuni rapporti della vita di relazione: cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 20/2/2015, n. 3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294) in termini di colpa obiettiva, e cioe’ quale violazione del modello di condotta cui il debitore del rapporto obbligatorio e il soggetto dei comuni rapporti della vita di relazione sono tenuti ad improntare la propria condotta (v. sent. Cass., 27/10/2015, n 21782; Cass., 20/2/2015, n. 3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294; Cass., 27/8/2014, n. 18304); in altri termini, quale violazione dello sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la prestazione di adempimento o il comportamento da mantenersi arrechino danno (anche) a terzi (cfr. Cass., 6/5/2015, n. 8989; e, in diverso ambito, Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Con particolare riferimento al nesso di causalita’ e’ d’altro canto noto che, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, in materia civile opera la diversa regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619).
A tale stregua, puo’ allora risultare non integrata la fattispecie di reato, per difetto dell’elemento del nesso di causalita’ in ragione della impossibilita’ di ritenersi – in base ad giudizio di “alta probabilita’ logica” – nel caso concreto esso provato “oltre il ragionevole dubbio” (e pertanto in termini di – quasi – certezza: v. Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n. 30328, e, da ultimo, Cass., pen., sez. F., 25/08/2015, n. 41158; Cass., pen., sez. 4, 19/3/2015, n. 22378), e al contempo per converso configurabile la responsabilita’ civile del debitore/danneggiante, in ragione dell’ascrivibilita’ in termini di preponderanza dell’evidenza (“piu’ probabile che non”) dell’evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest’ultima propriamente costituendone il criterio d’imputazione (v., da ultimo, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367).
Ben puo’ allora il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone peraltro l’obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze gia’ acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all’esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere ad una autonoma valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (v. Cass., 17/11/2015, n. 23516; Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., 25/3/2005, n. 6478), ivi ricompreso il profilo del nesso di causalita’, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale.
Ne consegue che a tale stregua puo’ invero pervenire all’affermazione della civile responsabilita’ pur nell’insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilita’ diverso da quello stabilito dal giudice penale.
Va sotto altro profilo osservato che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (cfr., da ultimo, Cass., 29/9/2015, n. 19213) l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilita’ risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (v. Cass., 13/2/2015, n. 2854. Cfr. altresi’ Cass., 16/05/2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex articolo 345 c.p.c. la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell’esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella – proposta in primo grado – basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento).
Trattasi di due diritti distinti.
Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830), atteso che nessuno puo’ essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: articolo 32 Cost., comma 2).
Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso diritto fondamentale alla salute (articolo 32 Cost., comma 1) (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830).
In mancanza di consenso informato l’intervento del medico e’ – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessita’- sicuramente illecito, anche quand’anche sia nell’interesse del paziente (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791), l’obbligo del consenso informato costituendo legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale, al di fuori dei casi in cui esso sia per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessita’, l’intervento del medico e’ sicuramente illecito, quand’anche effettuato nell’interesse del paziente (v. Cass., 16/10/2007, n. 21748).
Trattasi di obbligo che attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi.
A tale stregua, l’informazione deve in particolare attenere al possibile verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 30/7/2004, n. 14638), dei rischi di un esito negativo dell’intervento (v. Cass., 12/7/1999, n. 7345) e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente (v. Cass., 14/3/2006, n. 5444), ma anche di un possibile esito di mera “inalterazione” delle medesime (e cioe’ del mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista e’ tenuto, e che il paziente puo’ legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale), e pertanto della relativa sostanziale inutilita’, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc.) che ne derivano per il paziente (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826).
Il medico ha dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonche’ delle implicazioni verificabili (v. Cass., 13/2/2015, n. 2854).
Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilita’ di verificazione dell’evento sia cosi’ scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia cosi’ alta da renderne certo il suo accadimento, poiche’ la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono ometterle in base ad un mero calcolo statistico (v. Cass., 19/9/2014, n. 19731).
Il consenso libero e informato, che e’ volto a garantire la liberta’ dell’individuo e costituisce un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi consentendogli di scegliere tra le diverse possibilita’ di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla (v. Cass., 16/10/2007, n. 21748), salvo che ricorra uno stato di necessita’ non puo’ mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita; presuntiva, per contro, puo’ essere la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico (Cass., 27/11/2012, n. 20984).
Va al riguardo ulteriormente posto in rilievo come il medico venga in effetti meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovra’ sottoporsi, dei relativi rischi e delle possibilita’ di successo, ma anche quando acquisisca il consenso dal paziente con modalita’ improprie.
Si e’ da questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo un consenso acquisito mediante la sottoposizione al paziente, perche’ lo sottoscriva, di un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791).
A tale stregua, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente e’ onere del medico provare l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (v. Cass., 9/2/2010, n. 2847), senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualita’ personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalita’ dell’informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (v. Cass., 20/8/2013, n. 19920).
Quanto alla diversa questione costituita dalla condotta di adempimento della dovuta prestazione medica, l’autonoma rilevanza ne impone invero l’autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso informato.
Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ che le obbligazioni professionali del medico sono caratterizzate dalla prestazione di attivita’ particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilita’ tecnica, in cui il paziente fa affidamento nel decidere di sottoporsi all’intervento chirurgico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato. Affidamento tanto piu’ accentuato, in vista dell’esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore e’ la specializzazione del professionista, e la preparazione organizzativa e tecnica della struttura sanitaria presso la quale l’attivita’ medica viene dal primo espletata.
La condotta di adempimento della dovuta prestazione da parte del medico deve essere allora valutata sotto i profili della diligenza qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attivita’ da espletare (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995) e allo standard professionale della sua categoria, nonche’ della buona fede o correttezza (cfr., da ultimo, Cass., 26/7/2012, n. 13214; Cass., 27/4/2010, n. 10060).
Quanto al riparto degli oneri probatori, in ogni caso di “insuccesso”, provati dal paziente danneggiato il contratto o il contatto sociale e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia (cfr., da ultimo, Cass., 12/9/2013, n. 20904), nonche’ allegato l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, incombe al medico dimostrare che tale inadempimento non vi e’ stato ovvero dare la prova del fatto impeditivo (v. Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488), e cioe’ che pur sussistendo, il proprio inadempimento non e’ stato causa del danno cfr. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 30/9/2014, n. 20547; Cass., 12/12/2013, n. 27955; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577) in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformita’ alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto (v. Cass., 9/10/2012, n. 17143), dovendo altresi’ indicare quale sia stata l’altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile ne’ superabile con l’adeguata diligenza qualificata, che l’ha determinato (cfr. Cass., 6/5/2015, n. 8989; Cass., 21/7/2011, n. 15993; Cass., 7/6/2011, n. 12274. Cfr. altresi’ Cass., 29/9/2009, n. 20606. E gia’ Cass., 11/11/2005, n. 22894; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 28/5/2004, n. 10297).
A tale stregua, come questa Corte ha del pari gia’ avuto piu’ volte modo di affermare, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la responsabilita’ dei medici in relazione alla patologia accertata, ove risulti provata l’idoneita’ di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la “vicinanza alla prova”, e cioe’ la effettiva possibilita’ per l’una o per l’altra parte di offrirla (v. Cass., 9/6/2011, n. 12686; Cass., 21/7/2003, n. 11316).
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza disatteso i suindicati principi.
In particolare laddove, dopo avere correttamente premesso che l'”azione civile per danni e’ preclusa, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, dal solo giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato”, ed avere per converso genericamente ed erroneamente sostenuto che il giudicato copre “sia il dedotto che il deducibile” (cfr., da Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242. V. altresi’ 16/5/2006, n. 11356), non ha dato invero debitamente atto, quanto attiene tanto alla scelta del procedimento, quanto alle dimissioni precoci, condotte entrambe suscettibili di rilevare ai fini della sussistenza del delitto di lesioni contestato ai sanitari”, se nell’evocata sentenza penale risulti o meno lo specifico accertamento (anche) in ordine alla scelta del procedimento in artroscopia, all’acquisizione del consenso informato, alla mancata operazione al legamento crociato e alle dimissioni precoci. Ne’, pur in presenza di specifiche censure sul punto, vi ha autonomamente proceduto, non dando nemmeno corso ad una specifica ed articolata disamina al riguardo, limitandosi all’erronea ed apodittica conclusione che nella specie il giudicato “penale di assoluzione con formula ampia nei confronti dei due medici appellati non copre i soli aspetti espressamente considerati dal giudice penale ma tutti quelli che avrebbero potuto essere considerati nel quadro dell’imputazione rivolta al (OMISSIS) ed al (OMISSIS)”.
Ancora, nella parte in cui ha osservato che “al di la’ del problema dell’estensione oggettiva del giudicato penale, nonche’ dell’inesistente rilievo del mancato intervento sul legamento crociato, la pretesa risarcitoria spiegata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ nella sostanza destituita del benche’ minimo fondamento, essendo rimasto acclarato che le lesioni in discorso si sono originate da una infezione ospedaliera Non v’e’ soltanto l’estensione del giudicato penale nei termini illustrati ad escludere che l’infezione sia stata provocata dai due sanitari: vi e’ la prova positiva che l’infezione si e’ generata a causa di una contaminazione ambientale, senza che (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero ne’ obbligo ne’ possibilita’ di provvedere alla disinfezione della sala operatoria e degli strumenti, spettante ai ferristi”. Per poi contraddittoriamente concludere che “d’altronde, per completezza, vi e’ da dire che il teste (OMISSIS) ha riferito che i sanitari avevano verificato il rispetto della procedura di disinfezione prima di procedere all’intervento”.
A tale stregua emerge una condotta nella specie dai medici operanti mantenuta in ordine alla suindicata procedura di disinfezione prima di procedere all’intervento, dalla corte di merito lasciata invero priva di valutazione anche in ordine ai relativi corollari, non connotata dalla dovuta diligenza e prudenza come attestato dalle stesse conseguenze successivamente verificatesi (l’indicata diffusione nell'”ambiente ospedaliero” di infezione da “contaminazione ambientale”), in contrasto con il principio ripetutamente affermato da questa Corte in base al quale il medico (e a fortiori lo specialista) deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, con sforzo tecnico correlato all’uso degli strumenti materiali normalmente adeguati per il tipo di attivita’ professionale in cui rientra la prestazione dovuta (v. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 9/10/2012, n. 17143; Cass., 13/4/2007, n. 8826).
E’ pertanto tenuto a verificare (anche) l’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalita’ con adozione di tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento.
Deve altresi’, in base all’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza (quale generale principio di solidarieta’ sociale la cui violazione comporta l’insorgenza di responsabilita’ dalla cui violazione conseguono profili di responsabilita’ in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi: cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304), salvaguardare – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio – l’utilita’ altrui, sicche’ laddove cio’ non sia possibile deve informarne il paziente, financo consigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire, il ricovero in altra idonea struttura (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273 V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318).
La corte di merito ha disatteso i suindicati principi pure laddove, in ordine alla “mancata acquisizione del consenso informato ed al mancato intervento sul legamento crociato (aspetti strettamente collegati, giacche’ la tesi dell’originario attore e’ che i medici non lo avrebbero informato dell’opportunita’ di effettuare l’intervento sul legamento, che poi non avrebbero effettuato, sicche’ egli avrebbe perso le chances di operarsi)”, ha ravvisato come “semplicemente incomprensibile” la doglianza dell’odierno ricorrente in quanto lo stesso “riconosce espressamente che le lesioni denunciate hanno tratto origine solo ed esclusivamente da un’infezione intraoperatoria e non dal mancato intervento sul legamento crociato”, a tale stregua con tutta evidenza confondendo i due distinti piani dell’obbligo di informazione e del criterio di imputabilita’ del lamentato inadempimento delle obbligazioni o della non corretta effettuazione dell’intervento medico in argomento.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altro e diverso profilo nonche’ il 3 e il 4 motivo – che trovano nelle questioni di cui agli accolti motivi il rispettivo presupposto -, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *