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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 novembre 2015, n. 46385. L’amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtù del quale ha l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, comma secondo, cod. pen.) per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è necessario, cioè, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com’e nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore. L’amministratore di condominio in quanto tale assume, dunque, una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea. Da ciò quindi consegue la responsabilità per omessa rimozione del pericolo cui si espone l’incolumità di pubblica di chiunque acceda in quei luoghi, e per l’eventuale evento dannoso che è derivato causalmente dalla situazione di pericolo proveniente dalla scarsa o dativa manutenzione dell’immobile.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 novembre 2015, n. 46385 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con sentenza del 3.3.2015, confermava – con condanna alle ulteriori spese del grado e a quelle della parte civile – la sentenza resa dal Giudice di Pace di Acerra il 6.3.2014 con...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 22694. In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà di più persone, il comproprietario non autore dello spoglio è litisconsorte necessario, in quanto è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2015, n. 22694 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2015, n. 23121. L’azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l’azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell’azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un’azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titolo; pertanto, l’azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata dall’attore in base all’esistenza di un proprio titolo di proprietà e all’assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell’art. 948 c.c., a paralizzare la quale è irrilevante che il convenuto deduca di possedere o di detenere l’immobile in forza di un titolo proveniente da un terzo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2015, n. 23121 Svolgimento del processo Resasi acquirente di un terreno con sovrastante edificio sito in (omissis) , giusta decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma in una procedura esecutiva immobiliare contro terzi, la Ardo s.r.l. con citazione notificata nell’ottobre del 2001...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22105. Il limite di tollerabilita’ delle immissioni, a norma dell’articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un’indagine di fatto, e’ demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimita’, se correttamente motivato ed immune da vizi logici. I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettivita’, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l’intollerabilita’ delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilita’ o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, puo’ anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilita’, ex articolo 844 c.c., delle emissioni, ancorche’ contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarita’ della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprieta’). La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei criteri direttivi indicati dal citato articolo 844 c.c., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprieta’ privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimita’. Piu’ nello specifico, e’ stato evidenziato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalita’ di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilita’ in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell’attivita’ rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalita’ di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la P.A. Le disposizioni in esso contenute, percio’, non escludono l’applicabilita’ dell’articolo 844 c.c., nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 ottobre 2015, n. 22105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 ottobre 2015, n. 20927. In sede di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini sono pregiudizi che, pur non risultando integrato un danno biologico, risultano comunque apprezzabili in termini di danno non patrimoniale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 ottobre 2015, n. 20927 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. ROSSETTI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 ottobre 2015, n. 21119. È ius receptum che le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all’osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo all’attività costruttiva, la cui legittimità può essere valutata “incidenter tantum” dal giudice ordinario attraverso l’esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, ogni concessione edilizia è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi. Il ruolo del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi), ha ad oggetto il controllo di legittimità dell’esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., ma non può impedire l’esercizio della azione civilistica intrapresa dal vicino per far rispettare la normativa in tema di distanze, che siano queste previste dal codice civile o dagli strumenti urbanistici.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 ottobre 2015, n. 21119 Svolgimento del processo 1) Le parti sono proprietarie di villette a schiera confinanti, poste all’interno di un complesso condominiale. Ogni villetta ha due ingressi: uno con portico e l’altro attraverso una veranda che dal giardino immette al piano rialzato. Ogni lato portico è...