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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 ottobre 2015, n. 21711. Ribaditi i criteri generali cui l’intermediario è tenuto ad uniformarsi nei rapporti con il cliente in sede di prestazione di servizi di investimento. In materia di contratti di intermediazione finanziaria, ove risulti accertata la responsabilita’ contrattuale per danni subiti dall’investitore, va acclarato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni del contratto di negoziazione, nonche’ a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai predetti testi normativi, cosi’ disciplinando il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni, nonche’ fornire la prova del danno e del nesso di causalita’ tra esso e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 ottobre 2015, n. 21711 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 22701. In materia di interpretazione del contratto, il criterio fondamentale è l’interpretazione letterale dei termini utilizzati dalle parti nella stesura dell’accordo; deve ritenersi esclusa, perciò, l’indagine in merito alla reale intenzione delle parti, ove le espressioni usate nel contratto abbiano natura chiara ed inequivocabile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 6 novembre 2015, n. 22701 Ritenuto in fatto Con atto notificato il 3.3.2004 l’architetto D.G. citava a comparire innanzi al tribunale di Firenze la “Vista” s.r.l.. Esponeva che la società convenuta, come da lettera di incarico datata 20.10.1998, gli aveva conferito mandato di provvedere alla progettazione di una...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 ottobre 2015, n. 20401. Nell’ambito di un contratto per adesione, le clausole di «proroga tacita» (o di rinnovazione del contratto), se predisposte dalla parte più forte, sono prive di efficacia qualora non approvate «specificamente per iscritto», dal contraente debole, e ciò anche qualora abbiano il carattere della «reciprocità e bilateralità»

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 ottobre 2015, n. 20401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro –...