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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2014, n. 9966. il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finche' il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non puo' ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravita' dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. L'inizio della decorrenza del termine di decadenza puo' essere pero' legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravita' dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato

Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2014, n. 9966 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa...

Aliud pro alio – la tutela speciale contrattuale
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Aliud pro alio – la tutela speciale contrattuale

Aliud pro alio Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita Prima di analizzare in particolare la fattispecie dell’aliud pro alio è opportuno rappresentare brevemente (poiché tale lavoro è stato già ampiamente riportato nel saggio...

Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto
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Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto

 Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita   Nozione e natura giuridica   Per autorevole autore [1] la cosa si configura come futura ogniqualvolta...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 maggio 2014, n. 9864. L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. La circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova; con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  7 maggio 2014, n. 9864 Svolgimento del processo 1. Sb.Ro. propose opposizione, davanti al Tribunale di Roma, avverso due decreti con i quali gli era stato ingiunto il pagamento, rispettivamente, di L. 316.274.726 e di L. 35.953.210, in favore di S.M. , a titolo di prestiti non restituiti....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9278. In tema di preliminare è infondata la dedotta violazione dell'art. 1497 c.c. con riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico; il vincolo doveva essere conosciuto dal promissario acquirente perché i vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, secondo l'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 aprile 2014, n. 9278 Svolgimento del processo Con citazione in data 8/3/1990 M.P. conveniva in giudizio F.G. assumendo: – che con contratto preliminare del 23/6/1989 egli aveva promesso di acquistare dal convenuto un immobile in costruzione libero da oneri e privilegi con contestuale versamento di lire...

Vendita con patto di riscatto – dalla nozione sino alle figure affini e vietate
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Vendita con patto di riscatto – dalla nozione sino alle figure affini e vietate

Vendita con patto di riscatto Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf    1) Nozione e la natura giuridica art. 1500 c.c.   patto di riscatto Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta (bene mobile o immobile) mediante la restituzione...

Il contratto di compravendita
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Il contratto di compravendita

  Il contratto di compravendita Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf La compravendita in pdf – scarica il documento Ultimo aggiornamento – 18 settembre 2022 – non riportato, però, all’interno del pdf 1)        Disposizioni generali   Libro IV delle obbligazioni – Titolo III dei...