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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 3000. Le norme vigenti del Codice dei contratti pubblici prevedono l’applicazione di queste norme ai concessionari autostradali per i soli appalti di lavori e non a quelli di servizi o forniture. La sentenza ha così interpretato l’art. 11, comma 5, lett. c) della l. 23 dicembre 1992, n. 498, sostituito dall’art. 29, comma 1 quinquies della l. 27 febbraio 2009, n. 14

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 3000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 208 del 2015, proposto da: Societa’ Ic. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 giugno 2015, n. 3120. Si ha una concessione quando in base al titolo l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’Amministrazione

Consiglio di Stato sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 3120 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5277 del 2014, proposto dal Comune di Cassina de’ Pecchi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 maggio 2015, n. 2690. Il risarcimento dei danni per perdita di “chance”, richiede la prova che l’offerta della società illegittimamente esclusa avrebbe ottenuto la vittoria dell’aggiudicazione. La misura del risarcimento deve tenere conto della mancata esecuzione del contratto ed anche della perdita di un elemento del curriculum, utile per le successive gare

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 maggio 2015, n. 2690 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10254 del 2014, proposto da: Ha.Co. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 17 giugno 2015, n. 3077. Il trasferimento per incompatibilità ambientale degli agenti di polizia non rientra nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti alla disciplina della legge n. 241 del 1990, ed è quindi soggetto agli obblighi imposti dalla normativa sul procedimento amministrativo, tra cui l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 17 giugno 2015, n. 3077 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 856 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. La.Al., con domicilio eletto presso lo studio...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 giugno 2015, n. 3118. Se è vero infatti che la tutela dell’ambiente, lungi dal costituisce un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire ‘trasversale’ rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative) e considerato che l’ambiente, inoltre, è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme (così che è problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l’azione popolare, fatte salve le ipotesi di legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso), deve pur tuttavia ammettersi, in attuazione dei generali principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113, che il singolo soggetto possa agire in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante effetti sull’ambiente in cui vive, individuando precisamente il bene della vita che dall’iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno) e dimostrando che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in posizione differenziata tale da legittimarlo ad agire uti singulus a sua difesa

Consiglio di Stato sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 3118 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7316 del 2005, proposto dalla signora Wa.Ir., rappresentato e difeso dall’avv. Ur.Ba., con domicilio eletto presso la...