Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 17 giugno 2015, n. 3077

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 856 del 2011, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. La.Al., con domicilio eletto presso lo studio legale Ab. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VI n. 21842/2010, resa tra le parti, concernente trasferimento di sede dell’appellante per incompatibilità ambientale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il Cons. Angelica Dell’Utri e uditi per le parti gli avvocati Zu. su delega di Al. e dello Stato C. M. Pi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor -OMISSIS-, allora agente scelto (ora ispettore) della Polizia delle Polizia di Stato dal 1983, in servizio dal 1992 presso il commissariato di Frattamaggiore, a seguito della nota fax in data 10 giugno 1994 del Questore di Napoli è stato trasferito per incompatibilità ambientale presso la Questura di Napoli, ufficio del personale, settore B.

Impugnato il provvedimento davanti al TAR per la Campania, sede di Napoli, con sentenza 28 ottobre 2010 n. 21842 della sezione sesta, notificata il 4 dicembre seguente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, desunto dall’intervenuto trasferimento del ricorrente prima presso il commissariato di Secondigliano, poi presso quello di Scampia, ed avendo il medesimo inoltrato varie domande di trasferimento senza mai richiedere la riassegnazione presso il commissariato di Frattamaggiore; è stata inoltre disattesa la prospettazione della permanenza di interesse morale e risarcitorio alla definizione nel merito del giudizio, nel rilievo che il trasferimento per incompatibilità ambientale è privo di carattere sanzionatorio o disciplinare, tale da radicare un interesse all’annullamento pur in presenza di un radicale mutamento di fatto, mentre sotto il profilo risarcitorio le censure proposte (di difetto di motivazione e, ipoteticamente, di incompetenza) non erano idonee a comprovare l’effettiva spettanza del bene della vita al quale il ricorrente aspirava. Al fine di valutare il soccombente virtuale al quale addebitare le spese di causa, è stata infine rilevata l’appartenenza del provvedimento impugnato al genus dei provvedimenti di trasferimento per servizio, qualificabili in termini di “ordini” nell’ordinamento militare, sottratti alla disciplina generale degli atti amministrativi, quindi all’obbligo di specifica motivazione e degli adempimenti procedimentali partecipativi.

Con atto inoltrato per la notifica il 28 gennaio 2011 il signor -OMISSIS- ha proposto appello avverso l’indicata sentenza, a sostegno del quale ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (specie art. 55), del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (specie art. 32), dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, delle norme e dei principi generali in materia; incompetenza; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto e vizio dei presupposti di fatto e di diritto; errore e vizio della motivazione; eccesso di potere; falsa causa; contraddittorietà; sviamento; illegittimità derivata.

Ciò in relazione ai seguenti aspetti:

a.- Come statuito dal Consiglio di Stato in fattispecie analoga, anche i provvedimenti quale quello in questione devono essere sorretti da specifica motivazione e sono sindacabili davanti al giudice amministrativo. Nella specie, l’Amministrazione resistente non ha mai depositato in giudizio né il provvedimento integrale di trasferimento, né gli atti presupposti, per cui ancor oggi il ricorrente ignora l’organo che lo ha emesso e le ragioni della sua adozione.

b.- Come esposto in memoria, egli non ha richiesto di rientrare nell’originaria sede poiché l’attività lavorativa svolta successivamente è stata molto più importante e gratificante, tale da consentirgli di conseguire riconoscimenti che ben difficilmente avrebbe ottenuto presso il commissariato di Frattamaggiore. Nel contempo, non ha potuto chiedere di esservi ritrasferito ignorando la permanenza o meno delle ragioni che avrebbero giustificato il trasferimento per incompatibilità ambientale e, comunque, stante il clima di sospetto sulla sua persona. Né avrebbe dovuto impugnare i successivi trasferimenti, non lesivi.

c.- Ciò non significa che non abbia interesse morale all’annullamento del provvedimento che, proprio per non esser motivato, ha lasciato seri dubbi sulla sua moralità. Dunque, con la chiesta pronuncia intende ottenere piena “riabilitazione”.

d.- Premesso che tra i motivi di ricorso vi era non solo il difetto di motivazione, ma anche la violazione di legge, è evidente che il provvedimento, per effetto del quale è stato trasferito da compiti investigativi alla vigilanza delle celle interrate della Questura di Napoli, ha prodotto una lesione della persona e della professionalità del ricorrente, cioè di un bene della vita che va tutelato. Ha quindi interesse attuale, poiché il mancato apprezzamento della legittimità o meno della condotta dell’Amministrazione frustrerebbe il suo interesse strumentale a dimostrare il danno al suo prestigio professionale.

e.- Erroneamente il TAR ha ritenuto il ricorso infondato.

e.1.- La doglianza relativa all’incompetenza del Questore, ancorché stringata, era evidentemente riferita alla previsione dell’art. 55, co. 5, del d.P.R. n. 335 del 1982, secondo cui l’adozione del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale compete al Capo della Polizia e non al Questore. D’altra parte, la stringatezza del motivo è dovuta alla mancata esibizione del provvedimento integrale, non potendosi ritenere equivalente la nota fax del 10 giugno 1994.

e.2.- La doglianza di difetto di motivazione, articolata anche con riferimento all’interesse pubblico ed alle esigenze di servizio, era congrua stante l’assenza assoluta di motivazione.

e.3.- Il TAR ha omesso di esaminare la censura di violazione del cit. art. 55, co. 4, prevedente i casi tassativi in cui è possibile trasferire d’ufficio il dipendente della P.S..

f.- Erroneamente il TAR ha ritenuto trattarsi di ordine nell’ambito dell’ordinamento militare, poiché la Polizia di Stato è ad ordinamento civile.

g.- La condanna alle spese fa erronea applicazione dell’art. 26 cod. proc. amm. in relazione all’art. 92, co. 2, atteso che la compensazione sarebbe risultata più opportuna e corretta.

h.- Il TAR non ha esaminato tutti i motivi di gravame, che pertanto si ripropongono integralmente.

Il Ministero dell’interno con la Questura di Napoli si sono formalmente costituiti in giudizio ed hanno depositato la documentazione prodotta in primo grado.

L’appellante ha presentato memoria in data 27 marzo 2015.

L’appello, introitato in decisione all’udienza pubblica del 23 aprile 2015, è fondato.

Ai sensi dell’art. 55, co. 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, il trasferimento ad altra sede di agenti della Polizia di Stato c.d. per incompatibilità ambientale può essere disposto quando “la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione”.

Com’è noto, siffatto trasferimento è privo di carattere sanzionatorio o disciplinare, potendo anche prescindere da diretti profili di imputabilità al dipendente della situazione di incompatibilità ambientale. Nondimeno, è indubbio che sia suscettibile di ledere la professionalità del destinatario, in quanto da adottarsi, come prescritto, in ragione del nocumento al prestigio dell’Amministrazione; prestigio appunto compromesso dalla permanenza in quella sede del dipendente, individuata come la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà alla cui eliminazione mira il trasferimento stesso.

Tanto è quanto basta, nella specie, a ritenere la sussistenza almeno di un interesse morale alla definizione nel merito della controversia.

Non senza dire che non può escludersi neppure un interesse risarcitorio, stante la possibilità di attivare successivamente la relativa azione autonoma nei termini di decadenza di cui all’art. 30, co. 5, cod. proc. amm., sulla fondatezza della quale non era dato al primo giudice pronunziarsi preventivamente.

Erroneamente, pertanto, il TAR ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’originario ricorso.

Ciò comporta l’annullamento della sentenza e, nel contempo, atteso che non si versa nelle ipotesi tassative di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., l’esame nel merito della controversia in secondo grado.

Al riguardo, va disattesa la censura di incompetenza del Questore, di carattere pregiudiziale, dal momento che il co. 5 del cit. art. 55 attribuisce al Capo della Polizia la determinazione della “destinazione” del personale appartenente ai ruoli della P.S. e che il movimento dell’originario ricorrente, evidentemente in forza (id est “destinato”) alla Questura di Napoli, è avvenuto nell’ambito di tale destinazione, cioè all’interno degli uffici riconducibili a quest’ultima, in tal modo rientrando nelle competenze del Questore.

La fondatezza dell’appello, nella parte sostanziale, si ravvisa invece in relazione ad altre censure.

Difatti, diversamente da quanto addotto nella sentenza appellata con affermazione contestata in questa sede, il disposto trasferimento per incompatibilità ambientale non rientra nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti, come tali, alla disciplina della legge n. 241 del 1990, giacché la Polizia di Stato è ad ordinamento civile, sicché il provvedimento in parola resta soggetto alla normativa relativa al procedimento amministrativo e, quindi, agli obblighi di cui alla citata legge n.241 del 1990 (cfr., in termini, Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2010 n. 388, richiamata dall’appellante).

Tra tali obblighi v’è, segnatamente, quello di motivazione di cui all’art. 3, co. 1, secondo cui a tal fine devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

A questo proposito nessun elemento si riscontra nel medesimo provvedimento, il quale va identificato nella nota inviata via fax in data 10 giugno 1994 n. 2.3/33-7309 a firma del Questore di Napoli, non essendo stato depositato neppure in questa sede alcun altro atto di cui la stessa nota possa considerarsi mera comunicazione.

Coglie dunque nel segno la censura, reiterata con l’appello, di carenza assoluta di motivazione, laddove il ripetuto provvedimento si limita a disporre il trasferimento immediato “per motivi di incompatibilità ambientale”, senza nulla aggiungere, cioè senza spiegare minimamente di aver inteso applicare il cit. art. 55, co. 4, tanto meno in esito ad una determinata istruttoria, ed indicare i presupposti di fatto in base ai quali la permanenza dell’agente scelto -OMISSIS- sarebbe stata di nocumento al prestigio del commissariato in cui il medesimo prestava servizio; anzi neppure è certo che tanto si ritenesse, onde il trasferimento si rivela emesso in violazione della fattispecie disciplinata dallo stesso art. 55, co. 4.

In conclusione, assorbita ogni ulteriore doglianza, l’appello dev’essere accolto.

Tuttavia la singolarità della fattispecie, nonché la gratificazione ed i riconoscimenti che lo stesso appellante afferma di aver potuto conseguire dalla successiva attività lavorativa, consigliano la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Salvatore Cacace – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2015.

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