Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 4 novembre 2015, n. 22511 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ROSELLI Federico – Presidente di sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. Dott....
Categoria: Diritto Amministrativo
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 gennaio 2016, n. 34. L’art. 113 codice degli appalti al primo comma prevede l’obbligo per l’aggiudicatario ed esecutore dell’appalto di costituire una garanzia fideiussoria, con l’ulteriore previsione (comma 4) che la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento. Trattasi, com’è agevole intuire dalla natura e finalità connesse a tale prestazione, di un adempimento dovuto, la cui inadempienza va collegata al mero fatto dell’affidatario senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltate in ordine alle conseguenze del mancato adempimento (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 12/3/2015 n. 1321). Circa i tempi di presentazione di detta garanzia la normativa del T.U. degli appalti alcunché precisa; nondimeno appare ragionevole ritenere, avuto riguardo alla ratio della cauzione, chiaramente ravvisabile nella garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, che il termine ultimo entro il quale produrre il documento in questione sia quello che coincide con la stipula del contratto di appalto
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 8 gennaio 2016, n. 34 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2015, proposto da: Ne. Li. Spa; contro Regione Sardegna, Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile;...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 gennaio 2016, n. 36. Il regime di guarentigie assicurato al soggetto aggiudicatario di cui all’art.125 c.p.a non ha rilevanza alcuna in ordine alla proposizione del ricorso (e dell’appello) incidentale, dovendosi riconoscere in capo al ricorrente e appellante incidentale un interesse sostanziale, di ordine morale, professionale e di immagine a veder confermata in sede giudiziaria la legittimità degli atti della procedura concorsuale concludenti per l’affidamento dell’appalto in capo alla medesima concorrente. Il procuratore generale che, per i limitati e/o comunque specifici poteri espressamente conferiti, non assume il ruolo di procuratore munito di potere di rappresentanza ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, come interpretato dalle pronunce giurisprudenziali rese da questo giudice amministrativo d’appello a mezzo del suo più elevato organismo (l’Adunanza Plenaria), non è tenuto a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara della Società, di cui è procuratore
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 8 gennaio 2016, n. 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6188 del 2015, proposto da: Gr. La. Fi. Spa in proprio e quale Mandataria Rti, Rti –...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24824. Nei musei l’affidamento dei “servizi aggiuntivi” di assistenza agli utenti (es. caffetteria, ristorazione) è qualificato come concessione di servizio pubblico, mentre il servizio di biglietteria è qualificato come appalto di servizio pubblico. La Corte ha conseguentemente stabilito che spettano alla competenza del Giudice amministrativo le controversie relative alla gestione dei “servizi aggiuntivi”, mentre spettano alla competenza del Giudice ordinario le competenze relative alla fase esecutiva del servizio di biglietteria
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 9 dicembre 2015, n. 24824 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 dicembre 2015, n. 5823. La programmazione delle opere pubbliche è modificabile, dall’ente locale, sulla base di nuove considerazioni attinenti alla migliore gestione dell’interesse pubblico, nell’esercizio del potere di autotutela. Ne deriva che il Comune interessato è legittimato a porre in essere quanto necessario per mutare gli atti della propria programmazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 dicembre 2015, n. 5823 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 4207 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pe. ed altri (…); contro Il Comune di Melzo...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 24 dicembre 2015, n. 5830. I presupposti per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio della concessione di costruzione con effetti ex tunc sono l’illegittimità originaria del provvedimento, l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari e/o l’eventuale negligenza o della malafede del privato che ha indotto in errore l’Amministrazione o ha approfittato di un errore della medesima. Orbene, l’Amministrazione deve, sia pure sinteticamente, dare conto della sussistenza di tali presupposti con l’avvertenza che pur non riscontrandosi un termine di decadenza del potere de quo, la caducazione che intervenga ad una notevole distanza di tempo e dopo che le opere sono state completate esige una più puntuale e convincente motivazione a tutela del legittimo affidamento
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 24 dicembre 2015, n. 5830 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5404 del 2015, proposto da: Comune di Mozzagrogna; contro Gi.Bu. ed altri (…); per la riforma; della...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 24 dicembre 2015, n. 5837. La statuizione sulle spese di lite, disposta dal giudice di prime cure, è censurabile nella sua misura in appello solo per manifesta illogicità od errore di fatto e, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto se le stesse siano state poste, in tutto od in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre non è sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l’esercizio del potere discrezionale del giudice sull’opportunità di compensarle o di non compensarle, in tutto od in parte, tra le parti
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 24 dicembre 2015, n. 5837 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 7799/2015 RG, proposto dal Comune di Gaeta; contro St.Iz., non costituita nel presente giudizio;...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2016, n. 101. In tema di sanzioni amministrative, le macchine da gioco, anche se conformi alle prescrizioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 r.d. 18.6.1931 n. 773 (TULPS), come modificato dall’art. 22 comma 3 della legge 27.12.2002 n. 289, ove riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del “poker”, sono vietate a norma del comma 7 bis del suddetto articolo 110 del TULPS, introdotto dall’art.39 del d.l. 30.9.2003 n. 269, cony. nella 1.24.11.2003 n.326, e la distribuzione, l’installazione o il consentire l’uso delle stesse è sanzionato dal comma 9, lett. e), del medesimo art.110 del, TULPS . E’vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto ( Cass, pen. n. 3739112013) ed il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile. E’ irrilevante, pertanto, che la direttiva comunitaria n. 2000131/CE preveda i c.d. giochi promozionali e che altri ordinamenti consentano l’utilizzo di determinate apparecchiature essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall’ordinamento interno. Il solo fatto che le apparecchiature in questione consentano la selezione dell’opzione “poker room” e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, corífigúra l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando il divieti oggetto delle contestazioni.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2016, n. 101 Fatto e diritto L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per quanto possa occorrere il Ministero dell’Economia e, delle Finanze propongono ricorso per cassazione contro S.M. G.m.b.h, che non svolge difese, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 23.9.2013, che...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 dicembre 2015, n. 5841. In tema di ricorso amministrativo, l’art. 101, 2° comma, c.p.a., statuisce che “si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio” ossia entro il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 46 c.p.a., decorrente dal perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio d’appello
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 dicembre 2015, n. 5841 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4122 del 2009, proposto da: Ca.Ca. ed altri (…); contro Provincia di Siena ed altri (…); per...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 dicembre 2015, n. 5846. In merito al provvedimento sanzionatorio della realizzazione del manufatto abusivamente realizzato, è infondato l’asserito vizio concernente il difetto di motivazione laddove, nel provvedimento di rigetto della domanda di condono, l’ente comunale afferma che essa non può essere accolta in quanto “l’aumento di altezza di una parte del piano sottotetto ha comportato l’alterazione sostanziale del profilo altimetrico originario, non consentito dalle norme del vigente Piano di Recupero”, richiamando, l’atto in questione, le valutazioni svolte dall’ufficio tecnico comunale. Dunque, ingiungendosi, nell’ordinanza di demolizione, la rimozione della maggiore altezza della parte di sottotetto, deve concludersi che la motivazione è conforme ai parametri di adeguatezza necessari per consentire l’esercizio del diritto di difesa e il controllo giurisdizionale avendo, la P.A., chiaramente indicato le ragioni poste a fondamento degli atti censurati
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 dicembre 2015, n. 5846 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7269 del 2012, proposto da: D.Ro.; contro Ab.Ca. ed altri (…); per la riforma; della sentenza 22...