consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 8 gennaio 2016, n. 36

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6188 del 2015, proposto da:

Gr. La. Fi. Spa in proprio e quale Mandataria Rti, Rti – Ja. De Nu. Nv, Rti – Grl Ca. e Co. Srl;

contro

Autorità Portuale di Taranto;

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

nei confronti di

As. Spa;

Lo. In. Spa, Studio Ing. Lu. Se.;

Pi. Co. Spa;

Commissario Straordinario ex Dpcm 17/02/2012, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01119/2015, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione esecutiva e realizzazione interventi per il dragaggio di sedimenti dell’area del molo polisettoriale del porto di Taranto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Taranto e di As. Spa e di Commissario Straordinario ex Dpcm 17/02/2012;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Ugo De Luca (in dichiarata delega di Sticchi Damiani), Annoni, Pellegrino e l’avvocato dello Stato Noviello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto n. 64/14 del 12/5/2014 l’Autorità Portuale di Taranto indiceva una procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 81 e 83 dlgs n. 163/06 per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di interventi per il dragaggio di 2,3 mm3 di sedimenti dell’area del molo polisettoriale e la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto, per un importo a base d’asta di euro 72.210.917,56.

All’esito delle operazioni di gara condotte dalla Commissione giudicatrice l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva, con delibera n. 485/14 del 28/11/2014, all’impresa As. s.p.a., classificatasi al primo posto della relativa graduatoria di merito con punti 95,315, mentre al secondo e terzo posto si classificavano, rispettivamente, Gr. La. Fi. s.p.a. (punti 88,993) e Co. D’Ac. s.p.a.(punti 83, 270).

La seconda classificata, Gr. La. Fi., impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di As., nonché gli atti della procedura concorsuale di che trattasi innanzi al TAR della Puglia sezione di Lecce, presso cui veniva altresì proposto ricorso incidentale di tipo escludente da parte di As., evocata in giudizio.

Con sentenza n. 1119/15 l’adito Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso incidentale proposto altresì da As. e dichiarava inammissibile il ricorso principale.

In particolare, il primo giudice, con il predetto decisum, dopo aver respinto le eccezioni sollevate dalla ricorrente principale Gr. la. Fi. in ordine alla ammissibilità alla gara di As., accoglieva il primo motivo di gravame incidentale di carattere escludente dedotto da quest’ultima, ritenendo fondato il rilievo circa il mancato adempimento dell’obbligo di dichiarazione prevista dall’art. 38 dlgs n. 163/06 da parte del dr Sardella, procuratore di Gr. la. Fi., individuato dal TAR come amministratore della predetta Società, in quanto tale assoggettato all’onere dichiarativo di che trattasi.

Gr. La. Fi. ha impugnato detta sentenza, deducendo a sostegno del proposto gravame una serie di doglianze, così rubricate:

A)erroneo accoglimento del ricorso incidentale: in primo luogo il ricorso di As. è da considerarsi improcedibile, per essere intervenuta nelle more la stipula del contratto, sì che la pretesa dell’attuale controinteressata è stata definitivamente soddisfatta, con conseguente cessazione dell’interesse a ricorrere.

Inoltre il TAR è incorso in un indiscutibile errore di fondo, quello di non essersi accorto che i poteri dallo stesso rilevati in base alla visura camerale sono in realtà quelli conferiti ad altro procuratore di Fi., l’ing. Za.;

B I) erroneo rigetto del primo motivo del ricorso principale, sul rilievo che As. ha omesso di rendere la dichiarazione ex art. 38 citato relativamente alla posizione del dr Zo., direttore tecnico di As. cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;

B II) erroneo rigetto del secondo motivo di ricorso principale, posto che As. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver reso le dichiarazioni ex art. 38 citato con riguardo ai procuratori D’An. e Vi.;

riproposizione dei motivi di ricorso principale non esaminati:

C I) violazione degli artt. 2, 46 comma 1-bis, 86 e ss del d.lgs. n. 163/2006 e del D.M. 14/1/2008. Violazione della legge di gara: Difetto di istruttoria: eccesso di potere;

C II) Violazione degli artt.2 e 6 e ss. Del dlgs n. 163/2006; violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90; Violazione della legge di gara; difetto di istruttoria; violazione della par condicio; eccesso di potere;

C III) Violazione di legge (in particolare art. 2 del dlg s n. 163/06) e della legge di gara; violazione dei basilari principi in materia di aggiudicazione di contratti pubblici tra cui quello di segretezza delle offerte; eccesso di potere di gara;

C IV) Violazione degli artt. 2 e 46 comma 1bis del dlgs n. 163/06; violazione del D.M. 14/1/2008; violazione della legge di gara; difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; eccesso di potere;

C V) Violazione degli artt.2 e 46 comma 1 bis del dlgs n. 1263/06; violazione del D.M. 14/1/2008; violazione della legge di gara; difetto di istruttoria; irragionevolezza; eccesso di potere;

C VI) violazione degli artt.2 e 46 comma 1-bis del dlgs n. 163/2006; violazione della legge di gara violazione di legge 8 art. 2 dlgs n. 163/06); violazione della legge di gara; difetto di istruttoria;

C VII) violazione di legge (art. 2 dlgs n. 163/06); violazione della legge di gara; difetto di istruttoria; eccesso di potere;

C VIII) eccesso di potere e di violazione di legge (in particolare art. 86 e ss del dlgs n. 163/06) sotto ulteriori profili;

C IX) Eccesso di potere e violazione di legge, sotto altri profili.

Dal canto suo As. si è costituita in giudizio. depositando appello incidentale e memoria ex art. 101 comma 2 c.p.a.

A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure:

– violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti esposti nel ricorso incidentale di primo grado da parte della sentenza impugnata; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del dlg n. 163/2006 e della legge di gara

Il Tar secondo l’appellante incidentale a proposito della questione relativa alla mancata dichiarazione ex art. 38 citato è incorso in un errore di fatto, rappresentando (erroneamente) dei poteri, che, però, non erano,indubbiamente, attribuiti al dr Sardella; e ciò in quanto ha assunto come riferimento documentale di conferimento di poteri la visura camerale che invece contiene l’elencazione dei poteri attribuiti ad altro procuratore speciale della Società Fi., l’ing. Za.. Nondimeno, sempre secondo As., in base alla procura notarile del 1995, il dr. Sa. risulta titolare di poteri che lo designano come amministratore munito di potere di rappresentanza.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 c.pa., As. ha poi riproposto, in primo luogo, il secondo motivo di ricorso incidentale, non esaminato dal Tar, così articolato:

violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; violazione degli artt. 2 e 86 del dlgs n. 1263/06; illogicità manifesta.

Sono state infine riproposte le eccezioni in rito non esaminate dal Tar, indicate nella inammissibilità del quinto, nono, decimo e undicesimo motivo del ricorso principale non presi in esame dal primo giudice.

Si è costituita in giudizio l’Autorità portuale di Taranto, che ha concluso per il rigetto dell’appello di Gr. la. Fi., stante, a suo dire, l’infondatezza delle relative censure.

Le parti, in vista della trattazione del merito, hanno prodotto apposite memorie difensive, anche di replica.

All’udienza pubblica del 10 novembre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto di controversia è la gara d’appalto per la progettazione esecutiva e i lavori di dragaggio di sedimenti in area molo polisettoriale del porto di Taranto, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 commi 1 e 2 e dell’art. 83 del dlgs n. 163/2006.

In primo grado le due Società “contendenti”, Gr. La. Fi. e As. (rispettivamente seconda e prima classificata all’esito della procedura selettiva per cui è causa), in via preliminare, hanno sollevato questioni dirette reciprocamente a far dichiarare l’esclusione dalla gara delle predette partecipanti; e ciò con riferimento alla problematica della dichiarazione sui requisiti soggettivi a rendersi ai sensi dell’art. 38 del dlgs n. 163/2006; e tali censure sono state reciprocamente anche in questa sede riproposte.

In particolare, ciascuna delle anzidette Società ha “accusato” l’altra di essere incorsa nella violazione delle previsioni legislative poste dalla citata norma, senza che la stazione appaltante avesse provveduto all’adozione della relativa sanzione espulsiva.

Prima di occuparsi di tali problematiche, occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso incidentale di primo grado sollevata in via prioritariamente logica dall’attuale appellante, sul rilievo che il bene della vita sarebbe stato già conseguito da As. con l’intervenuta stipula del contratto, non più pregiudicabile, senza che residui un interesse qualificato alla proposizione dell’impugnativa incidentale.

L’eccezione va decisamente disattesa.

Il regime di guarentigie assicurato al soggetto aggiudicatario di cui all’art. 125 c.p.a non ha rilevanza alcuna in ordine alla proposizione del ricorso (e in questa sede dell’appello) incidentale, dovendosi riconoscere in capo al ricorrente e appellante incidentale un interesse sostanziale, di ordine morale, professionale e di immagine a veder confermata in sede giudiziaria la legittimità degli atti della procedura concorsuale concludenti per l’affidamento dell’appalto in capo alla medesima concorrente.

Ciò preliminarmente precisato, va scrutinato il motivo di appello con cui si deduce la erroneità del decisum che ha accolto il motivo escludente dedotto nei confronti di Gr. La. Fi. da As. con il gravame incidentale di primo grado, laddove il primo giudice ha imputato all’attuale appellante principale la mancata allegazione della dichiarazione ex art. 38 dlgs n. 163/06 del suo procuratore dr Fr. Sa..

In particolare il Tar ha rilevato che al dr Sardella sono stati conferiti poteri di rappresentanza e di amministrazione della Gr. La. Fi. di ampia estensione, tali da farlo considerare un amministratore della Società munito, appunto, di poteri di rappresentanza, con conseguente obbligo dichiarativo ex art. 38 più volte citato.

Parte appellante contesta la ricostruzione dei poteri del dr Sa. operata dal Tar, posto che, in base ai poteri ad esso conferiti, il medesimo non avrebbe potuto essere considerato amministratore della Società, tenuto, in quanto tale, a dichiarare la insussistenza delle cause soggettive di esclusione previste dalla suindicata norma del dlgs n. 163/2006.

L’assunto difensivo merita positivo apprezzamento.

Invero, il giudice di prime cure è incorso in un errore evidente, quello di attribuire, sulla scorta della visura camerale, i poteri di rappresentanza propri di altro procuratore speciale di Gr. La. Fi., l’ing. Za., al procuratore speciale dr Sardella.

Dall’esame del certificato di visura storica della CCIAA di Roma, cioè del documento dal quale il Tar ha tratto le sue conclusioni, si evince chiaramente che quei poteri di “assumere ogni e qualsiasi tipo di appalto e concessione, sia in Italia che all’estero, sia a trattativa privata che in seguito a concorsi e gare e, a tale scopo rappresentare la società sia in sede di prequalificazione, sia in tutte le trattative, negli appalti concorso, aste, licitazioni private e in genere in tutte le gare di appalto e/o concessioni di lavori…” sono esattamente quelli conferiti all’ing. Za. e non già al dr Sardella.

Questo sta significare che nella specie si è verificato un singolare errore, quello di aver attribuito al Sardella poteri che non sono quelli riportati in sentenza; e quindi non si può minimamente parlare, sulla scorta della visura camerale citata (erroneamente), dell’esistenza in capo a detto procuratore di un munus rappresentativo tale da farlo ritenere assoggettato all’obbligo dichiarativo in parola.

As. su detta questione, allo scopo di “paralizzare”gli effetti del primo motivo dell’appello principale, propone a sua volta appello incidentale e “attacca” il decisum in questione in ragione di un asserito errore di rappresentazione commesso dal Tar nell’esaminare il proprio ricorso incidentale.

Più specificatamente, la Società aggiudicataria rileva che, a suo tempo, il vizio escludente fatto valere nei confronti della ricorrente principale (Gr. La. Fi.), costituito sub specie della denunciata violazione dell’art. 38, era stato formulato con riferimento ai poteri desumibili dalla procura speciale conferita al dr Sardella con atto rep. N.113993/28839 del 25 luglio 1995.

Sostiene As. che proprio i poteri conferiti con detta procura sono tali da attribuire al dr Sardella lo status di amministratore di fatto della Società Fi.: tutto ciò, se correttamente percepito dal Tar, avrebbe inevitabilmente condotto ad un accoglimento delle ragioni di tipo escludente poste a fondamento del ricorso incidentale, ancorché da effettuarsi sulla base di una esatta individuazione del documento legittimante la deduzione del vizio in questione.

L’appello incidentale sul punto va disatteso.

Invero, un’attenta lettura della procura, di cui al suindicato atto notarile, conferita al dr Sardella dal Consiglio di Amministrazione della Gr. La. Fi. porta decisamente ad escludere che il predetto procuratore rientri nella figura di amministratore munito di poteri di rappresentanza, ai fini dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 38 citato, come elaborata dalla giurisprudenza intervenuta in materia (cfr pronunce Adunanza Plenaria n. 23/2013 e 16/2014).

Dal predetto documento, invero, è possibile testualmente leggere che al dr Sardella sono conferiti “gli opportuni poteri nei confronti di autorità, Enti, amministrazioni pubbliche e private… nell’ambito delle facoltà conferite”.

Proseguendo nell’excursus testuale del contenuto della procura, è dato rilevare che il dr Sa. ha la facoltà di“esigere e riscuotere somme, mandai, buoni del tesoro, vaglia, assegni, depositi cauzionali, effettuare operazioni bancarie e finanziarie, effettuare versamenti e depositi presso istituti di credito e uffici postali, girare assegni circolari e bancari, rappresentare la Società in tutti i rapporti con l’Amministrazione finanziaria, compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici tutti gli atti ed operazioni per ottenere concessioni, atti autorizzativi, stipulare e sottoscrivere disciplinari…”.

I poteri elencati sono, a ben vedere, quelli che attengono ad alcuni aspetti, sicuramente importanti della vita di un società, ma pur sempre limitati a specifici settori, quelli di tipo finanziario- economico (“nell’ambito delle facoltà conferite”), senza però assurgere alla dignità di poteri di gestione propri di un rappresentante e amministratore di fatto della Società.

In altri termini, il dr Sardella è sì un procuratore ad negotia, ma non è dotato di poteri di consistente entità tali da poterlo qualificare, in base alla regula iuris di tipo sostanzialista affermata in particolare dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 23/2013, come un “amministratore della Società munito di poteri di rappresentanza”; e, se così è, il suindicato procuratore non era tenuto a rendere, in base ai poteri di cui alla procura del 27/5/1995, la dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara della Società, di cui, appunto, era solo uno dei procuratori speciali.

Sulla base delle suesposte considerazioni, deriva che il primo motivo dell’impugnativa principale qui proposta si rivela fondato; e limitatamente a questo mezzo di contestazione il gravame in rassegna va accolto, con conseguente riforma, in parte qua, della sentenza n. 1119/15, mentre infondato si rivela l’appello incidentale proposto da As., in relazione, naturalmente, al motivo di carattere escludente sopra illustrato.

Rimanendo sempre nell’ambito delle questioni di tipo preliminare, inerenti, per intenderci, all’ammissibilità o meno alla gara delle due suindicate concorrenti, vanno esaminati il primo e il secondo motivo d’appello, riproduttivi del primo e secondo mezzo del ricorso di prime cure.

Col motivo rubricato sub BI) Gr. la. Fi. invoca la mancata esclusione di As., in ragione della mancata dichiarazione della cessazione infrannuale del direttore tecnico di As., l’ing. Zo., ma il rilievo, come correttamente osservato dal Tar, non ha pregio.

L’art. 38 comma 1 lettera c) prevede l’onere dell’indicazione dei cessati dalla carica (di direttore tecnico) nell’anno antecedente al bando di gara, ma l’ing. Zo. era cessato dalla carica di direttore ben prima di tale periodo.

Il predetto, infatti, risulta essersi dimesso da direttore tecnico in data 31/10/2011, con effetti dal 31/12/2011 (e di tanto il Cda di As. ha preso atto con verbale del 9/12/2012), in epoca, cioè, si ripete, di molto antecedente alla avvenuta pubblicazione del bando di gara, datata 15 maggio 2014), sicché alcun obbligo dichiarativo può ravvisarsi in capo alla Società resistente relativamente alla posizione dell’ing. Zo..

Una riprova delle suindicate circostanze temporali, in cui allocare la cessazione dalla carica predetta, è data dai documenti SOA, laddove nelle relative certificazioni, pure indispensabili per poter partecipare alle gare di appalto, l’ing. Zo. figura nell’elenco dei nominativi indicati come direttore tecnico per gli anni 2010 e 2011, mentre, per il successivo 2012, egli già non è inserito tra coloro che rivestono detta qualifica.

Con il motivo sub B2) parte appellante lamenta la mancata presentazione da parte di As. della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di moralità professionale, ex art. 38 comma 1 lettera b),C) e m-ter, in relazione a due procuratori, il dott. D’An. e l’ing. Lu. Vi..

Il motivo non appare condivisibile.

Anche qui occorre in linea preliminare rifarsi ai principi affermati da questo Consesso con la pronuncia n. 23/2013 dell’Ad. Pl., che ha riconosciuto l’esistenza di un obbligo dichiarativo in capo al procuratore speciale (e D’An. e Vi. sono procuratori speciali), purché questi sia dotato in concreto di poteri di ampiezza tale da renderlo assimilabile, nella sostanza, all’amministratore munito di poteri di rappresentanza. Ma non è questo il caso che ci occupa.

Invero, come desumibile dalla lettura della visura camerale prodotta in giudizio, il dr D’An. e l’ing. Vi. sono qualificati, rispettivamente, procuratore e procuratore generale della Società, ma la loro figura, per i limitati e/o comunque specifici poteri ivi espressamente conferiti, non è in grado di far loro assumere il ruolo di procuratore munito di potere di rappresentanza ex art. 38 citato, come interpretato dalle pronunce giurisprudenziali rese da questo giudice amministrativo d’appello a mezzo del suo più elevato organismo (l’Adunanza Plenaria).

Di qui, dunque, l’infondatezza delle censure dedotte con i su illustrati motivi dall’appellante principale.

Conclusivamente in ordine alle domande e ai profili di doglianza sin qui esaminati e definiti, l’appello di Gr. La. Fi. va accolto, in relazione alla errata statuizione del TAR di dichiarare, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, inammissibile il ricorso principale, mentre per altra parte, e precisamente quella in cui si contesta a carico di As. l’inadempimento degli obblighi dichiarativi ex art. 38 citato, va respinto. Come da respingere, sempre relativamente alla predetta questione, è l’appello incidentale di As..

Una volta definite le questioni che in via preliminare e ”a monte” potevano dirimere la controversia (i cosiddetti motivi escludenti reciprocamente denunciati dalle parti in causa), occorre occuparsi delle questioni che vanno a riguardare il merito del contenzioso, sollevate da Gr. La. Fi. (appellante principale) con i motivi rubricati sub C) e altresì dedotti “correlativamente” da As. (appellante incidentale e resistente) con la riproposizione dei motivi ex art. 101 c.pa. di cui al capo II del relativo gravame.

In relazione alla definizione dei profili di doglianza di merito, al fine di pervenire ad una decisione definitiva, la Sezione ritiene di avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio e per l’effetto disporre quanto segue:

è nominato C.T.U. il Direttore del Corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Idraulici e dei Trasporti presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, con facoltà di delega ad altro professore della materia;

i quesiti cui il CTU dovrà rispondere sono i seguenti:

“ – accertare la compatibilità o meno con il progetto definitivo posto a base di gara (redatto a cura di So.) della proposta tecnica migliorativa contenuta nell’offerta di As. relativamente al sistema di drenaggio ivi formulato;

“- accertare la compatibilità o meno con la normativa tecnica in generale e con quella recata dal disciplinare della struttura e delle dimensioni dei pali ai fini di marginamento e di consolidamento della cassa di colmata come indicati dall’offerta di As.;

“-accertare la compatibilità o meno con il progetto di base del sistema di dragaggio dei sedimenti proposto da As. nella sua offerta; e tanto anche con riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori previsti dal disciplinare di gara;

“-accertare la compatibilità o meno con le prescrizioni tecniche contenute nel progetto posto a base di gara della proposta progettuale di Gr. La. Fi. relativamente alle lavorazioni per il marginamento a mare della cassa di colmata, nonché in ordine alla fattibilità tecnica della proposta migliorativa di GLF;

“- accertare la compatibilità o meno con il progetto di base dell’offerta tecnica proposta da Gr. La. Fi. relativamente alla formulata stima della quantità di acciaio da adoperarsi nelle lavorazioni per le opere di marginamento della colmata e i tempi di consolidazione della cassa di colmata”;

delega per la ricezione del giuramento del CTU il giudice relatore dott. An. Mi.;

fissa la data del 28 gennaio 2016, ore 11, per la comparazione del CTU davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento presso la sala di udienza della IV Sezione del Consiglio di Stato;

fissa i seguenti termini:

e1) il termine del 10 febbraio 2016 per la corresponsione al CTU di un anticipo del suo compenso nella misura di euro 6.000,00 (seimila//00), a carico provvisoriamente dell’appellante Gr. La. Fi.;

e2) il termine del 10 febbraio 2016 per la nomina, a cura delle parti, di propri consulenti tecnici;

e3) il termine del 28 febbraio2016 per la trasmissione alle parti, a cura del CTU di uno schema della propria relazione,ovvero se nominati, ai consulenti tecnici;

e4) il termine del 20 marzo 2016 per la trasmissione al CTU a cura dei CT di parte delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;

e5) il termine del 15 aprile 2016 per il deposito in segreteria della relazione finale del CTU, con ogni allegata documentazione giustificativa.

Ritiene, infine, la Sezione di fissare l’udienza pubblica di discussione del merito alla data del 9 giugno 2016.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), parzialmente e non definitivamente pronunziando sull’appello come in epigrafe proposto, così provvede:

– accoglie in parte l’appello principale, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado di Gr. La. Fi.

– rigetta in parte l’appello principale;

– rigetta l’appello incidentale proposto da As. spa;

– quanto alle questioni di merito di cui ai restanti motivi dell’appello principale ed a quelli riproposti dalla controinteressata As. spa con memoria ex art. 101 c.p.a, dispone l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione della causa l’udienza pubblica del 9 giugno 2016

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico – Presidente

Raffaele Potenza – Consigliere

Andrea Migliozzi – Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio – Consigliere

Francesco Mele – Consigliere

Depositata in Segreteria il 08 gennaio 2016.

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