Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9286 Svolgimento del processo Con citazione 24.6.1997 T.A. conveniva davanti al Tribunale di Parma E.R.E. sri e premesso di aver stipulato il 2.9.1996 un contratto di appalto per l’esecuzione di opere di finiture esterne ed interne di un edificio in Parma via Bixio 115,...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 aprile 2014, n. 9301. Al fine di poter considerare – ai sensi del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, articolo 17, – come lavoro effettivo la meta' del tempo impiegato dal lavoratore dipendente di una societa' di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, "senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una localita' all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", e' necessario che non via sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensi', in via esclusiva, da una necessita' logistica aziendale, rimanendo irrilevante l'uso del mezzo gratuito di servizio da parte del lavoratore o che quest'ultimo si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore puo' ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lettera c), il cui fondamento e' insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9278. In tema di preliminare è infondata la dedotta violazione dell'art. 1497 c.c. con riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico; il vincolo doveva essere conosciuto dal promissario acquirente perché i vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, secondo l'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9278 Svolgimento del processo Con citazione in data 8/3/1990 M.P. conveniva in giudizio F.G. assumendo: – che con contratto preliminare del 23/6/1989 egli aveva promesso di acquistare dal convenuto un immobile in costruzione libero da oneri e privilegi con contestuale versamento di lire...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 aprile 2014, n. 17942. Ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento. Tali requisiti non potevano essere ritenuti sussistenti nel caso di specie, dovendosi evidentemente escludere che il comportamento doloso della persona offesa, consistito nello sferrare un calcio, ai danni dell'imputato, possa essersi inserito nella serie delle cause che hanno determinato l'evento lesivo ai danni del denunciante e che sono da individuarsi, esclusivamente, nel comportamento doloso della persona offesa
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 aprile 2014, n. 17942 Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione S.C. , avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 7 maggio 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, che era stata di condanna in...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 29 aprile 2014, n. 9416. La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. la disciplina dettata dall'art. 47 citato si applica a tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro ordinanza 29 aprile 2014, n. 9416 Fatto e diritto 1. la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’INAIL, aveva accolto la domanda di M.D. al beneficio previsto dall’art. 13 comma 8...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 aprile 2014, n. 17811. Ai fini della configurabilita' del reato di cui all'articolo 9 ter C.d.S., (divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore) e' sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessita' di un previo accordo organizzativo tra i due partecipanti
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 aprile 2014, n. 17811 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere Dott. SERRAO...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 aprile 2014, n. 17957. Risponde del delitto di furto e non di appropriazione indebita colui che si impossessi della cosa mobile di cui aveva la detenzione e non il possesso (sulla nozione di possesso, inteso come signoria sulla cosa, analoga a quella del proprietario ed esercitabile anche fuori della sfera di vigilanza dei proprietario medesimo. I confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita sono stabiliti in base all'estensione della detenzione: il possesso a qualsiasi titolo implica un potere di fatto sulla cosa, che comprende non tanto la mera esistenza della cosa nelle mani dello agente, quanto almeno qualche facoltà di disporre della cosa stessa. Se l'agente non ha alcuna facoltà idonea ad esercitare il possesso, deve ravvisarsi il delitto di furto e non di appropriazione indebita
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 aprile 2014, n. 17957 Ritenuto in fatto 1. C.A. propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Napoli che ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Napoli, di rigetto della misura cautelare. 2. Sostiene il...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 aprile 2014, n. 17901. Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. Di conseguenza, ai fini della consumazione del reato e della decorrenza del termine previsto per la prescrizione, è irrilevante il momento in cui la persona offesa venga a conoscenza della manifestazione di volontà dell'agente di appropriarsi della cosa, elemento questo che, invece, rileva al diverso fine della decorrenza del termine per la proposizione della querela
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 aprile 2014, n. 17901 Fatto e diritto 1. Con sentenza del 28/02/2013, la Corte di Appello di Reggio Calabria, dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.D. per il reato di appropriazione indebita di somme di denaro ai danni di I.A. protrattosi nel periodo compreso tra il...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 aprile 2014, n. 17800. In tema di reati colposi, la causalita' si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilita' di scongiurare il danno. In tema di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento afferma che tali sono non solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensi' anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente
Suprema Corte di Cassazione, sezione IV sentenza 28 aprile 2014, n. 17800 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott. SERRAO...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9283. La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno,in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione. Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale" in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c., Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9283 Svolgimento del processo Con sentenza 22.12.04 il Giudice di Pace di Milano confermava “l’ordinanza 3.9.1997 del Tribunale di Milano” ed, in accoglimento della domanda degli attori, G.G. ed A.E. ,ordinava ai convenuti Ca.Ca. e C.O. , quali eredi di C.B. , deceduto...