SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 10 gennaio 2014, n. 691 omissis Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento risultando in parte infondati e in parte inammissibili i motivi dedotti. Osserva in primo luogo il Collegio, con riferimento alle eccezione di inutilizzabilità della prova ex art. 195 cod.proc.pen. che, essendosi il giudizio celebrato...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2075. In tema di contratto di trasporto. Posto che, in relazione al destinatario, il contratto di trasporto si atteggia come contratto a favore di terzi, la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna
La massima 1. Nell’ambito del contratto di trasporto, criterio dirimente ai fini della individuazione del titolare del diritto all’indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, è quello che tenga conto della incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti, e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica, sia...
Corte di Cassazione sezione III, sentenza 29 gennaio 2014, n. 1980. Legittimo il recesso anticipato da un contratto di locazione da parte del Comune fondato sulla valenza negoziale di una determina. Quest’ultima, ancorché indubbiamente assistita da natura provvedimentale interna all’ente, aveva tuttavia esplicato nella specie altresì efficacia contrattuale nel momento in cui entrava a far parte (formale e sostanziale) del regolamento negoziale di rinnovo; e trovava in questa sede l’accettazione da parte delle locatrici, attestata da una sottoscrizione che (nell’opposta tesi di sua esclusiva rilevanza quale atto amministrativo) non avrebbe altrimenti avuto ragion d’essere alcuna
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 gennaio 2014, n. 1980 Svolgimento del processo 1. In data 10 ottobre 2006 M.M. , S. e C. intimavano sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida nei confronti del Comune di Oristano in relazione al rapporto di locazione avente ad oggetto l’immobile di loro proprietà,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014 n. 2153. Non ha diritto a ulteriori compensi per la transazione l’avvocato che ha ricevuto da un condominio l’incarico di agire in via monitoria nei confronti di due condomini morosi se non prova di aver avuto anche uno specifico mandato a transigere
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014 n. 2153[1] Deve considerarsi che tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 cc., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2094. In tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale,di rifinitura od accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili,rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. “aggettanti”) che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. D’altra parte, agli effetti di cui all’art. 873 cod.civ., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art.873 cod.civ. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 gennaio 2014, n. 2094 Svolgimento del processo 1. – Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il 13 giugno 1997, Z.F. e M. si rivolsero al Pretore di Rovigo, sez. distaccata di Adria, per sentir ordinare ai signori P.I. e F.G. di cessare la costruzione di...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4628. Burlarsi del cognome altrui è atto di villania: ma la villania non è sanzionata penalmente. La quinta sezione penale della Cassazione ha assolto il giornalista Vittorio Feltri
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4628[1] Si legge nella sentenza in commento che l’imputato, nel riferire di un’indagine diretta dal dottor Woodcock nell’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, aveva fornito al lettore informazioni tali da far dubitare della bontà dell’inchiesta perché condotta da un magistrato il...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 gennaio 2014, n. 1835. In tema di congedi parentali non vi è nessuna distinzione tra docenti assunti a termine e docenti assunto a tempo indeterminato
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 gennaio 2014, n. 1835 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: 2. La Corte d’appello...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1120. In materia di procedimento civile, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., le regole sull’impugnazione tardiva operano esclusivamente in tema d’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, e solo la quale può avere interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Quando invece il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme dell’impugnazione incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo di cui agli artt. 325 cod. proc. civ.; a maggior ragione è soggetto ai detti termini ordinari qualsiasi ricorso proposto successivamente al primo, che ha comunque valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 gennaio 2014, n. 1120 Ritenuto in fatto 1. – A seguito di appello proposto dal Comune di Campobasso avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del luglio 2000, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza resa pubblica l’11 ottobre 2007, in parziale riforma della predetta decisione,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2014, n. 1893. Addebitata la separazione coniugale al marito per aver lo stesso deciso di partire per un lungo viaggio con la nuova compagna proprio mentre la moglie si sottoponeva ad una delicata terapia antitumorale. Tale comportamento, ritenuto gravemente lesivo dei doveri matrimoniali, ha indotto il giudice di secondo grado a confermare la decisione del primo giudice di addebitare la separazione al marito, nella convinzione dell’effetto dirompente che esso ha prodotto su di un collaudato equilibrio di coppia
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2014, n. 1893 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza del 9 maggio 2010 il Tribunale di Milano pronunciò la separazione personale dei coniugi M.M.L. e P.M. , con addebito al primo, a carico del quale pose l’obbligo del versamento di un assegno mensile di Euro...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 4369. L’interpretazione del concetto di abitazione ai fini della detenzione domiciliare, conduce a identificarla nel “luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. Pertanto è stata annullata la sostituzione cautelare degli arresti domiciali nella custodia cautelare in carecere per aver l’indiziato litigato all’interno del cortile condominiale con dei propri familiari
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 gennaio 2014, n. 4369 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 agosto 2013 il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello proposto dal difensore di R.F. avverso l’ordinanza del 10 giugno 2013 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, che, in sostituzione degli arresti domiciliari,...