Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 gennaio 2014, n. 691. La legge n. 59 del 2006 ha introdotto una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione di costui nel domicilio altrui, contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza. In tal caso, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. In presenza delle suddette condizioni, non è più rimesso ad apprezzamento discrezionale il giudizio sulla proporzionalità della difesa all’offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole. Sul precisato che il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l’integrità fisica), ed il danno inflitto con l’azione difensiva (la morte dell’offensore) abbia un’intensità e un’incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell’inizio dell’azione omicida).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 10 gennaio 2014, n. 691 omissis Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento risultando in parte infondati e in parte inammissibili i motivi dedotti. Osserva in primo luogo il Collegio, con riferimento alle eccezione di inutilizzabilità della prova ex art. 195 cod.proc.pen. che, essendosi il giudizio celebrato...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014 n. 2153. Non ha diritto a ulteriori compensi per la transazione l’avvocato che ha ricevuto da un condominio l’incarico di agire in via monitoria nei confronti di due condomini morosi se non prova di aver avuto anche uno specifico mandato a transigere

Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014 n. 2153[1]   Deve considerarsi che tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 cc., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2094. In tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale,di rifinitura od accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili,rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. “aggettanti”) che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. D’altra parte, agli effetti di cui all’art. 873 cod.civ., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art.873 cod.civ. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 gennaio 2014, n. 2094 Svolgimento del processo 1. – Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il 13 giugno 1997, Z.F. e M. si rivolsero al Pretore di Rovigo, sez. distaccata di Adria, per sentir ordinare ai signori P.I. e F.G. di cessare la costruzione di...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4628. Burlarsi del cognome altrui è atto di villania: ma la villania non è sanzionata penalmente. La quinta sezione penale della Cassazione ha assolto il giornalista Vittorio Feltri

Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4628[1]   Si legge nella sentenza in commento che l’imputato, nel riferire di un’indagine diretta dal dottor Woodcock nell’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, aveva fornito al lettore informazioni tali da far dubitare della bontà dell’inchiesta perché condotta da un magistrato il...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 gennaio 2014, n. 1835. In tema di congedi parentali non vi è nessuna distinzione tra docenti assunti a termine e docenti assunto a tempo indeterminato

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 gennaio 2014, n. 1835 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: 2. La Corte d’appello...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1120. In materia di procedimento civile, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., le regole sull’impugnazione tardiva operano esclusivamente in tema d’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, e solo la quale può avere interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Quando invece il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme dell’impugnazione incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo di cui agli artt. 325 cod. proc. civ.; a maggior ragione è soggetto ai detti termini ordinari qualsiasi ricorso proposto successivamente al primo, che ha comunque valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  21 gennaio 2014, n. 1120 Ritenuto in fatto 1. – A seguito di appello proposto dal Comune di Campobasso avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del luglio 2000, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza resa pubblica l’11 ottobre 2007, in parziale riforma della predetta decisione,...