Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496. In materia tributaria, l'unitarieta' dell'accertamento che e' alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone e delle associazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa' riguarda inscindibilmente sia la societa' che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche' tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi' gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita' di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14 (salva la possibilita' di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e' affetto da nullita' assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Poiche' nella specie in esame il contradditorio non è stato integrato nei confronti della societa' – in relazione al reddito della quale dovra' essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci – in ossequio al principio sopra richiamato, è stata annullata la pronuncia impugnata e rimessa la controversia al giudice di primo grado, affinche' provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l'integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7500. Poiche' la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della societa' di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile – per carenza di capacita' processuale ex articolo 75 cod. proc. civ., comma 3 – il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una societa' che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex articolo 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della societa
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 marzo 2014, n. 7500 IMPRESA – REGISTRO DELLE IMPRESE REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 marzo 2014, n. 14616. L’obbligo imposto dal codice della strada è, dunque, quello di fermarsi e di prestare assistenza a coloro che siano rimasti feriti, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere o da soccorrere, poiché le espressioni “eventualmente” riferita al danno e “ove necessario” riferito all’assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell’illecito l’effettiva verificazione di un pregiudizio alla persona e la concreta necessità dell’assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio e di pericolo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV Sentenza 28 marzo 2014, n. 14616 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha condannato R.G. alla pena di sette mesi di reclusione per i reati p. e p....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 aprile 2014, n. 15483. A seguito della soppressione della distinzione tra droghe pesanti e leggere, la detenzione di più tipologie di sostanze stupefacenti integra un solo reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 aprile 2014, n. 15483 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. FOTI Giacomo – rel. Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2014, n. 8611. La sanzione disciplinare inflitta al notaio è stata legittimamente irrogata per aver redatto un atto in lingua straniera senza che la parte espressamente dichiarasse di non conoscere la lingua italiana
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 aprile 2014, n. 8611 Svolgimento del processo L’Archivio Notarile Distrettuale di Roma chiedeva l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio V.G. in quanto: – 1) l’atto n. 23012 ricevuto il 28-7-2011, costituente procura speciale, era stato rogato in lingua italiana, ponendo in calce al medesimo la...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 aprile 2014, n. 16059. Il reato di cui all’art. 187 c.d. strada è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Deve dunque essere annullata sul punto la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito che valuterà se sussistano altre circostanze, riferite dagli agenti o comunque desumibili dal comportamento dell'imputato, sulla cui base possa affermarsi che il medesimo fosse in stato di alterazione al momento dell'incidente
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 aprile 2014, n. 16059 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 dicembre 2011 la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip che, all’esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, aveva riconosciuto V.C.A. colpevole dei reati di omicidio colposo commesso con violazione delle...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 marzo 2014, n. 6158. Le sezioni Unite decideranno se in tema di versamento del contributo unificato si applichi anche nell'ipotesi di soccombenza della Amministrazione ammessa a prenotazione a debito l'articolo 13 comma 1 quater del Dpr 115/2002, testo unico in materia di spese di giustizia, introdotto dalla legge di Stabilità 2013, il quale prevede l'obbligo, per la parte che ha proposto impugnazione, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 marzo 2014, n. 6158 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino –...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 aprile 2014, n. 16074. In tema di circolazione stradale, la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale deve essere effettuata solo se si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa senza pericolo per gli altri utenti della strada (lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione segnalando il cambio di direzione.
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 aprile 2014, n. 16074 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, ha disposto la non menzione nel casellario giudiziale della condanna emessa nei confronti di...
Corte Costituzionale, sentenza n. 94 del 9 aprile 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia
Sentenza 94/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore CARTABIA Udienza Pubblica del 11/03/2014 Decisione del 09/04/2014 Deposito del 15/04/2014 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Artt. 133, c. 1°, lett. l), 134, c. 1°, lett. c), e 135, c. 1°, lett. c), del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104; art. 4, c. 1°, nn. 17 e 19, dell’Allegato...