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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432. In sede di esecuzione del giudicato la Amministrazione non puo' opporre la compensazione. Dunque al Fallimento debbono essere versate le somme dovute, che verranno messe a disposizione dei creditori (ed in tale sede la Amministrazione potra' fare valere la sua posizione privilegiata)

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496. In materia tributaria, l'unitarieta' dell'accertamento che e' alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone e delle associazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa' riguarda inscindibilmente sia la societa' che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche' tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi' gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita' di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14 (salva la possibilita' di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e' affetto da nullita' assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Poiche' nella specie in esame il contradditorio non è stato integrato nei confronti della societa' – in relazione al reddito della quale dovra' essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci – in ossequio al principio sopra richiamato, è stata annullata la pronuncia impugnata e rimessa la controversia al giudice di primo grado, affinche' provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l'integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 aprile 2014, n. 15483. A seguito della soppressione della distinzione tra droghe pesanti e leggere, la detenzione di più tipologie di sostanze stupefacenti integra un solo reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro

  Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 aprile 2014, n. 15483 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. FOTI Giacomo – rel. Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2014, n. 8611. La sanzione disciplinare inflitta al notaio è stata legittimamente irrogata per aver redatto un atto in lingua straniera senza che la parte espressamente dichiarasse di non conoscere la lingua italiana

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  11 aprile 2014, n. 8611 Svolgimento del processo L’Archivio Notarile Distrettuale di Roma chiedeva l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio V.G. in quanto: – 1) l’atto n. 23012 ricevuto il 28-7-2011, costituente procura speciale, era stato rogato in lingua italiana, ponendo in calce al medesimo la...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 aprile 2014, n. 16059. Il reato di cui all’art. 187 c.d. strada è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Deve dunque essere annullata sul punto la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito che valuterà se sussistano altre circostanze, riferite dagli agenti o comunque desumibili dal comportamento dell'imputato, sulla cui base possa affermarsi che il medesimo fosse in stato di alterazione al momento dell'incidente

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  11 aprile 2014, n. 16059 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 dicembre 2011 la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip che, all’esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, aveva riconosciuto V.C.A. colpevole dei reati di omicidio colposo commesso con violazione delle...