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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 maggio 2014, n. 20030. In tema di peculato, il medico che eserciti attività medica nel regime di "intra moenia" non è di per se pubblico ufficiale ma lo diviene nel momento in cui provveda alla percezione degli onorari da riversare nelle casse dell'ente di appartenenza o per la quota ad esso ente dovuto od anche per l'intero laddove la quota di spettanza del medico gli venga versata tramite stipendio

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione VI SENTENZA 14 maggio 2014, n. 20030 Ritenuto in fatto  La Corte di Appello di Genova con sentenza del 12 aprile 2012 confermava la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato dal gip del Tribunale di Sanremo nei confronti di M.A. per il reato di peculato in quanto,...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7282 del 27 marzo 2014. La tutela del contraddittorio nei confronti del libero professionista che venga sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell’addebito mosso e la comunicazione di una colpa che gli consenta di poter approntare una adeguata difesa.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza n. 7282 del 27 marzo 2014 Svolgimento del processo Con provvedimento n. 52 del 12.11.2012, la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie respingeva il ricorso proposto dal dott. A.A. avverso la delibera 18.7.2011 dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di (…), con la...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 maggio 2014, n. 11391. A norma dell'art. 27, comma 7, c.c.n.l. del 1995 cit., quanto corrisposto a titolo di indennità al pubblico impiegato nel periodo di sospensione cautelare dal servizio dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse rimasto in servizio, solo in caso di proscioglimento con formula piena e perciò non necessariamente in caso di proscioglimento per prescrizione". E' stato osservato che la norma contrattuale, – omologa a quella di cui ali' art. 32 del c.c.n.I. dei comparto sanità applicabile nel caso in esame – innova rispetto alla precedente (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 96) che permetteva il conguaglio in tutti i casi di proscioglimento disciplinare e, trasformando la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo ossia sostanzialmente in pena disciplinare: a) non può applicarsi agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore; b) per gli illeciti successivi, e qualora venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, il mancato conguaglio può essere discrezionalmente disposto dall'Amministrazione, con motivazione riferita alla gravità dell'illecito nei suoi elementi oggettivi e soggettivi

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro sentenza 22 maggio 2014, n. 11391 Svolgimento del processo Con sentenza dei 9.3.2007, la Corte di appello di Roma rigettava il gravame proposto da Colajacomo Enrico avverso la pronunzia di primo grado che aveva respinto la domanda del predetto intesa all’impugnativa della sanzione disciplinare irrogatagli dalla Azienda Sanitaria Locale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2014, n. 14432. L’amministratore di diritto di una società è chiamato a rispondere del reato per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, quale destinatario degli obblighi di legge. Ciò in quanto il fatto dell’accettazione o del mantenimento della carica attribuisce anche doveri specifici, tra cui il controllo e la vigilanza. La violazione di tali obblighi comporta una responsabilità penale diretta.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 marzo 2014, n. 14432   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 maggio 2014, n. 21251. Il GUP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, in concorso con altri, del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Al predetto era attribuito l'acquisto da altro coimputato di un quantitativo di detta sostanza per un importo di € 500,00, oltre 100,00 euro da corrispondere al soggetto incaricato del trasporto sino all'isola di Salina, dove l'imputato si trovava. Il giudice, alla stregua della documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza del predetto, della coerenza del quantitativo di sostanza ipoteticamente acquistato con l'uso personale e della non incompatibilità dell'importo erogato con le sue condizioni economiche, nonché della mancanza di elementi idonei a comprovare lo spaccio e di atti propedeutici alla vendita, provvedeva ai sensi dell'art. 425,3° c.p.p., reputando non ipotizzabile l'emergere nel dibattimento di contributi atti a far ritenere la sostanza detenuta come destinata all'uso di terzi. Confermato in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 26 maggio 2014, n. 21251 Ritenuto in fatto Il GUP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava non luogo a procedere nei confronti di T.S., imputato, in concorso con altri, del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Al predetto era attribuito l’acquisto da altro coimputato di un...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 maggio 2014, n. 21057. Il giudice del gravame non è tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, sulla quale il primo giudice si sia già soffermato ed abbia risolto con argomentazioni corrette e prive di vizi logici

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 maggio 2014, n. 21057 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/1/2013, la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore nella parte in cui pronunciava condanna di L.M. , previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante della violazione di...