incendio

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  22 maggio 2014, n. 11349

Svolgimento del processo

1. Il 3.7.1998 nel territorio del Comune di Augusta (SR) si verificò un incendio che danneggiò il fondo di proprietà della sig.a G.N. .
2. Nel 1999 la sig.a G.N. convenne dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione staccata di Augusta, i sigg.ri N.C. e N.N.B. (alla cui morte, nel corso del giudizio, succederanno gli eredi F.S. , F.F. e Fo.Fa. ), allegando che l’incendio si era sviluppato nel fondo di proprietà dei convenuti a causa di una inadeguata manutenzione, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
3. Con sentenza 13.4.2005 il Tribunale accolse la domanda.
La sentenza venne appellata dai soccombenti, ed in via incidentale dalla sig.a G.N. .
La Corte d’appello di Catania, con sentenza 21.4.2009 n, 530, rigettò entrambe le impugnazioni.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai sigg.ri N. – F. , in base ad undici motivi.
Ha resistito con controricorso la sig.a G.N. .

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia incorsa in una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che costituendosi nel giudizio di primo grado essi avevano depositato una perizia di parte, nella quale si esponevano fatti di per sé dimostrativi della loro incolpevolezza: in particolare, in quella perizia di parte si sosteneva che l’incendio foriero del danno si era sprigionato dal fondo di una terza persona, tale C.C. .
Aggiungono che, dopo la costituzione dei convenuti, l’attrice non aveva contestato, nel termine di cui all’art. 183 c.p.c., i contenuti della suddetta perizia di parte. Tali fatti, concludono di conseguenza i ricorrenti, dovevano “considerarsi pacifici, acquisiti irreversibilmente agli atti della causa”.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato, per tre ragioni.
La prima ragione è che l’onere di contestazione concerne i fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, non nei documenti ad essi allegati.
La seconda ragione è che una perizia di parte non è che una mera opinione, e la parte contro la quale viene prodotta non ha alcun onere di contestarla.
La terza ragione è che l’onere di contestazione gravante sul convenuto si atteggia in modo diverso, a seconda del tipo di difese sollevate dal convenuto.
Se il convenuto ammette i fatti dedotti dall’attore, ma vi aggiunge ulteriori circostanze di fatto impeditive, modificative od estintive della pretesa attorea, l’attore ha l’onere di contestare tali fatti, i quali in mancanza devono ritenersi ammessi. Se, invece, il convenuto nega i fatti dedotti dall’attore, e ne fornisce una versione diversa e contrastante con quella posta a fondamento della domanda, l’attore non ha alcun onere di contestare espressamente tali circostanze, la cui contestazione è in re ipsa nel fatto stesso di coltivare la domanda. Del resto, se così non fosse, si perverrebbe all’assurdo che ciascuna delle parti avrebbe sempre e comunque l’onere di replicare a qualsiasi allegazione in fatto compiuta da controparte, ed il processo genererebbe una sequela interminata di duplicationes e replicationes. Così, ad esempio, se l’attore domandi il pagamento dell’obbligazione, ed il convenuto neghi l’esistenza di questa, a voler seguire la tesi prospettata dai ricorrenti l’attore dovrebbe in questo caso espressamente contestare l’inesistenza dell’obbligazione, a pena di rigetto della domanda; e fatto ciò toccherebbe al convenuto tornare ad insistere sull’inesistenza dell’obbligazione, e così via all’infinito.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 2051 c.c., per avere affermato la responsabilità dei convenuti in base al solo rilievo che l’incendio si sia propagato dal fondo di questi a quello degli attori, senza accertare se il fondo dei convenuti fosse stato o meno in condizioni di abbandono tali da favorire lo sviluppo o la propagazione delle fiamme.
I ricorrenti lamentano formalmente il vizio di cui all’art. 360 n. 4, ma deve ritenersi questa indicazione un evidente lapsus calami, posto che nella illustrazione del motivo si denuncia un tipico vizio di violazione di legge.
Lo stesso errore ricorre anche nei successivi nove motivi di ricorso, e varrà dunque anche per essi quanto appena detto.
2.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Il proprietario di un fondo dal quale si propaghi un incendio che danneggi il fondo finitimo è responsabile del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c. a nulla rilevando se il suo fondo fosse incolto e pericoloso, oppure coltivato e ben tenuto. Nemmeno è rilevante, al fine di escludere la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., accertare se l’incendio abbia avuto inizio in un diverso fondo per poi invadere quello del convenuto e, successivamente, quello dell’attore. (Sez. 3, Sentenza n. 17471 del 09/08/2007, Rv. 598952; citata dagli stessi ricorrenti che però omettono di dar conto dell’effettivo contenuto precettivo della decisione, ovvero che deve ritenersi infondata la tesi secondo cui “presupposto indefettibile [per l’applicazione dell’art. 2051 c.c.] sarebbe la nascita ab origine dell’incendio nell’immobile oggetto della custodia”.
Ciò in quanto la circostanza che il fuoco abbia comunque attraversato un fondo per propagarsi a quello confinante è di per sé idonea a far sorgere la responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 2051 c.c., trattandosi di un danno indubitabilmente arrecato da una cosa in custodia.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia violato gli artt. 2051 e 2697 c.c., sia viziata da violazione di legge.
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe da un lato omesso di accertare se il fondo dei convenuti era o meno in condizioni tali da favorire la propagazione dell’incendio; e dall’altro sollevato gli attori dall’onere di provare il nesso di causa tra il fondo “N. ” ed i danni patiti dagli attori.
3.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Che l’incendio fonte di danno abbia attecchito nel fondo “N. “, e da questo si sia propagato al fondo “G. ” è circostanza pacifica, e comunque ammessa dagli stessi ricorrenti a pag. 6 del ricorso.
Una volta accertato che l’incendio si sia propagato dal fondo dei convenuti quello dell’attrice, sarebbe stato onere dei primi provare che il fatto fosse dipeso dal fortuito.
Non avendo i convenuti fornito tale prova, correttamente la Corte d’appello ha posto a carico dei sigg.ri N. la responsabilità dell’accaduto, ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Nessuna necessità vi era, per contro, di accertare quale fosse lo stato del fondo “N. ” all’epoca dell’incendio, giacché il custode si libera della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. non già limitandosi a dimostrare di essere stato diligente nella custodia, ma dimostrando che la causa concreta e specifica del danno sia da ricercare nel caso fortuito.
Pertanto:
(a) il Tribunale non era tenuto ad accertare se il fondo “N. ” fosse ben tenuto o meno, perché tale circostanza non sarebbe bastata ad escludere la responsabilità dei convenuti;
(b) il Tribunale non ha affatto sollevato l’attrice dall’onere di provare il nesso di causa tra cosa in custodia al convenuto e danno; semplicemente, questo nesso di causa non è mai stato in discussione.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza sia motivata in modo viziato. La Corte d’appello, secondo i ricorrenti, avrebbe errato nell’accogliere la domanda di risarcimento senza tenere conto del fatto che il fondo N. era in buono stato manutentivo e dotato di barriere tagliafuoco.
4.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Si è già detto che la responsabilità del custode è una responsabilità oggettiva, non una responsabilità per colpa. Essa è esclusa dalla prova del caso fortuito, non da quella che il custode sia stato diligente nella custodia.
Conseguentemente, l’accertamento delle condizioni del fondo N. al momento dell’incendio era del tutto superfluo ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano – formalmente – che la sentenza abbia violato gli artt. 2051 e 1227 c.c., per avere trascurato di prendere in esame la condotta negligente della danneggiata, la quale aveva costituito una concausa del danno.
5.2. Il motivo, nella sua sostanza e per come illustrato, più che una violazione di legge censura un vizio di motivazione, rappresentato dall’omessa valutazione di vari elementi di prova. Ciò tuttavia non ne comporta l’inammissibilità, alla luce del principio secondo cui nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per questa sola ragione essere dichiarato inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole. Depongono in tal senso sia il generale principio di validità degli atti processuali idonei al conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c.); sia il generale principio jura novit curia, in virtù del quale è compito del giudice individuare la norma applicabile alla fattispecie (anche processuale), a nulla rilevando l’eventuale erronea indicazione compiuta dalla parte; sia, soprattutto, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali -componendo i precedenti contrasti – hanno stabilito che l’erronea indicazione del motivo di ricorso resta ininfluente, quando la motivazione del ricorso contenga comunque un “inequivoco riferimento” al vizio di cui la parte intende effettivamente dolersi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
5.3. Nel merito, il motivo è tuttavia infondato.
La Corte d’appello non ha affatto trascurato di esaminare l’eccezione di concorso colposo della vittima nella produzione del danno: l’ha esaminata e l’ha rigettata, ritenendo (pag. 8 della sentenza) che mancasse nella specie la prova d’una condotta negligente dell’attrice. Tale valutazione, avendo ad oggetto un tipico giudizio di fatto, è ovviamente incensurabile in questa sede.
6. Il sesto motivo di ricorso.
6.1. Col sesto motivo di ricorso i sigg.ri N. – F. allegano che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di motivazione, nella parte in cui ha escluso un concorso di colpa della vittima, senza tenere conto del fatto che questa avesse vanificato la protezione garantita da un muro tagliafuoco, lasciando che sopra ed accanto ad esso crescesse la vegetazione.
6.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Come già detto, infatti, la Corte ha adeguatamente motivato il rigetto dell’eccezione di concorso colposo della vittima nella produzione del danno, ritenendo non fornita la prova di tale concorso colposo. Quanto, poi, alla allegazione attorea secondo cui i fatti costitutivi della colpa dell’attrice dovessero ritenersi provati perché descritti dal consulente di parte dei convenuti in una propria perizia giurata, essa è del tutto infondata per le ragioni già indicate supra, p.1.2.
7. Il settimo motivo di ricorso.
7.1. Col settimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 2051 c.c., nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata dai convenuti (odierni ricorrenti) nei confronti del terzo chiamato in causa, sig. C.C. . Deducono, al riguardo, che per un verso la responsabilità di questi si sarebbe dovuta affermare ai sensi dell’art. 2051 c.c.; e per altro verso che comunque l’istruttoria compiuta nei gradi di merito aveva dimostrato che le condizioni di incuria in cui versava il terreno di proprietà del sig. C.C. avevano contribuito alla propagazione dell’incendio dal fondo di quest’ultimo a quello dei convenuti.
7.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda proposta dai sigg.ri N. nei confronti del sig. C.C. ritenendo non esservi prova veruna che l’incendio si fosse sviluppato nel fondo di quest’ultimo, e che da qui si fosse propagato dapprima a quello dei sigg.ri N. , e quindi a quello della sig.a G. .
Dunque nessuna violazione dell’art. 2051 co vi fu da parte della Corte d’appello, ma una semplice e legittima valutazione in facto delle prove raccolte, incensurabile in sede di legittimità.
8. L’ottavo motivo di ricorso.
8.1. Con l’ottavo motivo di ricorso i sigg.ri N. – F. lamentano che la sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione insufficiente, nella parte in cui ha rigettato la domanda da essi proposta nei confronti del terzo chiamato in causa C.C. .
Tale motivazione sarebbe insufficiente perché, secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto conto dei fatti descritti nella perizia giurata del proprio consulente di parte, che – in quanto non contestati – dovevano ritenersi “accertati in via definitiva.
Sarebbe, altresì, contraddittoria, perché il giudice avrebbe adottato la propria decisione senza previamente rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio, come richiesto dagli odierni ricorrenti.
8.2. Il motivo è manifestamente infondato, per l’inaccettabilità dell’assunto su cui si fonda: e cioè che i fatti descritti in una perizia di parte debbano darsi per ammessi se non tempestivamente contestati. Della erroneità di tale testi si è già detto supra, p.1.2, e non mette conto ripetersi.
Quanto alla scelta di non rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio, essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità.
9. Il nono motivo di ricorso.
9.1. Col nono motivo di ricorso i sigg.ri N. – F. lamentano che la sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione viziata, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Il vizio deriverebbe dalla decisione istruttoria con cui la Corte d’appello, dopo avere disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ha rigettato sia l’istanza formulata dagli odierni ricorrenti di sostituzione del consulente; sia quella di rinnovazione delle indagini di consulenza.
9.2. Il motivo è manifestamente inondato, posto che:
(a) la c.t.u. non è un mezzo di prova, è rimessa alla discrezionalità del giudice e non può essere utilizzata per aggirare l’onere probatorio gravante sulle parti;
(b) una consulenza tecnica può essere rinnovata quando è erronea od insufficiente, non quando non abbia fornito gli esiti sperati da una delle parti;
(c) l’incendio si verificò nel 1998, ed il processo d’appello iniziò nel 2006: otto anni sono un tempo più che sufficiente per distruggere qualsiasi traccia di un incendio, sicché corretta fu la motivazione con la quale la Corte d’appello ritenne inutile, a causa del tempo trascorso, disporre una nuova consulenza.
10. Il decimo motivo di ricorso.
10.1. Col decimo motivo di ricorso i sigg.ri N. – F. lamentano un vizio di extrapetizione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.. Si dolgono, in particolare, del fatto che la Corte d’appello abbia affermato la loro responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., mentre l’attrice con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ne aveva invocato la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c..
10.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Quel che vincola il giudice sono i fatti prospettati dalle parti, non le qualificazioni giuridiche da esse formulate.
Dunque il giudice investito da una domanda di risarcimento del danno
formulata ai sensi dell’art. 2043 c.c. può accoglierla in base all’art. 2051 c.c., se chi la formulò dedusse comunque gli elementi di fatto tipici della responsabilità del custode (e cioè rapporto di custodia, qualità di custode e nesso di causa tra cosa e danno).
Allo stesso modo, e converso, il giudice investito da una domanda di risarcimento del danno formulata ai sensi dell’art. 2051 c.c. può accoglierla in base all’art. 2043 c.c., se nella domanda siano compiutamente descritti i fatti costitutivi della responsabilità aquiliana (e cioè condotta colposa, nesso di causa e danno).
Nel caso di specie, dall’esame dell’atto di citazione – consentito dalla natura processuale del vizio denunciato – si rileva che la sig.a G.N. : (a) allegò che i convenuti erano proprietari del fondo e ne avevano altresì la detenzione: allegò, quindi un tipico rapporto di custodia; (b) allegò che il fuoco si era propagato al proprio fondo da quello dei sigg.ri N. : allegò, quindi, un tipico danno causato “dalla cosa”.
Pertanto, di fronte a queste allegazioni di fatto, correttamente la Corte d’appello ha fatto applicazione dell’art. 2051 c.c., né bisogno alcuno v’era che tale norma fosse espressamente invocata dall’attrice, in virtù del noto principio jura novit curia.
11. L’undicesimo motivo di ricorso.
11.1. Con l’undicesimo motivo di ricorso i sigg.ri N. – F. censurano la sentenza impugnata nella parte in cui li ha “erroneamente ed ingiustamente” condannati alle spese del doppio grado di giudizio.
11.2. Il motivo è inammissibile perché, pur deducendo un error iuris, non è concluso dal quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p..c, applicabile ratione temporis.
12. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna N.C. , F.S. , F.F. e Fo.Fa. in solido alla rifusione in favore di G.N. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.500, di cui 200 per spese vive.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *