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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 23005. In tema di abuso di ufficio, qualora l'azione amministrativa illegittima si caratterizzi per l'attribuzione al privato della gestione di servizi nell'interesse dell'amministrazione conferente, il vantaggio patrimoniale che integra l'evento del reato non si sostanzia né nell'atto, meramente interno, di scelta del privato né nell'ulteriore ed opposto estremo dell'acquisizione del "tantundem" patrimoniale derivante dall'esecuzione del servizio, ma nella stipula dell'atto negoziale nel quale si incontrano le volontà dell'amministrazione, rappresentata all'esterno, e del soggetto beneficiario, in quanto in questo momento la sfera patrimoniale del privato si accresce ingiustamente delle posizioni soggettive connesse all'accordo con l'amministrazione; in assenza, invece, della stipula di un atto negoziale, la consumazione del reato coincide con il momento di materiale affidamento de, servizio". Si tratta di interpretazione che va ribadita, la materiale acquisizione del compenso per l'espletamento di quell'attività costituendo fatto successivo alla consumazione della condotta di abuso e per sé non qualificante: è sufficiente osservare che già l'assegnazione dell'incarico (quale ne sia la forma giuridica) legittimerebbe comunque l'assegnatario a contrastare anche giudizialmente eventuali successive valutazioni negative dell'Amministrazione sul proprio operato, proprio con ciò confermandosi l'avvenuta realizzazione, e il compimento, di una situazione di vantaggio autonomamente apprezzabile perché immediatamente suscettibile di operare nel senso ricordato dalla richiamata sentenza, di "accrescimento delle posizioni soggettive connesse all'accordo con l'amministrazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 23005 Considerato in fatto 1. La Corte d’appello di Campobasso con sentenza del 18.4-2.5.2013 ha confermato la colpevolezza di I.A.M. per abuso d’ufficio, con la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Codacons, da liquidarsi in...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 23017. L'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze – dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una 'gestione' ordinata delle quotidiane esigenze di 'sussistenza' del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario. Infatti, i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all'adempimento dell'obbligo: si pensi a spese, da parte del genitore non affidatario, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore (come le regalie invocate nella prospettazione difensiva), che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell'assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità.

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  3 giugno 2014, n. 23017 Considerato in fatto 1. Con sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna di A.P. per reato ex articolo 570 secondo comma codice penale, come deliberata dal Tribunale di Modica il 26 gennaio 2009. Questo il...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 21890. Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina e' sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purche' idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 28 maggio 2014, n. 21890 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente Dott. CONTI Giovanni – rel. Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2014, n. 12056. In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima inviata al Procuratore della Repubblica ed offensiva dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (articolo 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verita' reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verita' dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, la menzionata esimente non puo' essere applicata. Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi per il fatto che la concreta individuabilita' dei soggetti diffamati non sia derivata dal contenuto della denuncia anonima, ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima (nella specie, lettera di chiarimenti fornita dal Provveditore agli studi al Procuratore della Repubblica)".

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2014, n. 12056 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2014, n. 12221. La totale pretermissione del legittimario si può avere sia nella successione testamentaria, sia nella successione ab intestato. Il legittimario può dirsi pretermesso nella successione testamentaria quando il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri. In tal caso, ai sensi dell'art. 457, secondo comma, cod. civ., il legittimario non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti. Nella successione ab intestato, la pretermissione si verifica qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sicché, stante l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce. A ciò consegue che il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria sia in quella ab intestato, il quale impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista, solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 maggio 2014, n. 12221 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Messina, depositata l’8 febbraio 2008, che ha riformato, limitatamente al capo riguardante le spese di lite, la sentenza del Tribunale di Messina di rigetto della domanda proposta da C.A. e...