Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 giugno 2014, n. 13242 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. VINCENTI...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 giugno 2014, n. 27989. Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza, specie in seguito all'estensione alla separazione della previsione di cui all'art. 12 sexies I. n. 898 del 1970 ad opera dell'art. 3 I. 8 febbraio 2006, n. 54
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 giugno 2014, n. 27989 Ritenuto di fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Latina in data 10/05/2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.R. in ordine al reato di cui all’art. 570...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2014, n. 27684. La necessità dell’imputato di sottoporsi ad un accertamento medico non costituisce legittimo ed assoluto impedimento a partecipare al processo quando detto accertamento sia certificato come indifferibile a causa delle esigenze organizzative della struttura sanitaria presso cui deve essere eseguito e non in ragione delle specifiche ed impellenti condizioni di salute dell’imputato medesimo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 giugno 2014, n. 27684 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13.11.2012 ha confermato la decisione con la quale, in data 30.9.2009, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Distaccata di Aversa, aveva riconosciuto G.A. responsabile dei reati di...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 giugno 2014, n. 12995. La disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, comma 7 – a norma del quale "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura" – costituisce attuazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991 – al quale e' subentrato l'articolo 203 della direttiva CE 2006/112 -, a cui tenore chiunque indichi l'IVA in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci e' debitore di tale imposta. In particolare, tale soggetto e' debitore dell'IVA indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un'operazione soggetta ad IVA
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 giugno 2014, n. 12995 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 giugno 2014, n. 25790. Relativamente a minori, il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. E non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 16 giugno 2014, n. 25790 Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione V.A., avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, in data 20 febbraio 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di così diversamente qualificati i fatti...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 giugno 2014, n. 27873. Il reato di molestia e disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale e può essere realizzato anche con una sola azione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 giugno 2014, n. 27873 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 giugno 2012 il Tribunale di Trento ha dichiarato V.L. colpevole del reato previsto dall’art. 660 cod. pen., contestatogli per avere cagionato molestia e disturbo alle persone che si trovavano all’interno del locale “Imbarcadero”, sito nel...
Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 25 giugno 2014, n. 14384. Le aperture lucifere di un immobile, contiguo al fondo del vicino, quando non abbiano carattere di vedute o di prospetti, sono considerate luci, secondo la previsione normativa dell'art. 902 c.c., anche se non sono state osservate le prescrizioni paradigmatiche dell'art. 901 c.c.; e, mentre da un lato chi le pone in essere esercita poteri e facoltà derivantigli iure proprietatis, dall'altro il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione ovvero occluderle, quando vi concorrano le condizioni che l'ordinamento prevede e disciplina
Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza 25 giugno 2014, n. 14384 Motivi in fatto e diritto Con ricorso ex art. 703 c.p.c. al tribunale di Ancona V.C. ed E.B., proprietari di locali ad uso cantina compresi nello stabile condominiale sito in Falconara, alla via Matteotti, n. 77, locali dotati sin dal 1986 di aperture...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 giugno 2014, n. 14315. A norma dell’art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore, comprendono l’universalità dei beni o una parte di essi considerata come quota dell’eredità, mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato. L’indagine diretta a stabilire la ricorrenza in concreto dell’una o dell’altra ipotesi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nella specie in cui il giudice, attendendosi correttamente al contenuto obiettivo dell’atto, ha valorizzato l’espressione «nomino mio erede» adoperata dal testatore prima di articolare in concreto il contenuto della o delle relative attribuzioni testamentarie
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 giugno 2014, n. 14315 Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione del 21 settembre 1994, la Sig.ra P.M.A.R. conveniva in giudizio il Sig. P.M.O. , fratello dell’attrice, per sentirlo dichiarare tenuto ed obbligato al trasferimento della proprietà del fondo dal medesimo promessole in vendita in virtù...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 giugno 2014, n. 14501. Il marito licenziato comunque deve fare fronte all’obbligo di versare il previsto contributo mensile in favore dell’ex moglie
Suprema Corte di Cassazione, sezione VI ordinanza 26 giugno 2014, n. 14501 Rilevato che in data 28 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza modifiche sostanziali: 1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 78/11 del 4 febbraio 2011, in sede di definizione del giudizio...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 giugno 2014, n. 24613. Ferma l'ormai irretrattabile riconducibilita' della condotta all'ipotesi del "fatto lieve" di cui all'articolo 73, comma 5 citato Decreto del Presidente della Repubblica, alla luce del dictum della Corte costituzionale, appare necessario che, annullate le statuizioni in punto pena rese dalla Corte d'appello a conferma della sentenza di primo grado, si proceda, in sede di rinvio, ad nuovo giudizio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio secondo i parametri stabiliti dall'articolo 133 c.p., avuto riguardo ai minimi ed ai massimi di pena edittali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 nel testo originario "ripristinato "compresi tra SEI mesi e QUATTRO anni di reclusione e tra euro 1.032 e 10.329 di multa, non potendo giudicarsi legittimamente compatibile la pena in concreto applicata con la forbice edittale ora divenuta in vigore, risultando questa quasi prossima al massimo edittale (soprattutto per quella di genere pecuniario) in difetto di specifica ed adeguata motivazione
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 giugno 2014, n. 24613 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luc – rel. Consigliere...