Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 11 giugno 2014, n. 24613

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luc – rel. Consigliere
Dott. DOVERE Salvator – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5144/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena; rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 4 giugno 2013, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 17 giugno 2011 dal Tribunale di Napoli nei confronti di (OMISSIS), giudicato responsabile del delitto di cui all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, di detenzione illecita a fini di spaccio,in concorso con altro imputato giudicato separatamente, di due distinti quantitativi di sostanze stupefacenti tipo hashish e marjiuana, dai quali era possibile ricavare rispettivamente n. 30 e n. 193 dosi medie singole droganti (fatto commesso in (OMISSIS)) e per l’effetto condannato, ritenuta la speciale attenuante prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, alla pena di anni TRE di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.
La Corte d’appello, per quanto in questa sede rileva, condividendo le argomentazioni del Giudice di prime cure, ha confermato il diniego sia del riconoscimento all’imputato delle attenuanti generiche – sul rilievo del non leale comportamento processuale di costui – sia della riduzione della pena inflitta, ritenuta proporzionata alla gravita’ del fatto, a nulla rilevando lo stato della tossicodipendenza del soggetto e le disagiate condizioni economiche. Ricorre personalmente per cassazione il prevenuto lamentando vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, cosi’ riassunti. Obietta l’imputato che i Giudici di seconda istanza non avrebbero spiegato, in termini adeguati e convincenti, le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche. Ne’ si sarebbe proceduto all’equo contenimento del trattamento sanzionatorio,pur avendo l’imputato consentito all’acquisizione di tutti gli atti delle indagini preliminari, assecondando in tal modo le esigenze di economia e di celerita’ del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente rileva il Collegio l’infondatezza dei motivi dedotti in punto al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte d’appello, condividendo e facendo proprio l’articolato apprezzamento critico delle risultanze esposto nella sentenza di primo grado,ha sostanzialmente evidenziato l’insussistenza di elementi di segno positivo (o comunque favorevolmente valutabili) nella condotta processuale dell’imputato e nella condizione di tossicodipendenza dello stesso. Evidenziava infatti la motivazione della sentenza che l’imputato ebbe ad ammettere solamente dinanzi al Giudice del dibattimento (e non invece nell’immediatezza dei fatti si’ da evitare fuorvianti mutamenti della versione difensiva) di aver esercitato l’attivita’ di spaccio per conto del correo (OMISSIS), quale effettivo organizzatore dell’attivita’ illecita (che gia’ aveva definito in via autonoma la propria posizione processuale) in cambio della dose quotidiana di droga per uso proprio dopo averne invece escluso ogni coinvolgimento, nel corso dell’interrogatorio reso al GIP. Si sottolineava pertanto che un siffatto comportamento processuale, lungi dal manifestare ancorche’ tardivi intenti di lealta’ processuale del ricorrente, aveva invece dimostrato che costui a tanto fu indotto dalla volonta’ di non interrompere i collegamenti con lo stesso (OMISSIS) al fine di non “bruciarsi” definitivamente le relazioni con gli ambienti in cui maturo’ la sua partecipazione all’attivita’ delinquenziale. Anche lo stato di tossicodipendenza (pur acclarato) oltre a non poter fungere ex se da elemento di valutazione positiva, nella generalita’ dei casi, rivesti’, nel caso di specie (come ancora opportunamente rilevato dai Giudici di merito) la ragione “di base” dell’esercizio dell’attivita’ di spaccio quale strumento per procurarsi la dose quotidiana.
La sentenza impugnata invece deve esser annullata in punto al trattamento sanzionatorio ancorche’ per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente e segnatamente in applicazione del disposto dell’articolo 609 c.p.p., comma 2. Giova rammentare, per quanto in questa sede rileva, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 32 del 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 5 marzo 2014 e quindi con effetti ex articolo 136 Cost., a far tempo dal giorno successivo) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, articoli 4-bis e 4-vicies, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 46, articolo 1, comma 1 con cui venne introdotta (per usare le stesse parole del Giudice delle leggi) “una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello sanzionatorio”, significativamente imperniato nella parificazione quoad poenam dei delitti riguardanti le c.d. “droghe leggere” con quelli aventi ad oggetto le c.d. “droghe pesanti”. Per l’effetto, acclarata l’illegittimita’ della valenza modificativa/abrogativa della novella, si e’ automaticamente determinata la “reviviscenza” delle disposizioni originarie dettate – Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sub articolo 73 – – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,con specifico riferimento alle specifiche fattispecie incriminatrici ed al relativo trattamento sanzionatorio. Come peraltro sottolineato dalla stessa Corte costituzionale,si pone, in relazione ai processi pendenti nei quali non sia intervenuta sentenza definitiva, la necessita’, a mente del chiaro disposto dell’articolo 2 c.p., comma 4, dell’applicazione della disposizione piu’ favorevole al reo, attesoche’ (com’e’ pacifico) le disposizioni penali in vigore all’epoca del commesso reato (nel caso di specie: il 23 settembre 2011) risultano diverse da quelle posteriori ed attualmente applicabili, in particolare per quanto attiene alla previsione della misura delle sanzioni penali. E’ pacifico che l’individuazione della disposizione piu’ favorevole al reo in tema di trattamento sanzionatorio applicabile nel caso concreto va compiuta tra la normativa vigente all’epoca del fatto e quella divenuta attualmente applicabile, per effetto dell’intervento “ripristinatorio” di quella originariamente introdotta e mai legittimamente abrogata o modificata dalla novella di cui alla Legge n. 46 del 2006; cio’ per effetto della pronunzia di incostituzionalita’ che, ovviamente, non puo’ venire in giuoco ex se, a norma dell’articolo 2 c.p., comma 4 quale tertium comparationis, non trattandosi di “nuova disposizione di legge”. In particolare va evidenziato che, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, nel testo originario,le condotte integranti la speciale attenuante del “fatto lieve” concernenti le c.d. “droghe leggere” (tra le quali devono ovviamente annoverarsi sia l’hashish che la marijuana, oggetto dei fatti per cui e’ processo) erano punite con pena della reclusione da SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da euro 1.032 a euro 10.329 anziche’ con quelle (di cui alla novella dichiarata costituzionalmente illegittima) da UNO a SEI anni di reclusione e da 3.000,00 a 26.000,00 euro, applicabili a prescindere dalla diversa natura delle sostanze stupefacenti. Per completezza espositiva, mette conto tuttavia ancora annotare, con specifico riferimento alla fattispecie del “fatto lieve”,che il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 2 convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10, articolo 1, comma 1 ha sostituto integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato. Tanto e’ manifestamente desumibile dalla nuova formulazione letterale della norma che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarieta’: “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato…” e che delinea una condotta materiale dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente alla condotta materiale integrata da “chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo” qualificabili in termini di lieve entita’” per mezzi, modalita’ o circostanze dell’azione, qualita’, quantita’ delle sostanze. Il delitto risulta punito con pena della reclusione da UNO a CINQUE anni e con quella della multa da euro 3.000 a 26.000 senza alcuna differenziazione in rapporto alla natura “pesante” o “leggera” delle sostanze stupefacenti. E’ evidente che quale jus superveniens – rispetto all’assetto normativo in vigore all’epoca del commesso reato per cui e’ processo – anche tale intervento novellistico deve essere valutato nell’ambito del giudizio volto ad individuare la disposizione piu’ favorevole al reo ex articolo 2 c.p., comma 4 previa comparazione della disposizione normativa con quelle “parallele” di cui all’originario Testo unico in materia di stupefacenti, la cui vigenza e’ stata “ripristinata” dalla con la citata sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, peraltro intervenuta successivamente alla novella. A nulla rileva, ai fini del presente giudizio ex articolo 2 c.p., comma 4, che in uno specifico passo della motivazione della pronunzia di incostituzionalita’ ne sia stata invece esclusa l’incidenza agli effetti dello scrutinio di legittimita’ costituzionale devoluto al Giudice delle leggi con l’ordinanza di rimessione della Terza Sezione penale di questa Corte sul rilievo specifico che nel giudizio a quo era gia’ stata motivatamente esclusa l’applicabilita’ della speciale attenuante del “fatto lieve”.
Nella vicenda processuale in esame (in cui invece il delitto commesso fu qualificato in termini di “lieve entita’”) tuttavia non appare applicabile l’articolo 73, comma 5 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, nel testo novellato, secondo lo statuto della legge successiva, piu’ favorevole al reo. Ad un siffatto approdo ermeneutico potrebbe giungersi, avuto riguardo, in esito alla valutazione comparativa tra le due formulazioni normative successivamente sopravvenute, alla piu’ significativa innovazione insita nella qualificazione di reato autonomo, qualora dovesse farsi luogo, ex articolo 129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato ove fosse gia’ maturato il termine massimo di prescrizione fissato, ex articoli 157 e 161 cod. pen. nel testo ora in vigore, in anni sette e mesi sei, presa a parametro la pena massima edittale di anni CINQUE di reclusione fissata dalla nuova previsione dell’autonoma fattispecie incriminatrice. L’identico termine di prescrizione sarebbe tuttavia applicabile,sempre alla stregua della vigente disciplina dell’istituto della prescrizione qualora dovesse farsi riferimento alla pena massima di anni SEI di reclusione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4, nel testo originario, in relazione a fatti concernenti le c.d. droghe leggere tra cui si annovera la vicenda per cui e’ processo,una volta esclusa l’operativita’ (ex articolo 157 c.p., comma 2, come novellato) agli effetti del calcolo del “tempo necessario a prescrivere” delle sanzioni edittali previste dalle attenuanti ad effetto speciale tra cui va annoverata quella del fatto di “lieve entita’” di cui all’articolo 73, comma 5 del citato T.U., ancorche’ a questa, anziche’ alla fattispecie autonoma di reato, si intendesse continuare a far riferimento. Sostanzialmente pertanto si approderebbe al medesimo risultato. Tale opzione non appare tuttavia in alcun modo percorribile risalendo il fatto al (OMISSIS) (come dianzi riferito) con la conseguente esclusione del compimento, ad oggi, del suddetto termine di prescrizione. Neppure potrebbe aver rilievo, sempre nell’ottica della verifica della disposizione successiva piu’ favorevole, la novellata qualificazione di fattispecie autonoma di reato rispetto al giudizio di comparazione della speciale attenuante del “fatto lieve” in termini di equivalenza ovvero di subvalenza della stessa con eventuali aggravanti contestate. E’ chiaro che in siffatte ipotesi (a differenza della valutazione dell’attenuante con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, con effetto di diretta neutralizzazione dell’aumento di pena a queste conseguente) la configurazione quale reato autonomo, secondo la recente novella, avrebbe potuto dispiegare effetti ben piu’ favorevoli per l’imputato. Il giudice del merito, non piu’ obbligato ad effettuare, in tal caso, il giudizio di comparazione tra attenuante ed aggravanti, ex articolo 69 c.p., commi 1 e 3 e quindi non piu’ tenuto,in caso di ritenuta equivalenza, a far riferimento al trattamento sanzionatorio previsto dalla gia’ ricordata ipotesi base di cui all’articolo 73, comma 4 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica ovvero ad apportare un aumento alla pena base in caso di prevalenza delle aggravanti, avrebbe potuto determinare la misura della pena, esercitando le facolta’ discrezionali previste dall’articolo 133 cod. pen. tra il minimo ed il massimo edittale delle pene previsti dal testo novellato dell’articolo 73, comma 5 Testo Unico stupefacenti. Nel caso di specie, in difetto della contestazione di aggravanti, ovviamente non puo’ venire in gioco l’applicazione dell’articolo 69 cod. pen. Invero il Giudice di prime cure (con statuizione confermata dalla Corte d’appello) ha quindi applicato l’attenuante ad effetto speciale, di cui all’articolo 73, comma 5 del citato Testo Unico (nella formulazione in vigore all’epoca della pronunzia della sentenza ed a quella della commissione del reato) determinando la pena entro i limiti edittali specificamente previsti, di fatto “trattandola” come reato autonomo. Si legge infatti nella sentenza di primo grado: “Tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 cod. pen. stimasi equa la pena di anni TRE di reclusione ed euro DIECIMILA di multa, previo riconoscimento della circostanza prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5”.
Deve quindi conclusivamente affermarsi che, ferma l’ormai irretrattabile riconducibilita’ della condotta all’ipotesi del “fatto lieve” di cui all’articolo 73, comma 5 citato Decreto del Presidente della Repubblica, alla luce del dictum della Corte costituzionale, appare necessario che, annullate le statuizioni in punto pena rese dalla Corte d’appello di Napoli a conferma della sentenza di primo grado, si proceda, in sede di rinvio, ad nuovo giudizio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio secondo i parametri stabiliti dall’articolo 133 c.p., avuto riguardo ai minimi ed ai massimi di pena edittali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 nel testo originario “ripristinato “compresi tra SEI mesi e QUATTRO anni di reclusione e tra euro 1.032 e 10.329 di multa, non potendo giudicarsi legittimamente compatibile la pena in concreto applicata con la forbice edittale ora divenuta in vigore, risultando questa quasi prossima al massimo edittale (soprattutto per quella di genere pecuniario) in difetto di specifica ed adeguata motivazione. Per completezza occorre infine aggiungere che, disposto da questa Corte il rinvio del procedimento esclusivamente in relazione alla questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) in tal modo formatosi sull’accertamento del reato e sull’affermata responsabilita’ dell’imputato, preclude l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale, attesa la definitivita’ della decisione su tali punti (cfr. ex multis: S.U. n. 4904 /1997; Sez. 1 n. 8606/1997; Sez. 3 n.6607/2000; Sez. 4 n.2843/2008; Sez. 3 n.15101/2010).
La sentenza impugnata va quindi annullata in punto pena con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d’appello di Napoli.
Rigetta il ricorso nel resto.

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