CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 24 giugno 2014, n. 14315

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione del 21 settembre 1994, la Sig.ra P.M.A.R. conveniva in giudizio il Sig. P.M.O. , fratello dell’attrice, per sentirlo dichiarare tenuto ed obbligato al trasferimento della proprietà del fondo dal medesimo promessole in vendita in virtù della scrittura privata del 12 settembre 1974 o per la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.. Con la scrittura (del 12 settembre 1974) il fratello aveva promesso di venderle il fondo sito in contrada (…) in agro di (…) “allo scadere del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione” in conformità con la legge 379/67, trattandosi di fondo assegnato con atto del 12 marzo 1966 dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria, successivamente dall’assegnatario riscattato con atto del 26 luglio 1974, regolarmente trascritto. Il prezzo, pattuito in L. 6.000.000, veniva pagato.
Il convenuto eccepiva l’inammissibilità ed improponibilità, nonché l’infondatezza della domanda attrice, rilevando la nullità del contratto perché contrario all’art. 4 della legge 379/67, che sancisce l’inalienabilità del fondo assegnato dall’Ente Sviluppo in Puglia e Lucania sino al termine del trentesimo anno dalla prima assegnazione. Riassunto il giudizio a seguito del decesso del convenuto, con comparsa dell’11 marzo 2002, si costituiva in giudizio la Sig.ra C.M.R. (odierna ricorrente in Cassazione), nipote del defunto, la quale depositava il testamento dello zio (dal quale risultava erede) e contestava la domanda e il contratto, avanzando domanda riconvenzionale, con cui chiedeva l’accertamento del suo diritto di comproprietà, in forza del testamento pubblico del 2 dicembre 1988, sul fondo in questione nei limiti di 1/5 dell’intero; in via subordinata chiedeva che fosse dichiarato nullo il contratto, perché in contrasto con l’art. 4 della L. 379/67, ed in via ulteriormente subordinata, inefficace, perché simulato.
Si costituivano in giudizio anche gli altri eredi (C.N. , C.A. , C.M. e C.M.E. ) che non contrastavano la domanda e non si opponeva alla pronuncia ex art. 2932 cod. civ..
L’8 aprile 2002 si costituiva anche il Sig. G.S. , che contestava ogni pretesa attorea, ma che nell’udienza del 18 giugno 2003 chiedeva di essere estromesso dal giudizio.
2. Con sentenza n. 263/04 il Tribunale di Lecce (GOA) rigettava la domanda proposta dalla Sig.ra P.M.A.R. , dichiarava il preliminare del 12.09.1974 simulato e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Sig.ra C.M.R. , dichiarava quest’ultima proprietaria di una quota pari ad un quinto dell’intero fondo in questione. Dichiarava estraneo al processo G.S. , compensando interamente le spese.
3. Con atto notificato in data 27 aprile 2004, la Sig.ra P.M.A.R. proponeva appello, chiedendo accogliersi la sua domanda. La Sig.ra C.M.R. contestava l’impugnazione e proponeva appello incidentale condizionato per la mancata declaratoria di inammissibilità dell’azione proposta da P.M.A.R. , per carenza di interesse al momento della proposizione della domanda. L’atto d’impugnazione era anche notificato a G.S. , quale denuciatio litis. Quest’ultimo non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
4. La Corte di appello accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale. Osservava la Corte di merito che l’eccezione di simulazione, pur proponibile, doveva ritenersi infondata, stante l’inammissibilità della prova per testi tra le parti, quale doveva essere qualificata l’appellata. Sulla base della scheda testamentaria doveva, infatti, essere esclusa la qualità di legataria dell’appellata, in ragione dell’utilizzo del termine “erede” da parte del testatore, del comportamento tenuto dall’appellata in sede di prima costituzione e dalla “intensione del testatore… conforme a quanto si evince dal contenuto stesso del testamento, in cui C.M.R. è indicata come subentrante nella gran parte degli immobili di proprietà del de cuius, oltre che in tutti i beni mobili, posto che la disposizione riguarda anche i mobili e gli oggetti presenti nella casa in (…) ed i risparmi e le somme tutte dovute al testatore (la stessa attribuzione globale di tutti i beni appartenenti al medesimo genus costituisce indice della volontà di assegnare il patrimonio per quote)”. Osservava la Corte che “ancorché l’indicazione del patrimonio oggetto di successione sia stata effettuata per buona parte mediante riferimento ai cespiti individuati che lo costituiscono, la disposizione risulta comunque collegata al complesso del patrimonio del de cuius, di cui i beni oggetto di delazione in favore della C. rappresentano l’entità più cospicua, con attribuzione di singole quote minori nei confronti degli altri successori”.
La Corte concludeva, quindi, che “il contratto preliminare allegato deve, pertanto, essere ritenuto pienamente efficace”, non potendo trovare “accoglimento la doglianza relativa alla asserita nullità del contratto per violazione del vincolo d’inalienabilità del bene che ne costituisce l’oggetto, riproposta con appello incidentale unitamente alla doglianza relativa alla carenza d’interesse in capo alla parte al momento della proposizione della domanda”. Osservava al riguardo la Corte territoriale che “quanto al primo punto,… il divieto di alienazione di cui alla L. 379/67 si riferisce agli atti immediatamente traslativi dei fondi assegnati dall’ente di sviluppo, e non, invece, a contratti preliminari di vendita, aventi efficacia obbligatoria, in cui per espressa previsione delle parti l’adempimento dell’obbligazione è differito al momento di scadenza del vincolo di inalienabilità (in tal senso, tra le altre, Cass. 12608/2001)”. Riteneva poi “quanto al secondo aspetto fatto valere con l’impugnazione incidentale,… che l’azione proposta è, in primo luogo, azione di accertamento circa la sussistenza dell’obbligazione nascente dal preliminare, giustificata dall’incertezza oggettivamente esistente al momento della introduzione del giudizio circa la validità ed efficacia del contratto preliminare. Tale incertezza, dedotta da parie attrice e confermata dalle contestazioni mosse riguardo all’atto dalla convenuta, era tale da renderne utile e rilevante la rimozione, non conseguibile senza l’intervento del giudice. Da ciò la sussistenza dell’interesse ad agire in capo all’attrice al momento della proposizione del giudizio”.
5. Impugna tale decisione la signora C.M.R. che formula sei motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

In primo luogo occorre rilevare che nessuna influenza ai fini del giudizio di cassazione assume l’avvenuto decesso della controricorrente, dichiarato in memoria come avvenuto in data 7 ottobre 2013, durante il giudizio già incardinato in questa sede.
Occorre rilevare poi che la notifica del ricorso nei confronti di G.S. non risulta regolare. Al riguardo, il Collegio ritiene non necessario dispone il rinnovo, in ragione della posizione processuale nel giudizio del G.S. , che, in primo grado, chiedeva di essere estromesso per la sua estraneità, con pronuncia in tal senso del primo giudice. In appello, tale pronuncia non è stata impugnata, avendo scelto il G. di restare contumace. Inoltre, il Collegio, ritiene di poter applicare, all’esito della compiuta valutazione del ricorso, i più recenti orientamenti della Corte in materia di integrazione del contraddittorio, posto che “la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., inforca del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia prima facie infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento”. (Cass. SU, n. 21670 del 2013, Rv. 627449; Cass. n. 15106 del 2013, Rv. 626969; Cass. SU n. 6826 del 2010, Rv. 612077).
1. I motivi del ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso si deduce: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 588 c.c. nonché degli artt. 1362 e segg. e. e. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.”.
La Corte territoriale ha errato nel ritenere la ricorrente parte (e non terzo), avendo mal interpretato il testamento ed in particolare la disposizione concernente la devoluzione del fondo (…) oggetto del contratto di cui si controverte. Detto testamento beneficiava C.M.R. con la devoluzione di diversi beni e, come componente del gruppo dei nipoti ex sorore, con l’attribuzione del fondo per cui è causa, lasciato in comunione a tutti detti nipoti. La motivazione addotta contrasta con l’art. 588 c.c. e con le norme di interpretazione dei negozi giuridici desumibili dagli artt. 1362 e ss cod. civ. posto che “ai sensi dell’art. 588 c.c. sono considerate a titolo di eredità le disposizioni che attribuiscono l’universalità o una quota dei beni del cuius, a titolo di legato quelle che attribuiscono uno o più beni determinati salvo che (art. 588, co. 2, istitutio heredis ex re certa) risulti, sulla base di una interpretazione oggettiva e soggettiva da condurre alla stregua delle comuni regole ermeneutiche (artt. 1362 e segg. c.c.), la volontà del testatore di assegnare quei beni determinati come quota del complessivo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto”. Secondo la ricorrente “la Corte d’Appello di Lecce era chiamata a valutare se la disposizione testamentaria relativa all’assegnazione del fondo (…) dovesse intendersi quale attribuzione di una quota dell’intero compendio ereditario, ripartito dal testatore tra tutti i chiamati alla successione, come preteso dall’appellante principale, ovvero costituisse attribuzione di un bene determinato a titolo di legato, come preteso dall’appellante incidentale odierna ricorrente”. La Corte, in primo luogo, fa ricorso ad argomentazioni estranee alle regole dell’interpretazione delle clausole testamentarie (comportamento tenuto da C.M.R. e terminologia usata dal testatore). Nella sentenza impugnata, sempre secondo la ricorrente, “manca poi un esame e una valutazione completa ed esauriente dell’intero testamento in modo da interpretare le clausole di cui esso si compone le une per mezzo delle altre ed attribuire a ciascuna di esse il significato che le deriva dal complesso (art. 1363 c.c.). La Corte ha preso in considerazione solo una delle disposizioni testamentarie, precisamente quella con cui è stato assegnato a C.M.R. gran parte degli immobili e la generalità dei mobili, mentre ha omesso di esaminare il contenuto di tutte le altre disposizioni testamentarie con le quali sono stati attribuiti beni determinati in comunione ai germani C. , collettivamente considerati, e ai germani Perrone, anche questi collettivamente considerati, e quindi ha omesso di esaminare la stessa clausola della cui interpretazione era richiesta”. Rileva ancora la ricorrente che “il testamento di P.M.O. consta, infatti, di tre diverse disposizioni: la prima con cui è stato attribuito a C.M.R. gran parte degli immobili e tutti i beni mobili di proprietà del de cuius; la seconda con cui è stato attribuito ai germani P. , figli di una sorella del testatore, un terreno e parte, pro indiviso, del fondo (…); la terza con cui è stato attribuito ai germani C. , figli dell’altra sorella del testatore, tra cui è ricompresa anche C.M.R. , già chiamata nel medesimo testamento, un terreno e la restante parte del fondo (…)”. Aggiunge ulteriormente la ricorrente che “La Corte ha affermato che l’attribuzione generale a favore di C.M.R. di tutti i beni mobili di proprietà del testatore, ovvero di tutti i beni appartenenti al medesimo genus, costituisce indice della volontà di assegnare il patrimonio per quote. È evidente che l’interpretazione della volontà testamentaria si basa sulla considerazione di una sola delle disposizioni di cui il testamento si compone e soprattutto che quanto rilevato con riferimento ad una clausola viene indebitamente esteso alle altre nonostante che queste siano, rispetto alla prima, assolutamente disomogenee e non comparabili avendo un valore economico differente e soprattutto essendo rese, in un caso a favore di una singola persona, negli altri casi a favore di più persone collettivamente considerate”.
Viene formulato il seguente quesito: “Dica la Corte se nell’interpretazione di un testamento ai fini della qualificazione delle attribuzioni patrimoniali ex art. 588, 2 co. c.c. è conforme alle norme sulla interpretazione dei contratti la disamina di alcune soltanto, e non di tutte, le disposizioni con le quali il testatore ha disposto dei suoi beni in favore dei beneficiati e se possa attribuirsi valore decisivo a disposizioni che non riguardano lo specifico bene di cui si controverte in giudizio, nonché all’uso del termine erede da parte del testatore ovvero ancora alla circostanza che la parte interessata siasi inizialmente prospettata e qualificata erede”.
1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.”.
La sentenza impugnata non rende “una effettiva, pertinente e sufficiente ragione della qualificazione come attribuzione a titolo di eredità e non di legato del più volte citato lascito del fondo (…). Appare sfuggita del tutto alla motivazione della sentenza la valutazione del fatto che il fondo (…) è stato attribuito e diviso dal de cuius a tutti i suoi nipoti… tra i quali è compresa anche l’odierna ricorrente, ma per i quali certamente non è possibile sostenere che vi sia stata chiamata ereditaria”.
Secondo parte ricorrente “La mancanza di un esame dell’intero testamento e soprattutto della disposizione (rilevante nell’odierno giudizio) con cui il testatore ha devoluto il fondo (…) rende priva di motivazione l’affermazione della sentenza secondo cui C.M.R. non è terzo rispetto al contratto essendo succeduta nella titolarità del bene quale erede del contraente venditore”.
1.3. Col terzo motivo di ricorso si deduce: “violazione degli artt. 2909 c.c. – 324 c.p.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3”.
Osserva la ricorrente (con riguardo al rigetto dell’appello incidentale) che “Il contratto, secondo l’assunto implicito nell’affermazione del giudice di prime cure, sarebbe stato qualificato come contratto definitivo di vendita, ma ad effetti esclusivamente obbligatori, non comportante cioè l’immediato trasferimento della proprietà”. Con il gravame in appello era stata contestata “la decisione di prime cure perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il contratto determina l’immediato trasferimento del fondo assegnato dall’ente di riforma e differisce al momento della cessazione del vincolo solo la stipula dell’atto pubblico di compravendita”. La sentenza impugnata ha rigettato tale censura rilevando unicamente che “il divieto di alienazione di cui alla L. 379/1967 si riferisce agli atti immediatamente traslativi dei fondi assegnati dall’ente di sviluppo, e non, invece, a contratti preliminari di vendita, aventi efficacia obbligatoria, in cui per espressa previsione delle parti l’adempimento dell’obbligazione è differito al momento di scadenza del vincolo di inalienabilità”. Seconda la ricorrente, “Siffatta decisione è viziata da extrapetizione ed infrange un punto su cui si deve ritenere formato tra le parti un giudicato interno come tale intangibile dal giudice nelle successive fasi del giudizio”, posto che “la qualificazione del contratto di che trattasi come preliminare di vendita, non solo non era affatto contenuta nella sentenza di primo grado, che anzi presupponeva essere il contratto stesso un definitivo, ma non trova riscontro neppure in una corrispondente prospettazione di parte non avendo gli appellati sollevato alcuna critica al riguardo”.
Viene formulato il seguente quesito: “Dica la Corte se costituisce giudicato tra le parti dell’odierno giudizio il punto relativo alla qualificazione del contratto in data 12.9.1974 come contratto definitivo e se qualificandolo come preliminare di vendita la Corte d’appello abbia emesso una pronuncia viziata da extrapetizione”.
4. Col quarto motivo di ricorso si deduce: “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudico in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”. Anche ammesso che la Corte d’appello potesse prevenire ad una qualificazione del contratto interpartes come preliminare di vendita, osserva la ricorrente che “è del tutto evidente che la sentenza è assolutamente priva di motivazione in proposito atteso che si limita all’enunciazione di un’astratta regola di diritto, cioè quella secondo cui il vincolo ex legge 379/1967 non si applica ai contratti preliminari, ma non esamina il contenuto effettivo del contratto in concreto stipulato per accertare se esso abbia ad oggetto unicamente l’obbligo di addivenire a una successiva vendita ed abbia perciò natura di preliminare, ovvero costituisca esso stesso un contratto di vendita informa privata con effetti traslativi, immediati o differiti, della proprietà dell’immobile”.
5. Col quinto motivo di ricorso si deduce: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 l. 379/1967”. Ammesso ancora che il contratto si debba interpretare come semplice preliminare, osserva la ricorrente che “la Corte non ha considerato che esso e nullo ai sensi dell’art. 4 L. n. 379/1967 perché comporta l’immediato trasferimento del possesso del terreno, e quindi prima che sia decorso il termine di trentanni dalla prima assegnazione durante il quale la legge pone vincoli non solo alla cessione della proprietà, ma anche a quella del semplice godimento del terreno assegnato”. Al riguardo, osserva la ricorrente che “Nel caso di specie, come si legge nell’atto introduttivo dell’odierno giudizio… in forza del contratto più volte citato P.M.A.R. si è immessa nel possesso del terreno sul quale ha costruito una casa di abitazione che occupa durante il periodo estivo. Ciò era sufficiente per una pronuncia di nullità ai sensi dell’art. 4 co. 7 ult. parie atteso che con il contratto intercorso tra le parti è stata effettuata la cessione immediata del possesso”.
Viene formulato il seguente quesito: “Dica Codesta Ecc. Corte se ai sensi dell’art. 4 co. 7 ult. parte L. 379/1967 è nullo il contratto preliminare di vendita di un terreno assegnato dall’ente di riforma fondiaria, anche nell’ipotesi in cui esso preveda l’obbligo di conclusione del definitivo alla scadenza del periodo di trentanni dalla prima assegnazione, se con esso sia stato trasferito immediatamente il possesso del fondo durante lo stesso periodo”.
6. Col sesto motivo di ricorso si deduce: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.”. In subordine, la ricorrente osserva che con l’appello proposto in via incidentale aveva “rilevato che controparte ha chiesto di accertare l’obbligazione di trasferire in suo favore la proprietà del fondo assegnato dall’ente di riforma fondiaria e, in caso di opposizione dell’obbligato, di emettere sentenza costitutiva che tenga luogo del consenso non prestato, pur non essendo ancora scaduto il termine di trent’anni al quale il contratto, secondo la prospettazione della stessa domanda, differiva e condizionava la nascita dell’obbligazione da accertare o eseguire informa specifica”.
Di conseguenza, osserva la ricorrente, “doveva concludersi che l’attrice non aveva un interesse, attuale e concreto, a chiedere ed ottenere una sentenza, sia di accertamento, che tantomeno costitutiva, in merito ad un’obbligazione che, secondo quanto asserito nella stessa domanda, non era ancora sorta”.
Tale questione preliminare era stata sollevata nel giudizio di primo grado e non era stata esaminata da parte del Tribunale. Riproposta con l’appello incidentale “era stata rigettata dalla Corte salentina sulla base della seguente motivazione: che l’azione proposta è, in primo luogo, di accertamento circa la sussistenza dell’obbligazione nascente dal contratto; che essa si giustifica in ragione dell’incertezza oggettivamente esistente al momento della introduzione del giudizio circa la validità e l’efficacia di detto contratto; che tale situazione di incertezza, dedotta da parte attrice, è confermata dalle contestazioni mosse riguardo all’atto (contratto) dalla convenuta”. Secondo la ricorrente “lux motivazione adottata viola l’art. 100 c.p.c. perché in primo luogo la situazione di incertezza che giustifica e legittima l’interesse a ricorrere non può essere desunta semplicemente, come afferma la Corte, dal contenzioso in atto, ma deve emergere da una situazione oggettiva preesistente al giudizio, ma soprattutto perché nel caso di specie detto interesse deve essere senz’altro escluso avendo la domanda ad oggetto (secondo la sua stessa prospettazione) un effetto non ancora venuto ad esistenza”.
Viene formulato il seguente quesito: “Dica Codesta Ecc.ma Corte se sussista l’interesse di cui all’art. 100 c.p.c. a chiedere ed ottenere una sentenza di accertamento in merito all’obbligazione di trasferire un bene, asseritamene promesso in vendita, nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine al quale il presunto contratto preliminare, posto a base della domanda, differisce e condiziona il sorgere dell’obbligazione di cui si chiede l’accertamento”.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce.
2.1 – I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente tra loro connessi, sono infondati. A norma dell’art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore, comprendono l’universalità dei beni o una parte di essi considerata come quota dell’eredità, mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato. L’indagine diretta a stabilire la ricorrenza in concreto dell’una o dell’altra ipotesi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nella specie in cui la Corte, attenendosi correttamente al contenuto obiettivo dell’atto, ha valorizzato l’espressione “nomino mia erede” adoperata dal testatore prima di articolare in concreto il contenuto della o delle relative attribuzioni testamentarie.
2.3. Anche il terzo, quarto e quinto motivo possono trattarsi congiuntamente. Sono infondati. Non viene chiarito, infatti, in base a quali elementi la sentenza di primo grado abbia accertato la conclusione di una compravendita a immediati effetti reali. In linea generale, occorre osservare che l’ipotesi di una vendita con effetti soltanto obbligatori si verifica sia quando il negozio stipulato non consente l’attuazione degli effetti reali (perché, ad esempio, la cosa non è determinata o non è di proprietà del venditore), sia quando tra le parti vi è accordo per differire il trasferimento ad un momento successivo in previsione di un fatto o di un adempimento ulteriore.
Tale accordo, in sé, non richiede una dichiarazione espressa né una forma particolare e l’accertamento della sua esistenza costituisce indagine di fatto. La compravendita di immobile effettuata nel caso in questione, contenente il patto di rimandare il verificarsi dell’effetto traslativo (e cioè dell’effetto reale tipico) ad un momento successivo, come ad esempio al momento dello scadere di un certo termine, costituisce una vendita obbligatoria di per sé completa, e come tale immediatamente soggetta a trascrizione, perché il differimento è dipendente da un elemento esterno al negozio.
2.3 – Il sesto motivo è infondato. Ha riguardo alla carenza di interesse, che, invece, è stato correttamente ravvisato in conseguenza della contestata efficacia del preliminare e nella possibilità di stipula del contratto definitivo.
3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 (tremila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

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